CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 14623/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2^ lett. c), 2 bis C.d.S. per essersi posto alla guida, in stato di ebbrezza alcolica accertata tramite alcoltest, con tasso alcolemico pari ad gr/It 2,4 l'aggravante di avere provocato un sinistro stradale. Formula un unico motivo di impugnazione, con il quale si duole della violazione del divieto di reformatio in peius, avendo la Corte territoriale applicato, in assenza di gravame del pubblico ministero, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, benché non fosse stata disposta dal primo giudice alcuna sanzione. Lamenta, altresì, che il giudice di appello abbia applicato, senza alcuna interlocuzione, la sanzione più grave della revoca della patente di guida, benché ai sensi dell'art. 222, comma 3 C.d.S. siffatta sanzione sia prevista per l'ipotesi di recidiva reiterata specifica infraquinquennale, a decorrere dalla data della prima violazione, mai contestata al ricorrente, al quale, al più, avrebbe potuto applicarsi la sanzione della sospensione della patente di guida. Il ricorso è inammissibile. In caso di appello proposto dal solo imputato, infatti, non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius l'irrogazione di sanzione amministrativa accessoria che consegua ex lege dal reato (da ultimo: Sez. 4 - , Sentenza n. 13860 del 13/02/2020, Rv. 279138). Mentre la sanzione amministrativa applicabile nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a gr/I 1,5, ai sensi dell'art. 186, comma 2 bis C.d.S. è unicamente quella della revoca della patente di guida, dovendo ritenersi che la disposizione secondo cui 'E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 222' di cui all'ultima parte del medesimo comma, riguardi le ipotesi in cui il conducente provoca un sinistro stradale in condizione di ebbrezza non inquadrabile nella lett. c) dell'art. 186, comma 2 C.d.S., per le quali la revoca è prevista solo per il caso di recidiva reiterata infraquinquennale. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa elle ammende. 22 11_0 Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022 1 LU , [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] il Presid e f\ i Q:f C Maura ardin [OSCURATO:PERSONA] iarI1pi nt O Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per Ths9 zzzi impedimento del Preside