CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 dicembre 2022
Cassazione n. 28371/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5345/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 5/D, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] E. [OSCURATO:PERSONA] 21 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 37099/2022depositata il 19/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 37099/2022 del 19.12.2022, pronunciata dalla I Sezione Civile di questa Corte; - che, in particolare, è stato evidenziato dall’istante che il predetto dispositivo è affetto da errore materiale, at teso che non contiene la distrazione delle spese processuali al difensore, nonostante che lo stesso si fosse dichiarato antistatario e, nella parte relativa al contributo unificato, ove, per un mero refuso, è stato indicato che il versamento di tale contributo dovesse avvenire da parte di entrambe le parti, e non solo da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., unica parte che aveva proposto impugnazione (rigettata da questa Corte); -che tale istanza è fondata; - che questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 16037/2010; conf. Cas s. n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui “In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione”; che, quanto al contributo unificato, lo stesso, per mero errore materiale, è stato posto a carico di entrambe le parti anzichésolo a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., unica che aveva proposto l’impugnazione (poi rigettata); che, pertanto, deve provvedersi alla correzione degli evidenziati errori materiali, nei termini di cui in dispositivo; P.Q.M. Dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 37099/2022 del 19.12.2022, aggiungendo, nella terza riga, dopo le parole “accessori di legge”, le seguenti parole: ”da distrarsi a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario” e, nella quinta riga, sostituendo la dicitura “versamento da parte di entrambe le parti” con “”versamento da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S