Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 40437/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11057/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 17.11.2021, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena inflitta in primo grado per il reato di furto a mesi quattro di reclusione ed C 120 di multa.

Considerato che i due motivi di ricorso proposti, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sono inammissibili, siccome manifestamente infondati.

Sul punto, corretto è il ragionamento svolto dalla Corte territoriale, nel rigettare la relativa censura avanzata con l'atto di gravame, che ha, in primo luogo, escluso che il danno ( pari ad euro 99) patito dalla persona offesa possa essere considerato, nel caso concreto, economicamente irrilevante, e sottolineato, l'irrilevanza, in concreto, della capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (ex plurimis, in un caso di furto di merce in supermercato per un valore commerciale di 82 C, Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241).

E' consolidato orientamento di legittimità che, ai fini della concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, sia necessario che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res".

Solo ove la valutazione dell'elemento oggettivo del danno economico non risulti sufficientemente decisivo, ai fini del riconoscimento della circostanza in questione, il Giudice può prendere in esame, in via sussidiaria, l'elemento soggettivo, cioè, il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, (Sez. 2, n. 29475 del 29/02/2008, Rv. 240639 ; conf.

Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015 (dep. 2016) Rv. 265820) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11057/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 17.11.2021, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena inflitta in primo grado per il reato di furto a mesi quattro di reclusione ed C 120 di multa. Considerato che i due motivi di ricorso proposti, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sono inammissibili, siccome manifestamente infondati. Sul punto, corretto è il ragionamento svolto dalla Corte territoriale, nel rigettare la relativa censura avanzata con l'atto di gravame, che ha, in primo luogo, escluso che il danno ( pari ad euro 99) patito dalla persona offesa possa essere considerato, nel caso concreto, economicamente irrilevante, e sottolineato, l'irrilevanza, in concreto, della capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (ex plurimis, in un caso di furto di merce in supermercato per un valore commerciale di 82 C, Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241). E' consolidato orientamento di legittimità che, ai fini della concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, sia necessario che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res". Solo ove la valutazione dell'elemento oggettivo del danno economico non risulti sufficientemente decisivo, ai fini del riconoscimento della circostanza in questione, il Giudice può prendere in esame, in via sussidiaria, l'elemento soggettivo, cioè, il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo, (Sez. 2, n. 29475 del 29/02/2008, Rv. 240639 ; conf. Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015 (dep. 2016) Rv. 265820) Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il
Sentenza Cassazione n. 40437/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris