CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 luglio 1970
Cassazione n. 18800/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / / Rilevato che il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Catania indicata in epigrafe, che ha rideterminato il trattamento sanzionatorio confermando la responsabilità del ricorrente per il delitto di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, mediante il quale è stata lamentata la mancata riqualificazione della condotta ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, sottolineando la non ostatività della detenzione di sostanze di diverso tipo, cui peraltro il ricorrente si era prestato per conto di terzi, è inammissibile, essendo volto a conseguire una rilettura degli elementi di prova, considerati in modo logico dai giudici di merito, che, per escludere la lieve entità del fanno hanno sottolineato la non modesta entità dei quantitativi di stupefacente detenuti dal ricorrente (pari a 32 grammi di cocaina e a 61,3 grammi di hashish), la disponibilità di un bilancino di precisione e di un quadernone manoscritto riportante la contabilità della attività di spaccio, ritenendoli, in modo logico, dimostrativi della partecipazione del ricorrente, sia pure come custode di quanto sequestrato, a una attività di spaccio organizzata e non certamente qualificabile come di lieve entità: si tratta di motivazione adeguata e non manifestamente illogica, che il ricorrente ha censurato sul piano delle valutazioni di gravità della condotta, dunque in modo non consentito in questa sede di legittimità. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata la manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla determinazione della pena, in particolare dell'aumento di pena per la detenzione dell'hashish, è anch'esso inammissibile, sia perché è volto a censurare valutazioni di merito di cui è stata data adeguata giustificazione; sia perché nella motivazione della sentenza impugnata non è dato di rilevare alcuna illogicità, tantomeno manifesta, in quanto l'aumento di pena di un mese di reclusione e 667 euro di multa per la detenzione dell'hashish è stato giustificato con il non modesto quantitativo di tale sostanza, dunque in modo sufficiente, essendo stato dato conto del dato ritenuto determinante nella valutazione del disvalore della condotta di detenzione di detta sostanza, potendo essere ravvisata la pluralità di condotte, unificate dal medesimo disegno criminoso, quando queste siano state qualificate, come nel caso in esame, ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 e riguardino, come nel caso di specie, sostanze diverse (v. Sez. 3, n. 3323 del 17/11/2021, dep. 2022, Bruno, Rv. 282699 - 01; Sez. 3, n. 8999 del 05/12/2019, dep. 2020, Spada, Rv. 278418 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta infondatezza di entrambi i motivi ai quali è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro., P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estenso