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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 aprile 1967

Cassazione n. 09174/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/04/1967 avverso l'ordinanza del 20/01/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.

AlkA [OSCURATO:PERSONA] (

1. Con ordinanza depositata in data 25 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 28 settembre 2021 con cui il magistrato di sorveglianza di Cosenza aveva respinto la richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata con riguardo al semestre dal 27 marzo al 27 settembre 2020. [OSCURATO:PERSONA], sottoposto agli arresti domiciliari con divieto di incontrare persone diverse dai familiari conviventi, aveva, in data 28 giugno 2020, incontrato tale [OSCURATO:PERSONA], pure sottoposto a misura cautelare.

In particolare, Pellegrino, affacciato ad una finestra della propria abitazione aveva dialogato col Varetti.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione in quanto non si è tenuto conto della regolare condotta tenuta nei semestri contigui, per i quali è stata riconosciuta la liberazione anticipata, né della incensuratezza, né dell'assenza di procedimenti pendenti, né dell'avvenuto risarcimento del danno.

Inoltre, il Varetti, soggetto con il quale Pellegrino si era incontrato, era stato imputato del reato di evasione, ma dichiarato non punibile per tenuità del fatto.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.

1. Va ricordato che è costante l'orientamento della giurisprudenza (Sez. 1, n. 13412 de/ 19/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281057) secondo il quale, da una parte, la concessione della liberazione anticipata costituisce il riconoscimento della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, da riferire alla sua condotta, che deve essere valutata, come indicato dall'art. 103 reg. es. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dal medesimo dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari e, dall'altra, che, nel caso in cui la pena venga espiata agli arresti domiciliari, o in detenzione domiciliare, e manchino quindi il trattamento rieducativo svolto in istituto e la correlativa partecipazione ad esso del detenuto, assume rilevanza decisiva la valutazione della sua condotta sotto il profilo del modo con cui egli ha saputo trarre profitto dai margini di libertà offertigli.

Con particolare riguardo a quest'ultima modalità esecutiva, si è precisato che il menzionato parametro di valutazione non si esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma investe l'esame del comportamento complessivo del soggetto in modo da trarre da esso ogni elemento che esprima, o neghi, l'evoluzione positiva della sua personalità.

Dunque, in difetto dell'osservazione scientifica della personalità e del trattamento rieducativo, l'indagine sulla partecipazione all'opera di reinserimento deve essere alrilaqt2 compiuta con riferimento alla condotta serbata, I all'osservanza degli obblighi ed all'espletamento dell'attività lavorativa, se consentita, con una valutazione d'insieme, di tal che, nel caso di violazione delle prescrizioni connesse al regime custodiale, deve essere compiuta una valutazione della gravità della mancanza e del gradoffettiva incidenza negativa di essa sul percorso rieducativo del detenuto.

2. Nel caso in esame, laddove il negativo giudizio sulla condotta del detenuto nel semestre è stato fondato sulla violazione del divieto di incontrare persone diverse dai familiari conviventi, l'ordinanza impugnata non ha correttamente applicato i ricordati principi.

Invero, al di là della presa d'atto di quanto constatato dai carabinieri che aveva colto il Pellegrino mentre, affacciato alla finestra, si intratteneva, dialogando, con altro soggetto, non familiare convivente, il Tribunale nulla ha rilevato in relazione alla specifica infrazione, sì da poterne apprezzare l'effettiva gravità, o meno, in concreto - non risultando annotati né il contenuto di quel dialogo né la natura dei rapporti personali con il Varetti né in relazione alla condotta tenuta nel corso del semestre, così omettendo una effettiva considerazione sull'oggetto dello specifico giudizio da compiere, se, dunque, il condannato, in quel semestre, "ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione".

3. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito del giudizio, è tenuto a rinnovare il giudizio applicando i riportati principi ed evitando la carenza motivazionale censurata.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglian

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/04/1967 avverso l'ordinanza del 20/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. AlkA [OSCURATO:PERSONA] ( 1. Con ordinanza depositata in data 25 gennaio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data 28 settembre 2021 con cui il magistrato di sorveglianza di Cosenza aveva respinto la richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata con riguardo al semestre dal 27 marzo al 27 settembre 2020. [OSCURATO:PERSONA], sottoposto agli arresti domiciliari con divieto di incontrare persone diverse dai familiari conviventi, aveva, in data 28 giugno 2020, incontrato tale [OSCURATO:PERSONA], pure sottoposto a misura cautelare. In particolare, Pellegrino, affacciato ad una finestra della propria abitazione aveva dialogato col Varetti. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione in quanto non si è tenuto conto della regolare condotta tenuta nei semestri contigui, per i quali è stata riconosciuta la liberazione anticipata, né della incensuratezza, né dell'assenza di procedimenti pendenti, né dell'avvenuto risarcimento del danno. Inoltre, il Varetti, soggetto con il quale Pellegrino si era incontrato, era stato imputato del reato di evasione, ma dichiarato non punibile per tenuità del fatto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. 1. Va ricordato che è costante l'orientamento della giurisprudenza (Sez. 1, n. 13412 de/ 19/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281057) secondo il quale, da una parte, la concessione della liberazione anticipata costituisce il riconoscimento della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, da riferire alla sua condotta, che deve essere valutata, come indicato dall'art. 103 reg. es. ord. pen., con particolare riferimento all'impegno dal medesimo dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti anche con gli operatori penitenziari e, dall'altra, che, nel caso in cui la pena venga espiata agli arresti domiciliari, o in detenzione domiciliare, e manchino quindi il trattamento rieducativo svolto in istituto e la correlativa partecipazione ad esso del detenuto, assume rilevanza decisiva la valutazione della sua condotta sotto il profilo del modo con cui egli ha saputo trarre profitto dai margini di libertà offertigli. Con particolare riguardo a quest'ultima modalità esecutiva, si è precisato che il menzionato parametro di valutazione non si esaurisce nel controllo del rispetto delle prescrizioni imposte, ma investe l'esame del comportamento complessivo del soggetto in modo da trarre da esso ogni elemento che esprima, o neghi, l'evoluzione positiva della sua personalità. Dunque, in difetto dell'osservazione scientifica della personalità e del trattamento rieducativo, l'indagine sulla partecipazione all'opera di reinserimento deve essere alrilaqt2 compiuta con riferimento alla condotta serbata, I all'osservanza degli obblighi ed all'espletamento dell'attività lavorativa, se consentita, con una valutazione d'insieme, di tal che, nel caso di violazione delle prescrizioni connesse al regime custodiale, deve essere compiuta una valutazione della gravità della mancanza e del gradoffettiva incidenza negativa di essa sul percorso rieducativo del detenuto. 2. Nel caso in esame, laddove il negativo giudizio sulla condotta del detenuto nel semestre è stato fondato sulla violazione del divieto di incontrare persone diverse dai familiari conviventi, l'ordinanza impugnata non ha correttamente applicato i ricordati principi. Invero, al di là della presa d'atto di quanto constatato dai carabinieri che aveva colto il Pellegrino mentre, affacciato alla finestra, si intratteneva, dialogando, con altro soggetto, non familiare convivente, il Tribunale nulla ha rilevato in relazione alla specifica infrazione, sì da poterne apprezzare l'effettiva gravità, o meno, in concreto - non risultando annotati né il contenuto di quel dialogo né la natura dei rapporti personali con il Varetti né in relazione alla condotta tenuta nel corso del semestre, così omettendo una effettiva considerazione sull'oggetto dello specifico giudizio da compiere, se, dunque, il condannato, in quel semestre, "ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione". 3. Va, dunque, pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito del giudizio, è tenuto a rinnovare il giudizio applicando i riportati principi ed evitando la carenza motivazionale censurata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglian
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