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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 47629/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 10/03/2022, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 29/06/2021 del Tribunale di Novara, emessa in esito a giudizio abbreviato, esclusa la recidiva e concessa l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina impropria ai danni di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena irrogata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge (con riferimento all'art. 628 cod. pen.) e il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria consumata anziché come tentativo di rapina propria, con «travisamento della prova in relazione all'elemento oggettivo del reato», è costituito da mere doglianze in punto di fatto e di valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, non consentite in sede di legittimità e, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Torino ha motivato, in modo logico e giuridicamente corretto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina impropria consumata nella condotta dell'imputato, il quale si era impossessato del bene, strappandolo dal collo della vittima e, dopo averglielo sottratto, facendolo entrare nella propria sfera di esclusivo controllo, aveva spinto violentemente il Capizzo).

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 10/03/2022, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 29/06/2021 del Tribunale di Novara, emessa in esito a giudizio abbreviato, esclusa la recidiva e concessa l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina impropria ai danni di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena irrogata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge (con riferimento all'art. 628 cod. pen.) e il vizio della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria consumata anziché come tentativo di rapina propria, con «travisamento della prova in relazione all'elemento oggettivo del reato», è costituito da mere doglianze in punto di fatto e di valutazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove, non consentite in sede di legittimità e, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, dove la Corte d'appello di Torino ha motivato, in modo logico e giuridicamente corretto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina impropria consumata nella condotta dell'imputato, il quale si era impossessato del bene, strappandolo dal collo della vittima e, dopo averglielo sottratto, facendolo entrare nella propria sfera di esclusivo controllo, aveva spinto violentemente il Capizzo). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 47629/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris