CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 24379/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA -resistente – avverso la sentenza n. 425/2016 della Corte d’Appello di Messina, depositata il 26.4.2016, N.R.G. 176/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.5.2022 dal Consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Messina ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (di seguito, MIUR)-[OSCURATO:PERSONA] “Antonella da Messina”, aveva intimato il pagamento della somma di euro 83.603,31, ai sensi dell’art. 53, co. 7, d. lgs. 165/2001, pretesa per avere il Porco svolto, mentre era destinatario di incarichi di supplenza nel predetto Istituto, attività di lavoro subordinato presso datori privati, senza la preventiva autorizzazione della P.A. di provenienza; 2. la Corte territoriale, sul presupposto di fatto che il Porco non avesse contestato l’avere egli svolto attività lavorativa estranea all’impiego con continuità, intensità e professionalità, ha richiamato le norme che, in ambito generale di pubblico impiego (art. 60 ss. d.p.r. 3/1957) e nello specifico della scuola (d. lgs. 297/1994) prevedevano l’incompatibilità e consentivano lo svolgimento di attività esterne solo previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, qui mancate; la Corte ha altresì rigettato l’eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine da applicare fosse quello decennale, non maturato; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il MIUR ha depositato atto di costituzione, per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, senza poi svolgere difese; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso adduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, co. 7, d. lgs. 165/2001, in connessione con l’art. 1, co. 57 ss. L. 662/1996 e con esso si assume che l’art. 53 d. lgs. 165/2001 farebbe riferimento ad “incarichi” che il pubblico dipendente non potrebbe accettare se non previa autorizzazione e non all’attività lavorativa in favore di privati, in quanto lo svolgimento di essa sarebbe sanzionato con il recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro; 2. il motivo è infondato; 3. non è infatti vero che l’art. 53, co. 7 ss., d. lgs. 165/2001 non si riferisca ai rapporti di lavoro subordinato svolti in concomitanza con il servizio quali pubblici dipendenti e riguardi solo “incarichi”, intesi, a quanto sembra sostenere il ricorrente, come attribuzione di singoli incombenti professionali esterni; come ha rilevato la Corte territoriale, l’art. 53 cit., al proprio primo comma, stabilisce che «resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», salva la deroga per i rapporti a tempo parziale prevista dall’art. 1, co. 57 ss. L. 662/1996, così come il comma 6 dello stesso art. 53 mantiene al di fuori della disciplina sanzionatoria i rapporti «di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno», di cui all’art. 1, co. 56 L. 662 cit.; vale dunque il disposto dell’art. 60 d.p.r. 3/1957, secondo cui «l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente», così come l’art. 1, co. 60, L. 662/1996, secondo cui «al di fuori dei casi previsti al comma 56(e quindi, del rapporto di lavoro a tempo parziale, n.d.r.), al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa», così come l’art. 508, co. 10, d. lgs. 297/1994, secondo cui «il personale di cui al presente titolo (e cioè i docenti, n.d.r.) non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione»; 3.1 va dunque da sé, in forza dell’art. 53, co. 6, cit., l’applicabilità al lavoro svolto in concomitanza con la condizione di pubblico dipendente, senza la debita autorizzazione, del sistema sanzionatorio di cui ai commi dal settimo in poi della stessa disposizione; 3.2 escluso che sia questione di lavoro dipendente presso la P.A. a tempo parziale –perché di ciò non si parla in alcun modo - non vi è ragione per ritenere il ricorrente estraneo all'applicazione del regime limitativo sopra descritto ed alle conseguenti sanzioni; 4. il secondo motivo denuncia (art. 360 n. 3 c.p.c.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948, comma quattro, del codice civile e ciò sul presupposto che, avendo la sanzione per oggetto la restituzione di retribuzioni, ovverosia di stipendi, caratterizzati nella corresponsione da periodicità, il predetto obbligo restitutorio dovrebbe essere parimenti ritenuto soggetto al medesimo termine quinquennale; si tratta ditesi infondata; come sostanzialmente rileva la Corte d’Appello, infatti, quello azionato non è un credito di somme che per titolo devono pagarsi “periodicamente” dal lavoratore al datore di lavoro pubblico; l’art. 53, co. 7, d. lgs. 165/2001 prevede che, in mancanza di autorizzazione, le somme siano dovute alla [OSCURATO:PERSONA] dal terzo che abbia conferito gli incarichi e ciò consente, nei rapporti tra tali parti, di ritenere che la prescrizione del diritto sia la medesima prevista rispetto al rapporto contrattuale tra il terzo ed il dipendente, che viene in tal modo adempiuta; diversamente, se il dipendente abbia già percepito le somme e sia dunque l’unico obbligato a tale titolo (Cass. 9 novembre 2021, n. 32899) – mentre chi ha conferito l’incari co è tenuto a titolo sanzionatorio ai sensi dell’art. 53, co. 9 in misura pari al doppio - il diritto non riguarda il pagamento di un corrispettivo, ma l’adempimento di un‘obbligazione derivante dalla legge, conseguente alla duplice violazione dell’avere accettato un incarico senza autorizzazione e di averne introitato le remunerazioni, rientrante nell’alveo della responsabilità contrattuale da inadempimento agli obblighi di fedeltà ed alle relative conseguenze, sicché si ricade nell’ordinaria prescrizione decennale; a questa conclusione si perviene anche considerando che, come più volte affermato da questa Corte, l’anzidetta normativa è volta a garantire l'obbligo di esclusività che ha primario rilievo nel rapporto di impiego pubblico in quanto trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 98 Cost. con il quale i nostri Costituenti, nel prevedere che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” hanno voluto rafforzare il principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., sottraendo tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa “alle dipendenze” - in senso lato - delle [OSCURATO:PERSONA] dai condizionamenti che potrebbero derivare dall'esercizio di altre attività (Cass. SU 11 novembre 2020, n. 25369; Cass. n. 12626 del 2020; n. 11949 del 2019; n. 3467 del 2019; n. 427 del 2019; n. 20880 del 2018; n. 28975 del 2017; n. 28797 del 2017; n. 8722 del 2017); 5. va infine escluso che abbiano rilievo i profili di censura riguardanti la coesistenza di un giudizio per responsabilità erariale, nei confronti del Porco, di cui si riferisce la pendenza in grado di appello dinanzi alla Corte dei Conti; rispetto al tema dei complessi rapporti tra giudizio contabile ed ordinario, le S.U. hanno ripetutamente ritenuto il permanere della giurisdizione del giudice (ordinario o amministrativo) che ha cognizione sul rapporto di lavoro, adita a titolo contrattuale, su azione proposta dal datore di lavoro per il recupero delle somme percepite da terzi ai sensi dell’art. 53, co. 7, d. lgs. 165/2001 (Cass., S.U. 15 febbraio 2022, n. 4871; Cass., S.U., 5 agosto 2020, n. 16722) e, ciò, nonostante il riconoscimento da parte del co. 7-bis del d.lgs. 165/2001 della giurisdizione della Corte dei Conti a titolo di responsabilità per danno erariale, attesa la assoluta autonomia tra le due suddette azioni che, presentando presupposti diversi, avendo, la prima, una funzione riparatoria ed integralmente compensativa del danno e, la seconda, una funzione prevalentemente sanzionatoria, sono reciprocamente indipendenti, senza che possa prospettarsi una violazione del principio del “ne bis in idem”, con «l'unico limite del divieto di duplicazione delle pretese risarcitorie, che impone di tener conto, con effetto decurtante, di quanto già liquidato in sede contabile, che il debitore potrà far valere, se del caso, anche in fase di esecuzione»; è stato altresì precisato che se la «Amministrazione non si attivi, anche in via giudiziale, facendo valere l’inadempimento degli obblighi del rapporto di lavoro, per ottenerne il riversamento nel proprio bilancio» e il Procuratore contabile promuova l’azione di responsabilità in relazione alla tipizzata fattispecie legale, è precluso alla P.A. l’esercizio dell’azione volta a far valere l'inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (Cass., S.U. 9 febbraio 2022, n. 4114: Cass., S.U., 14 gennaio 2020, n. 415; Cass., S.U., 23 giugno 2019, n. 17124); peraltro, nel caso di specie lo stesso ricorso per cassazione dà atto che presso la Corte dei Conti il processo ha avuto inizio addirittura dopo l’inizio del grado di appello nel presente giudizio; 6. il ricorso per cassazione va quindi disatteso; nulla è a disporsi sulle spese, in quanto il Ministero, pur costituendosi, non ha svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello