Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31188/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ha ritenuto inammissibile, per inosservanza del termine di trenta giorni, la richiesta di restituzione nel termine per impugnare, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., la sentenza del Tribunale per i minorenni di Trento.

1.2. Lamenta che la motivazione non sia coerente e violi la disposizione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nella formulazione previgente, applicabile al caso di specie).

2. Deve preliminarmente darsi atto che, in data 13/02/23, è pervenuta rinuncia al ricorso da parte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che la pena di cui alla sentenza per la quale era chiesta la restituzione nel termine è stata dichiarata prescritta a seguito di incidente di esecuzione, conseguendone la mancanza di interesse dell'imputato a coltivare il ricorso.

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trento che ha ritenuto inammissibile, per inosservanza del termine di trenta giorni, la richiesta di restituzione nel termine per impugnare, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., la sentenza del Tribunale per i minorenni di Trento. 1.2. Lamenta che la motivazione non sia coerente e violi la disposizione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (nella formulazione previgente, applicabile al caso di specie). 2. Deve preliminarmente darsi atto che, in data 13/02/23, è pervenuta rinuncia al ricorso da parte del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che la pena di cui alla sentenza per la quale era chiesta la restituzione nel termine è stata dichiarata prescritta a seguito di incidente di esecuzione, conseguendone la mancanza di interesse dell'imputato a coltivare il ricorso. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 m
Sentenza Cassazione n. 31188/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris