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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08734/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23672-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 64, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7153/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di LAZIO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]

I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio - Roma che ha riformato la pronuncia della CTP di Roma, ove non erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di attribuzione rendita catastale; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione di varie disposizioni del Regno in materia di catasto, nonché, da ultimo, dell'art. 11 d.l. n. 70/1988, convertito con modifiche dalla

1. n. 154/1988; che l'avviso di accertamento per rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della

1. n. 311 del 2004 non può ritenersi congruamente motivato ove faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare (tra le tante: Cass., 31112/2019; Cass., 1543/2020); che, nella specie, la CTR si è uniformata a tale principio, ritenendo che la motivazione dell'avviso di accertamento apparisse insufficiente in Ric. 2020 n. 23672 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -2- relazione all'incidenza delle variazioni interessanti la microzona sul classamento dell'immobile; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.seimila/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23672-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 64, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7153/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di LAZIO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio - Roma che ha riformato la pronuncia della CTP di Roma, ove non erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di attribuzione rendita catastale; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione di varie disposizioni del Regno in materia di catasto, nonché, da ultimo, dell'art. 11 d.l. n. 70/1988, convertito con modifiche dalla 1. n. 154/1988; che l'avviso di accertamento per rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della 1. n. 311 del 2004 non può ritenersi congruamente motivato ove faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare (tra le tante: Cass., 31112/2019; Cass., 1543/2020); che, nella specie, la CTR si è uniformata a tale principio, ritenendo che la motivazione dell'avviso di accertamento apparisse insufficiente in Ric. 2020 n. 23672 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- relazione all'incidenza delle variazioni interessanti la microzona sul classamento dell'immobile; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.seimila/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come pe
Sentenza Cassazione n. 08734/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris