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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 33880/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 gennaio 1976; avverso l'ordinanza del 4 novembre 2022 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gene- rale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annul- lamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 novembre 2022, il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di rimessione in termini, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 7 del 2018.

2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui il Tribunale avrebbe ritenuto rituale la noti- fica del decreto (avvenuta per compiuta giacenza), pur in mancanza della prova dell'avvenuta ricezione (e non solo della spedizione) della cd. raccomandata in- formativa prevista dall'art. 4 della legge n. 890 del 1982.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto tardivamente.

L'ordinanza impugnata risulta comunicata al difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quale domiciliatario), il 7 novembre 2022.

Il ricorso, pertanto, doveva essere proposto entro il 23 novembre successivo, mentre risulta proposto il 30 marzo 2023, ben oltre i quindici giorni indicati dall'art.585 del codice di procedura penale.

Ed è appena il caso di precisare l'assoluta irrilevanza della successiva comunicazione effettuata I'll marzo 2023, su esplicita richiesta (personale) del Grieco, di per sé inidonea a determinare una nuova de- correnza del termine entro cui proporre impugnazione.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso il 4 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 gennaio 1976; avverso l'ordinanza del 4 novembre 2022 del Tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gene- rale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annul- lamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 novembre 2022, il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di rimessione in termini, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. per proporre opposizione al decreto penale di condanna n. 7 del 2018. 2. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo violazione di legge e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui il Tribunale avrebbe ritenuto rituale la noti- fica del decreto (avvenuta per compiuta giacenza), pur in mancanza della prova dell'avvenuta ricezione (e non solo della spedizione) della cd. raccomandata in- formativa prevista dall'art. 4 della legge n. 890 del 1982. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto tardivamente. L'ordinanza impugnata risulta comunicata al difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] (in proprio e quale domiciliatario), il 7 novembre 2022. Il ricorso, pertanto, doveva essere proposto entro il 23 novembre successivo, mentre risulta proposto il 30 marzo 2023, ben oltre i quindici giorni indicati dall'art.585 del codice di procedura penale. Ed è appena il caso di precisare l'assoluta irrilevanza della successiva comunicazione effettuata I'll marzo 2023, su esplicita richiesta (personale) del Grieco, di per sé inidonea a determinare una nuova de- correnza del termine entro cui proporre impugnazione. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 4 luglio 2
Decreto Cassazione n. 33880/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris