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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45832/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con sei motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili perché meramente reiterativi di quelli di appello, quivi riproposti, senza alcun elemento di novità, e perché privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione complessivamente considerata; - che, in particolare, il primo e il secondo motivo, con i quali si contesta, pur sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli (con riferimento alla sussistenza della legittima difesa almeno sotto il profilo putativo, così da rilevare come elemento di esclusione del dolo), agitano argomenti che si appuntano, invero, soltanto sulla mancanza di persuasività, sull'inadeguatezza e sull'assenza di rigore o di puntualità del ragionamento seguito dalla Corte di appello, anche in riferimento al significato assegnato alle prove stesse (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965), senza enucleare alcuna specifica ed inopinabile aporia logica o alcun evidente fraintendimento delle prove tale da creare una rottura irreparabile nel tessuto logico della motivazione complessivamente considerata, che ha dato congruamente conto di come non fossero ravvisabili in fatto gli estremi della scriminante ex art.52 cod. pen., essendosi l'imputato e la parte civile reciprocamente aggrediti (cfr. Sez. 5, n. 47589 del 04/10/2019, Rv. 277154), di modo che la scriminante evocata non può ricorrere neppure nella forma putativa; - che il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa (Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, Rv. 267713; Sez. 5, n. 4405 del 05/12/2008 - dep. 02/02/2009, Rv. 242617); - che anche il quarto motivo è manifestamente infondato: premesso che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018 - dep. 28/01/2019, Rv. 275690), è di tutta evidenza che, nella fattispecie al vaglio, il giudice abbia negato al CIPRIANI la sospensione condizionale della pena avendo dato atto in motivazione (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata) che non ne sussistevano i presupposti «considerate le risultanze del casellario giudiziale» (presente in atti); che, di poi, è approdo condiviso di questa Corte quello secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Rv. 279206);- che il quinto e il sesto motivo, protesi a censurare l'operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851) e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 12 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, con sei motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che tutti i motivi di ricorso sono inammissibili perché meramente reiterativi di quelli di appello, quivi riproposti, senza alcun elemento di novità, e perché privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione complessivamente considerata; - che, in particolare, il primo e il secondo motivo, con i quali si contesta, pur sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli (con riferimento alla sussistenza della legittima difesa almeno sotto il profilo putativo, così da rilevare come elemento di esclusione del dolo), agitano argomenti che si appuntano, invero, soltanto sulla mancanza di persuasività, sull'inadeguatezza e sull'assenza di rigore o di puntualità del ragionamento seguito dalla Corte di appello, anche in riferimento al significato assegnato alle prove stesse (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965), senza enucleare alcuna specifica ed inopinabile aporia logica o alcun evidente fraintendimento delle prove tale da creare una rottura irreparabile nel tessuto logico della motivazione complessivamente considerata, che ha dato congruamente conto di come non fossero ravvisabili in fatto gli estremi della scriminante ex art.52 cod. pen., essendosi l'imputato e la parte civile reciprocamente aggrediti (cfr. Sez. 5, n. 47589 del 04/10/2019, Rv. 277154), di modo che la scriminante evocata non può ricorrere neppure nella forma putativa; - che il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale, in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa (Sez. 5, n. 8640 del 20/01/2016, Rv. 267713; Sez. 5, n. 4405 del 05/12/2008 - dep. 02/02/2009, Rv. 242617); - che anche il quarto motivo è manifestamente infondato: premesso che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018 - dep. 28/01/2019, Rv. 275690), è di tutta evidenza che, nella fattispecie al vaglio, il giudice abbia negato al CIPRIANI la sospensione condizionale della pena avendo dato atto in motivazione (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata) che non ne sussistevano i presupposti «considerate le risultanze del casellario giudiziale» (presente in atti); che, di poi, è approdo condiviso di questa Corte quello secondo il quale, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Rv. 279206);- che il quinto e il sesto motivo, protesi a censurare l'operata graduazione della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851) e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 12 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16