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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 27581/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8865-2022 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 217/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/09/2021 R.G.N. 278/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] art.47 dpr 639/70 R.G.N.8865/2022 Cron.

Rep.

Ud08/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.217/21, la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il ricalcolo della pensione di anzianità mediante computo, nei periodi di contribuzione figurativa, delle cosiddette competen z e extramensili (mensilità aggiuntive, gratifiche, competenze corrisposte per ferie e festività non fruite).

Per quanto qui di interesse, riteneva la Corte d’appello che non si fosse verificata decadenza dall’azione ex art.47, co.6 d.P.R. n.639/70, in quanto, sebbene la pensione fosse goduta dal 2001, la domanda di ricalcolo era del 2006, cui aveva fatto seguito un provvedimento di accoglimento solo parziale dell’Inps, mentre il ricorso in giudizio era del 2007, entro il triennio decorrente dalla domanda amministrativa di ricalcolo e poi dal provvedimento di accoglimento parziale.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso , illustrato da memoria.

In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione degli artt.47 d.P.R. n.639/70e 6 d.l. n.103/21, conv. in l. n.166/91, per aver fatto decorrere il termine di decadenza dalla domanda amministrativa di ricalcolo, non necessaria.

Il motivo è fondato.

Recita l’art.47, co.6 d.P.R. n.639/70, nel testo vigente ratione temporis: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento diaccessori del credito.

In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.” Secondo la Corte, il dies a quo della decadenza triennale andava individuato nella domanda amministrativa di ricalcolo della pensione.

Tale esegesi dell’art.47, co.6 d.P.R. n.639/70 non può essere condivisa, dovendo qui richiamarsi l’orientamento di questa Corte (Cass.n.12400/2024, Cass.n.6399/2025), secondo cui il dies a quoprevisto dall'art. 47, co.6, d.P.R. n. 639/70 decorre dal riconoscimento parziale della prestazione temporanea o del trattamento pensionistico, sicché i termini della procedura amministrativa pregressa sono esclusi dal relativo computo.

Dunque, non aveva alcun rilievo la domanda amministrativa di ricalcolo e il successivo provvedimento dell’Inps, posto che, essi si inseriscono entro un procedimento amministrativo irrilevante ai fini della decadenza.

Si tratta di decadenza mobile triennale (Cass.n.17430/2021), sicché, con riguardo al trattamento pensionistico decorrente dal 2001, la decadenza riguarda i soli ratei di pensione antecedenti al triennio anteriore alla domanda giudiziale del 2007.

La sentenza va dunque cassata in accoglimento del ricorso con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8865-2022 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 217/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 29/09/2021 R.G.N. 278/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] art.47 dpr 639/70 R.G.N.8865/2022 Cron. Rep. Ud08/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.217/21, la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il ricalcolo della pensione di anzianità mediante computo, nei periodi di contribuzione figurativa, delle cosiddette competen z e extramensili (mensilità aggiuntive, gratifiche, competenze corrisposte per ferie e festività non fruite). Per quanto qui di interesse, riteneva la Corte d’appello che non si fosse verificata decadenza dall’azione ex art.47, co.6 d.P.R. n.639/70, in quanto, sebbene la pensione fosse goduta dal 2001, la domanda di ricalcolo era del 2006, cui aveva fatto seguito un provvedimento di accoglimento solo parziale dell’Inps, mentre il ricorso in giudizio era del 2007, entro il triennio decorrente dalla domanda amministrativa di ricalcolo e poi dal provvedimento di accoglimento parziale. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso , illustrato da memoria. In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione degli artt.47 d.P.R. n.639/70e 6 d.l. n.103/21, conv. in l. n.166/91, per aver fatto decorrere il termine di decadenza dalla domanda amministrativa di ricalcolo, non necessaria. Il motivo è fondato. Recita l’art.47, co.6 d.P.R. n.639/70, nel testo vigente ratione temporis: “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento diaccessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.” Secondo la Corte, il dies a quo della decadenza triennale andava individuato nella domanda amministrativa di ricalcolo della pensione. Tale esegesi dell’art.47, co.6 d.P.R. n.639/70 non può essere condivisa, dovendo qui richiamarsi l’orientamento di questa Corte (Cass.n.12400/2024, Cass.n.6399/2025), secondo cui il dies a quoprevisto dall'art. 47, co.6, d.P.R. n. 639/70 decorre dal riconoscimento parziale della prestazione temporanea o del trattamento pensionistico, sicché i termini della procedura amministrativa pregressa sono esclusi dal relativo computo. Dunque, non aveva alcun rilievo la domanda amministrativa di ricalcolo e il successivo provvedimento dell’Inps, posto che, essi si inseriscono entro un procedimento amministrativo irrilevante ai fini della decadenza. Si tratta di decadenza mobile triennale (Cass.n.17430/2021), sicché, con riguardo al trattamento pensionistico decorrente dal 2001, la decadenza riguarda i soli ratei di pensione antecedenti al triennio anteriore alla domanda giudiziale del 2007. La sentenza va dunque cassata in accoglimento del ricorso con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese
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