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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 09412/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25077/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]' UNO B. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1173/2019 depositata il 21/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Foggia la condanna di Uno [OSCURATO:SOCIETA]. all’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il preliminare stipulato inter partes, con il risarcimento dei danni.

Attesosi all’istruttoria, il giudice adito rigettò la domanda principale , ed. in accoglimento di quella riconvenzionale, accertò la legittimità del recesso esercitato da Uno [OSCURATO:SOCIETA] ed il diritto della stessa a trattenere la caparra confirmatoria.

La predetta decisione fu impugnata dai soccombenti e, nella resistenza dell a controparte, laCorte di Appello di Bari , con sentenza n. 1173 del 21 maggi o 2019respinse il gravame.

Il giudice di secondo grado affermò che i promissari acquirenti si erano resi inadempienti alle obbligazioni contratte nel preliminare, non avendo corrisposto gli acconti maturati in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, né i motivi di impugnazione si sarebberoconfrontati con gli elementi probatori dedotti dal Tribunale.

Contro la predetta sentenza ricorronoper cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tremotivi.

E’ rimasta intimatala Uno [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rileva preliminarmente la Corte che, con atto del 10 gennaio2025, i ricorrenti hannofatto pervenire un atto di rinuncia all’odierno ricorso.

Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio,ai sensi dell’art. 306 comma 3° c.p.c., senza liquidazione delle spese di lite, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M La Corte di cassazione, seconda sezione civile, dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25077/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]' UNO B. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1173/2019 depositata il 21/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al Tribunale di Foggia la condanna di Uno [OSCURATO:SOCIETA]. all’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il preliminare stipulato inter partes, con il risarcimento dei danni. Attesosi all’istruttoria, il giudice adito rigettò la domanda principale , ed. in accoglimento di quella riconvenzionale, accertò la legittimità del recesso esercitato da Uno [OSCURATO:SOCIETA] ed il diritto della stessa a trattenere la caparra confirmatoria. La predetta decisione fu impugnata dai soccombenti e, nella resistenza dell a controparte, laCorte di Appello di Bari , con sentenza n. 1173 del 21 maggi o 2019respinse il gravame. Il giudice di secondo grado affermò che i promissari acquirenti si erano resi inadempienti alle obbligazioni contratte nel preliminare, non avendo corrisposto gli acconti maturati in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, né i motivi di impugnazione si sarebberoconfrontati con gli elementi probatori dedotti dal Tribunale. Contro la predetta sentenza ricorronoper cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tremotivi. E’ rimasta intimatala Uno [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rileva preliminarmente la Corte che, con atto del 10 gennaio2025, i ricorrenti hannofatto pervenire un atto di rinuncia all’odierno ricorso. Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio,ai sensi dell’art. 306 comma 3° c.p.c., senza liquidazione delle spese di lite, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata. P.Q.M La Corte di cassazione, seconda sezione civile, dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consigli
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