CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31626/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta da parte dell'imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica ex lege l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli all'imputato (cfr. Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277271; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana, Rv. 260012); che, inoltre, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 e in motivazione); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente motivato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del diniego (si veda, in particolare, pag. 3 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il