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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 30190/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza emessa il 12 luglio 2022, confermava la pronuncia del GUP del Tribunale di Palermo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.200 di multa per il reato di cessione e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente , qualificato nell'ipotesi di leve di cui all'art. 73, comma V, DPR 39/1990 ( cessione di due dosi e detenzione di 5 dosi di marijuana del peso di gr.4,50, 14 dosi di hashish del peso di gr. 5).

La Corte d'appello rigettava tutti i motivi proposti, attinenti alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod pen, alla concessione delle attenuanti generiche, alla esclusione della recidiva contestata e alla riduzione del trattamento sanzionatorio.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia per quattro motivi.

3. Con il primo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett e)/cod proc pene vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 61 n.4 cod pen.

La motivazione era contraddittoria, poiché la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto la modesta entità del prezzo delle cessioni, aveva comunque illogicamente escluso la applicabilità dell'attenuante in ragione della potenziale attività di vendita delle dosi possedute dal Natoli, attività interrotta a causa dell'intervento della polizia giudiziaria, e tanto senza considerare che la valutazione avrebbe dovuto essere compiuta avuto riguardo al momento della consumazione del reato e senza nemmeno conteggiare il valore delle dosi nella disponibilità dell'imputato.

Con il secondo motivo si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Corte territoriale si era erroneamente basarjulla assenza di elementi positivi idonei a fondare la concessione del beneficio, senza considerare il dato della spontanea confessione, segno di resipiscenza dell'imputato.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla applicazione della recidiva, mancando una motivazione circa la riconducibilità al dato formale delle risultanze del certificato penale di una maggiore gravità del reato.

Con il quarto ed ultimo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento all'art. 597 cod proc pen.

Il giudice d'appello aveva emendato in modo inammissibile un evidente errore del primo giudice, aumentando la pena base da quest'ultimo determinata da sei mesi a un anno, in palese violazione del divieto di reformatio in peius.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte di legittimità ha anche di recente precisato che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista ' dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (sez. 3 - n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950 - 01).

Ed è rilevante sottolineare che detto principio è stato affermato in un caso in cui si è ribadita la inconfigurabilità della sussistenza di detta attenuante in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 integrato dalla cessione di una dose di eroina in cambio del corrispettivo di 20 euro, ascritta all'imputato trovato in possesso di altri sei panetti della stessa sostanza.

Tanto premesso, la motivazione della Corte territoriale è pienamente rispettosa del principio esposto, poiché ha fatto riferimento alla azione delittuosa considerata nel suo complesso, osservando che la somma di euro 20,00 era stata incassata in una sola mezz'ora e che l'imputato era pronto alla vendita delle ulteriori 19 dosi possedute, riguardanti oltretutto diverse tipologie di sostanza.

2. Relativamente, poi, alla carenza di motivazione in ordine alla applicazione dell'aumento di pena per la recidiva, non si rileva il vizio lamentato dal ricorrente, atteso che la sentenza impugnata fa espresso riferimento ai precedenti specifici F dell'imputato, rilevando come quest'ultimo yi ricaduto nel medesimo reatoi rivelando una sua tendenza a delinquere e dunque una maggiore pericolosità.

Detta motivazione è in linea con i principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui è adeguata la motivazione inerente all'aumento di pena per la recidiva facoltativa con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464).

La Corte d'appello ha inoltre ritenuto di non concedere le attenuanti generiche in considerazione della negativa personalità del reo.

Appare, invero, assolutamente corretto e insindacabile in sede di legittimità il rilievo fattuale del giudice di merito in ordine ai connotati di allarmante gravità che rendono l'imputato immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio.

Va rammentato infatti che l'esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Ciò vale anche per il giudice di appello/ il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Marozzi).

3. Quanto alla lamentata mancata concessione delle attenuanti generiche, l'impugnata sentenza ha richiamato la valutazione del primo giudice che ha fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato e quindi si è riferita ad un preciso indice di disvalore, ritenendo, con motivazione immune da vizi e conforme agli insegnamenti di questa Corte di legittimità, che non potevano essere apprezzati elementi positivi di rilievo per la concessione del beneficio. ( Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610; Sez 4, n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01).

4. E' invece fondato il quarto motivo.

La Corte territoriale ha ritenuto sussistente un errore materiale riguardante la determinazione della pena base che non è dato rinvenire nella sentenza di primo grado.

Invero, la pena base è stata determinata chiaramente dal primo giudice in mesi sei di reclusione, dunque l'aumento fino alla metà in forza della contestata recidiva non consentiva di giungere alla determinazione della pena aumentata per la recidiva nella misura di un anno e sei mesi.

Se quindi di errore materiale, o meglio di calcolo, si può parlare, detto errore è rinvenibile nel passaggio relativo all'aumento per la recidiva e non già ove la pena base viene fissata in mesi sei.

Ne consegue che la rideternninazione della pena base operata dalla Corte territoriale, che ha proceduto al ricalcolo del trattamento sanzionatorio partendo da una pena di anni uno ( e non di mesi sei) viola il principio del divieto di reformatio in peius, in quanto, con la determinazione di una pena base pari al doppio rispetto a quella fissata in primo grado, a seguito dell'applicazione degli aumenti per la recidiva e della dinninuizione per il rito/ si giunge ad un risultato complessivo deteriore rispetto a quello cui sarebbe approdato il primo giudice senza l'errore di calcolo nel quale era incorso. (cfr. Sez.

U, n. 40910 del 27/09/2005 Rv. 232066 - 01).

3. Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio solo AL, limitatamente punto relativo alla determinazione della pena.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra ezione della Corte d'appello di Palermo.

Rigetta nel resto il ricorso.

Roma, 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza emessa il 12 luglio 2022, confermava la pronuncia del GUP del Tribunale di Palermo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione ed euro 1.200 di multa per il reato di cessione e detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente , qualificato nell'ipotesi di leve di cui all'art. 73, comma V, DPR 39/1990 ( cessione di due dosi e detenzione di 5 dosi di marijuana del peso di gr.4,50, 14 dosi di hashish del peso di gr. 5). La Corte d'appello rigettava tutti i motivi proposti, attinenti alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod pen, alla concessione delle attenuanti generiche, alla esclusione della recidiva contestata e alla riduzione del trattamento sanzionatorio. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia per quattro motivi. 3. Con il primo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett e)/cod proc pene vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 61 n.4 cod pen. La motivazione era contraddittoria, poiché la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto la modesta entità del prezzo delle cessioni, aveva comunque illogicamente escluso la applicabilità dell'attenuante in ragione della potenziale attività di vendita delle dosi possedute dal Natoli, attività interrotta a causa dell'intervento della polizia giudiziaria, e tanto senza considerare che la valutazione avrebbe dovuto essere compiuta avuto riguardo al momento della consumazione del reato e senza nemmeno conteggiare il valore delle dosi nella disponibilità dell'imputato. Con il secondo motivo si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte territoriale si era erroneamente basarjulla assenza di elementi positivi idonei a fondare la concessione del beneficio, senza considerare il dato della spontanea confessione, segno di resipiscenza dell'imputato. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla applicazione della recidiva, mancando una motivazione circa la riconducibilità al dato formale delle risultanze del certificato penale di una maggiore gravità del reato. Con il quarto ed ultimo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento all'art. 597 cod proc pen. Il giudice d'appello aveva emendato in modo inammissibile un evidente errore del primo giudice, aumentando la pena base da quest'ultimo determinata da sei mesi a un anno, in palese violazione del divieto di reformatio in peius. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte di legittimità ha anche di recente precisato che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista ' dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (sez. 3 - n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950 - 01). Ed è rilevante sottolineare che detto principio è stato affermato in un caso in cui si è ribadita la inconfigurabilità della sussistenza di detta attenuante in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 integrato dalla cessione di una dose di eroina in cambio del corrispettivo di 20 euro, ascritta all'imputato trovato in possesso di altri sei panetti della stessa sostanza. Tanto premesso, la motivazione della Corte territoriale è pienamente rispettosa del principio esposto, poiché ha fatto riferimento alla azione delittuosa considerata nel suo complesso, osservando che la somma di euro 20,00 era stata incassata in una sola mezz'ora e che l'imputato era pronto alla vendita delle ulteriori 19 dosi possedute, riguardanti oltretutto diverse tipologie di sostanza. 2. Relativamente, poi, alla carenza di motivazione in ordine alla applicazione dell'aumento di pena per la recidiva, non si rileva il vizio lamentato dal ricorrente, atteso che la sentenza impugnata fa espresso riferimento ai precedenti specifici F dell'imputato, rilevando come quest'ultimo yi ricaduto nel medesimo reatoi rivelando una sua tendenza a delinquere e dunque una maggiore pericolosità. Detta motivazione è in linea con i principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui è adeguata la motivazione inerente all'aumento di pena per la recidiva facoltativa con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). La Corte d'appello ha inoltre ritenuto di non concedere le attenuanti generiche in considerazione della negativa personalità del reo. Appare, invero, assolutamente corretto e insindacabile in sede di legittimità il rilievo fattuale del giudice di merito in ordine ai connotati di allarmante gravità che rendono l'imputato immeritevole di un più mite trattamento sanzionatorio. Va rammentato infatti che l'esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello/ il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Marozzi). 3. Quanto alla lamentata mancata concessione delle attenuanti generiche, l'impugnata sentenza ha richiamato la valutazione del primo giudice che ha fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato e quindi si è riferita ad un preciso indice di disvalore, ritenendo, con motivazione immune da vizi e conforme agli insegnamenti di questa Corte di legittimità, che non potevano essere apprezzati elementi positivi di rilievo per la concessione del beneficio. ( Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610; Sez 4, n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01). 4. E' invece fondato il quarto motivo. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente un errore materiale riguardante la determinazione della pena base che non è dato rinvenire nella sentenza di primo grado. Invero, la pena base è stata determinata chiaramente dal primo giudice in mesi sei di reclusione, dunque l'aumento fino alla metà in forza della contestata recidiva non consentiva di giungere alla determinazione della pena aumentata per la recidiva nella misura di un anno e sei mesi. Se quindi di errore materiale, o meglio di calcolo, si può parlare, detto errore è rinvenibile nel passaggio relativo all'aumento per la recidiva e non già ove la pena base viene fissata in mesi sei. Ne consegue che la rideternninazione della pena base operata dalla Corte territoriale, che ha proceduto al ricalcolo del trattamento sanzionatorio partendo da una pena di anni uno ( e non di mesi sei) viola il principio del divieto di reformatio in peius, in quanto, con la determinazione di una pena base pari al doppio rispetto a quella fissata in primo grado, a seguito dell'applicazione degli aumenti per la recidiva e della dinninuizione per il rito/ si giunge ad un risultato complessivo deteriore rispetto a quello cui sarebbe approdato il primo giudice senza l'errore di calcolo nel quale era incorso. (cfr. Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005 Rv. 232066 - 01). 3. Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio solo AL, limitatamente punto relativo alla determinazione della pena. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra ezione della Corte d'appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. Roma, 15
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