CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 10474/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MATUCCI-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] GRADOdella CAMPANIA n. 1386/2024 depositata il 22/02/2024.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20760/2024Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 10474/2026Data pubblicazione 21/04/2026Udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA] che non si oppone al richiesto rinvio e, insubordine, conclude per il rigetto del ricorso.Sentiti l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] egiudizio e, in subordine, l’accoglimento del ricorso, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cicchetti, per il Comune resistente, che si oppone al rinvio e chiede ilrigetto del ricorso.Il 4/1/2021 il Comune di Calabritto (AV) notificò al Consorzio ricorrente unavviso d’accertamento per IMU 2015 pari ad Euro 231.138,00, oltresanzioni ed interessi per un totale complessivo di Euro 535.587,00.Avverso tale atto, il Consorzio propose ricorso alla Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] di Avellino che, con sentenza n. 789 del23/12/2022, lo respinse, rigettando l’eccezione di decadenza e d’omessaindicazione dei beni immobili tassati, identificando il loro valore nel costodi realizzazione sostenuto dal Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] eArtigianato, respingendo altresì il riconoscimento dell’invocata esenzionedi cui all’art. 7 lett. a) del d.lgs. 504/1992, avendo il Consorzio natura diente pubblico economico esercente attività commerciale ed industriale,stante la stretta interpretazione delle norme agevolative fiscali, e lamancanza di prova che si trattasse di beni destinati alla realizzazione difini istituzionali.[OSCURATO:PERSONA] ASI propose appello alla Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado della Campania, sez. distaccata di Salerno, che, con la sentenzaindicata in epigrafe e nel contraddittorio con il Comune, respinse ilgravame.Secondo il giudice d’appello:- il Consorzio non rientra tra i beneficiari dell’esenzione invocataNumero registro generale 20760/2024Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 10474/2026Data pubblicazione 21/04/202625/2/2020) né potendosi equiparare la finalità istituzionale dell’entelocale al concetto di servizi pubblici, che possono essere svolti anchetramite altri soggetti (quali le aziende municipalizzate) non aventidiritto a godere di detta esenzione in quanto svolgenti attivitàcommerciale;- la sentenza appellata ha correttamente respinto la doglianzariguardo all’omessa individuazione dei beni tassabili, trattandosi diopere e dotazioni infrastrutturali presenti in area industriale qualibeni appartenenti all’ente consortile, soggetto passivo di imposta, ilcui valore corrispondeva al costo di costruzione per la realizzazionedelle infrastrutture sostenuto dal M.I.C.A.;- quanto al valore delle aree, doveva ritenersi sufficiente lamotivazione dell’avviso, anche in punto valore delle opere, nonavendo il Consorzio contestato né la definitività della fontedeliberativa, né il criterio di determinazione ivi adottato né lacongruità dell’importo rispetto ad altri dati eventualmentecomparabili, esplicitandosi inoltre nell’avviso la ragione per la qualeil Comune emittente riteneva assoggettabili le infrastrutturedell’intera Area industriale in capo al Consorzio e non già in capo agliassegnatari dei singoli lotti, trattandosi di opere realizzate su terrenidi esclusiva proprietà del Consorzio, destinatario peraltro di contrattidi forniture di servizi erogati alle aziende industriali ivi insediate;- non sussistessero, per contro, dati illustrativi d’una versionealternativa in favore del Consorzio, sulla pertinenza dei beniinfrastrutturali agli opifici industriali, ovvero sulla titolarità delleopere a soggetto pubblico diverso dal Consorzio, ovvero sullaeventuale destinazione delle predette opere ai fini istituzionalidell’ente, mancando altresì una prospettazione alternativa sulladeterminabilità quantitativa di un valore venale in comunecommercio delle dotazioni, impianti, beni strumentali.Numero registro generale 20760/2024Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 10474/2026Data pubblicazione 21/04/2026Ricorre per cassazione il Consorzio sulla base di due motivi.Resiste il Comune con controricorso.Il 14/3/2026 il Procuratore Generale ha depositato una memoriaconcludendo per il rigetto del ricorso.Il 3/4/2026 il difensore del ricorrente ha formulato istanza di rinvio delprocedimento riferendo che il Consorzio ha dato mandato al dirigente areatecnica d’accordarsi, tra l’altro con il comune di Calabritto, per lavalutazione delle superfici delle aree industriali rilevanti ai fini IMU,nonché alla predisposizione degli atti tecnici necessari e conseguenti,prospettando un accordo definitivo e “tombale” tra le parti.Con memoria depositata il 7/4/2026 il difensore del Comunecontroricorrente ha riferito come l’ente locale non abbia confermatol’esistenza delle condizioni per una definizione bonaria, insistendo nellesue conclusioni.Il ricorrente ha presentato ulteriore memoria richiamando un recenteaccordo tra le parti per rinviare, per lo stesso motivo, analogoprocedimento relativo ad altre annualità e tuttora pendente avanti allaCorte di merito.RAGIONI DELLA DECISIONEVa innanzi tutto respinta l’istanza di rinvio atteso che, allo stato, non vi èaccordo tra le parti.1. Con il primo motivo di ricorso il Consorzio si duole della nullità dellasentenza impugnata, per omessa pronuncia ed apparente ed infondatamotivazione, in ordine al vizio di motivazione dell’atto impugnato edall’eccepita errata metodologia di calcolo della base imponibile ai fini IMU,ex artt. 111 e 112 cost., art. 36 d.lgs. 546/92 in relazione all’art. 360,comma primo, n. 4 c.p.c. Sostiene che la motivazione della sentenza nonrisponda ai requisiti minimi ex art. 111 Cost. non rendendo comprensibileil percorso logico-giuridico intrapreso per addivenire a tale conclusione.Numero registro generale 20760/2024Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 10474/2026Data pubblicazione 21/04/2026Rileva in particolare come sarebbe errata la valutazione secondo cui ilricorrente non avrebbe contestato alcunché in merito al calcolo delladeterminazione della base imponibile. Richiama la censura in appellosecondo cui alcuna norma consentirebbe all’Ufficio di utilizzare come baseimponibile IMU il costo sostenuto dallo Stato per la realizzazione delleopere infrastrutturali, atteso che tale criterio sarebbe applicabileesclusivamente ai “fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, noniscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamentecontabilizzati” ex art. 5, comma 3, d.lgs. 504/92. Non sarebbe statoillustrato il percorso argomentativo su cui la Corte di merito ha fondato ilproprio convincimento ribadendo che non potrebbe farsi riferimento aivalori indicati nel bilancio d’esercizio del Consorzio e che, nel casospecifico, l’accertamento non ha ad oggetto fabbricati, bensì opereinfrastrutturali (strade, parcheggi, opere a verde, fognature, pubblicailluminazione, ecc) identificabili in aree fabbricabili e aree destinate averde pubblico. Dovrebbe pertanto farsi riferimento al valore venale incomune commercio, come previsto dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/92.1.1 Il motivo è fondato.1.2 Per quanto rubricato quale censura ex art. 360, comma primo, n. 4,c.p.c., lo stesso denuncia in realtà una violazione di legge con riferimentoall’art. 5, commi 3 e 5, del citato d.lgs. 504/92.1.3 Se, da un lato, può convenirsi con il Procuratore Generale in ordine alfatto che la sentenza è motivata ben al di là del c.d. “minimocostituzionale” (Cass. SSUU n. 8053/2014), la cui sola violazione puòconcretizzare la nullità ex art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., va,dall’altro, richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte secondocui, nell’individuazione dei motivi di ricorso, non è necessario utilizzareformule sacramentali o indicazioni numeriche esatte. È sufficiente che ilvizio sia chiaramente individuabile sicché l’errata intitolazione del motivonon comporta automaticamente l’inammissibilità, purché la Corte possaNumero registro generale 20760/2024Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 10474/2026Data pubblicazione 21/04/2026ricondurre la censura alla corretta categoria (Sez. U, Sentenza n. 17931del 24/07/2013, Rv. 627268-01, Cass. Sez. 2, 07/05/2018, n. 10862, Rv.648018-01, Cass. Sez. 6, 22/02/2018, n. 4289, Rv. 647135-01).1.3 Nel caso specifico e come risulta già dalla sintesi del motivo soprariportata, viene censurata l’applicazione del criterio di cui all’art. 5, comma3, del d.lgs. 504/92 (valore di costo), che è invece prevista per i“fabbricati” classificabili nel gruppo catastale D e non accatastati,richiedendo invece l’applicazione del criterio di cui al comma 5 della stessadisposizione, ove è prevista la valutazione in base al “valore venale incomune commercio”.1.4 La censura è fondata anche alla luce dell’insegnamento più recente diquesta Corte secondo cui anche le aree urbane il cui classamentocatastale esclude l’attribuzione di una rendita, a norma dell'art. 3, comma2, lett. d), del d.m. n. 28 del 1998:- non possono essere equiparate ai "fabbricati" - a causa della carenza diun'edificazione in senso tecnico, nel senso della realizzazione di costruzionicoperte su uno o più livelli;- né ai "terreni agricoli" - a causa dell'alterazione subita dallo statonaturale del suolo per effetto delle opere ascrivibili all'intervento antropicoma devono essere considerate alla stregua di "aree fabbricabili"nell'accezione di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 (comerichiamato dall'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, conv. conmodif. dalla l. n. 214 del 2011);con la conseguenza che l'imposta deve essere liquidata sulla base del"valore venale in comune commercio", tenendo conto dell'edificabilitàdesumibile dalle previsioni della pianificazione urbanistica (Cass. Sez. 5,03/10/2025, n. 26673, Rv. 676653 – 01 nonché Cass. 10578/23 e9895/23, pronunce queste ultime rese in analoghi procedimenti tra lestesse parti).Numero registro generale 20760/2024Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 10474/2026Data pubblicazione 21/04/20261.5 La rilevata assenza d’una prospettazione alternativa del valore, comeaffermata dalla Corte di merito, non può di per sé giustificare il mancatoutilizzo del criterio previsto dalla norma che deve essere applicato dalgiudice di merito al fine di valutare la legittimità dell’atto impugnato.1.6 Trattandosi d’accertamento di fatto, occorrerà rinviare il procedimentoalla Corte di merito affinché quantifichi il valore imponibile alla luce delcriterio indicato, tenendo comunque conto, vista la peculiare natura deibeni in questione, del costo storico inserito in bilancio oltre che degli altriparametri previsti dal citato comma 5. Il criterio contabile o di bilancio nonviene qui richiamato per la sua, inesistente, vincolatività legale, ma infunzione di supporto e complementare nel concorso con ogni altroelemento estimativo. La Corte di merito dovrà rivalutare altresì, allastregua del risultato, la motivazione dell’avviso impugnato in relazione allecensure formulate dal Consorzio.2. Con il secondo motivo il Consorzio lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 7 del d.lgs. 504/1992, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3 c.p.c. Si duole dell’errata valutazione dei giudici diappello in ordine alla mancata sussistenza dei requisiti per l’esenzione delconsorzio dall’imposta ICI/IMU. Sostiene che il Consorzio, costituitoesclusivamente da pubbliche amministrazioni esenti IMU, sarebbe esentein quanto composto di enti pubblici territoriali e non svolgente attivitàcommerciale.2.1 Il motivo è infondato.2.2 Sul punto vanno richiamate le pronunce di questa Corte 22601 del9/8/24 e 18933 del 10/7/2025, riguardanti il medesimo ricorrente,secondo cui l’esenzione in discorso non può essere riferita allo svolgimentodi attività imprenditoriale in quanto non si può identificare il concetto di«finalità istituzionali», che sono proprie dell'ente locale e che costituisconola ragione d'essere dello stesso, con quello di «servizi pubblici», che,invece, non rientrano tra i compiti istituzionali e possono essere svoltiNumero registro generale 20760/2024Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 10474/2026Data pubblicazione 21/04/2026anche tramite altri soggetti, come le aziende municipalizzate od altri enti(quali il Consorzio) o società. Ne consegue che detti soggetti, svolgendodicembre 2022, n. 36028; Cass., 25 febbraio 2020, n. 4997; Cass., 3dicembre 2010, n. 24593). Secondo la giurisprudenza di questa Corte lalocuzione "compiti istituzionali" contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) deld.lgs. n. 504 del 1992, al fine di fruire dell'esenzione dall'ICI, è destinataad essere riferita solo a funzioni pubbliche e ad attività di servizio pubblicodell'ente locale, con esclusione delle attività meramente economiche,come ad esempio la locazione di beni a terzi, rispetto alle quali gli enti nonsi pongono in veste di istituzione ma operano come ordinari soggettidell'ordinamento (Cass. n. 10809 del 2016). Il concetto di finalitàistituzionali, che sono proprie dell'ente locale e che costituiscono laragione di essere dello stesso, non deve confondersi con quello diinteresse pubblico, che può essere svolto anche per tramite di altrisoggetti di natura privata. Per cui non ogni iniziativa solo perchéintrapresa dall'ente locale fa conseguire l'esenzione, dovendosi tenereconto se la stessa integri funzioni pubbliche o una attività puramenteeconomica. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.504 del 1992 si applica per gli immobili posseduti da enti "destinatiesclusivamente a compiti istituzionali", e spetta soltanto se l'immobile èdirettamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti:ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attivitàesse stesse di carattere privato (Cass. n. 14094 del 2010).2.3 Va inoltre ricordato, sotto il profilo probatorio, come sia onere delConsorzio dimostrare che gli immobili siano destinati esclusivamente afinalità istituzionali (Cass. 26575/2018) ribadendosi che esse non possonoequipararsi a generici “servizi pubblici”. I “compiti istituzionali” ex art. 7,comma I lett. a) d.lgs. 504/92 sono, pertanto e solo, quelli relativi aNumero registro generale 20760/2024Numero sezionale 244/2026Numero di raccolta generale 10474/2026Data pubblicazione 21/04/2026funzioni pubbliche e servizio pubblico dell’ente locale, non potendo essereestese ad ogni attività svolta nell’interesse pubblico.3. Va pertanto accolto il solo primo motivo di ricorso e la sentenza vacassata con rinvio alla Corte di merito per le valutazioni di cui sopra. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaCampania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere altresìsulle spese della fase di legittimità.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026.Il Consigliere est. Il PresidenteMarco [OSCURATO:PERSONA]