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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26186/2023

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e SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Taranto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Carosino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] n. a Taranto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] n. a Taranto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in data 18/2/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria a firma del difensore di [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.

Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi dato atto che nessuno è comparso per gli imputati, nonostante la disposta trattazione orale [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, 1 ai, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Taranto in data 15/1/2021,riconosceva, quanto agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (entrambi condannati per i capi A,C,D,E) e [OSCURATO:PERSONA] (capi A,C,E), il vincolo della continuazione tra tutti i reati oggetto di affermazione di responsabilità, determinando la pena per i primi due in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 1400,00 di multa ciascuno; per [OSCURATO:PERSONA] in anni tre di reclusione ed euro 400,00 di multa.

Confermava l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata rapina aggravata ascritta sub D e la condanna alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1200,00 di multa.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione degli artt. 192 e 546 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione per illogicità, contraddittorietà e carenza della stessa.

Il difensore sostiene che la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità del prevenuto per i delitti di cui ai capi A, C ed E con motivazione fondata su asserti apodittici e congetturali, trascurando un autonomo vaglio critico delle intercettazioni, il cui contenuto è vago ed equivoco.

In particolare, con riguardo all'addebito associativo risultano pretermesse le doglianze difensive in ordine alla distinzione tra il concorso di persone nel reato e il delitto di cui all'art. 416 cod.pen., avendo i giudici di merito valorizzato elementi generici, elevandoli ad indici della sussistenza di una societas sceleris.

Infatti, lo svolgimento di sopralluoghi o il reperimento dei mezzi per la commissione dei furti qualificano il modus operandi dei concorrenti mentre non si rinvengono in atti emergenze che attestino l'indeterminatezza del programma criminoso e i legami di parentela intercorrenti tra i presunti sodali privano di valenza indiziaria i contatti telefonici tra gli stessi.

La sentenza impugnata ha, altresì, trascurato i rilievi difensivi circa il ruolo di capo e promotore del sodalizio ascritto al ricorrente in contrasto con le dichiarazioni del teste di P.g.

Mar.

Vittori.

Aggiunge il difensore che la conferma della responsabilità del prevenuto per il concorso nel furto ascritto al capo C è frutto di travisamento della prova in quanto le intercettazioni acquisite escludono la partecipazione sia del Nardelli che del coimputato [OSCURATO:PERSONA] alla consumazione dell'illecito.

Con riguardo al capo E i giudici d'appello hanno reso un'interpretazione fuorviante delle due conversazioni intercettate, intercorse il giorno successivo al furto tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], svalutando il dato relativo all'assenza di contatti tra il prevenuto e alcuno dei presunti complici; 2 eQ, 2.2 la violazione degli artt. 62 bis, 63, 99, commi 4 e 5, cod.pen. e connesso vizio di motivazione.

La difesa censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva in quanto la Corte di merito si è limitata ad un richiamo formale ai precedenti senza indicare le ragioni alla base della reiezione della richiesta difensiva.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

3. La violazione degli artt. 192 e 546 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e la carenza della motivazione con riferimento al capo A. Il difensore assume che la Corte d'Appello ha confermato la responsabilità del prevenuto per il delitto associativo sulla scorta di un erroneo apprezzamento delle emergenze acquisite giacché gli elementi a tal fine valorizzati sono inidonei a provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie sia con riguardo all'indeterminatezza del programma criminoso che all'affectio, attesi i rapporti parentali tra i pretesi sodali.

Inoltre, risultano del tutto trascurate le doglianze difensive in ordine al ruolo apicale ascritto al ricorrente e i giudici territoriali non hanno fornito adeguata risposta in ordine alla ravvisabilità nella specie del solo concorso di persone nei singoli reati fine; 3.1 la violazione degli artt. 62 bis, 63, 99, commi 4 e 5, cod.pen. e illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Il difensore censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva sulla base del mero richiamo ai precedenti, in assenza dell'indicazione delle ragioni alla base della reiezione della richiesta.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

4. Il vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai capi sub A, C e D della rubrica.

Il difensore sostiene che la Corte territoriale non ha fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi, rendendo una motivazione che ha valorizzato indizi privi dei requisiti della precisione e della concordanza in quanto i contatti telefonici con i coimputati si giustificano esclusivamente in ragione dei rapporti di parentela con gli stessi intercorrenti; 4.1 l'erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio con specifico riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva.

La difesa eccepisce, altresì, il decorso dei termini di prescrizione con riferimento ai delitti ascritti ai capi A, C, E della rubrica.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

5. La violazione degli artt. 192 e 546, comma 1 lett e), cod.proc.pen. e la illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in riferimento ai capi A,C,E della rubrica.

Le doglianze hanno identico tenore di quelle sviluppate nel primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la cui illustrazione espressamente si richiama.

A (QQ, fine pag. 2 il difensore deduce, inoltre, che la sentenza impugnata ha pretermesso l'esame dei rilievi difensivi concernenti il ruolo di basista ascritto al prevenuto in relazione alla tentata rapina sub D e non ha tenuto conto che le intercettazioni acquisite escludono la partecipazione dello stesso all'illecito contestato; 5.1.1a violazione degli artt. 62bis, 63, 99, commi 4 e 5, cod.pen e vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito negato il riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva senza dare contezza delle ragioni alla base della decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Tutti i ricorsi sono inammissibili in quanto le censure formulate risultano connotate da genericità ed aspecificità, difettando la correlazione critica con gli argomenti reiettivi della Corte di merito, indispensabile ad un'utile devoluzione ai sensi dell'art. 581, comma 1 lett. d), cod.proc.pen. 2.

Le doglianze concernenti l'addebito associativo formulate dai difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riproducono rilievi che la sentenza impugnata ha ampiamente scrutinato (pagg. 7-15) e disatteso con una motivazione esaustiva e priva di frizioni logiche, evidenziando che, dalle intercettazioni acquisite e richiamate e dagli ulteriori esiti investigativi illustrati dal teste di P.g., consta che gli imputati avevano dato vita ad una stabile struttura delinquenziale, dedita alla commissione di furti in danno di attività commerciali in esecuzione di un programma criminoso indeterminato, nella quale i rapporti tra i sodali erano cementati da un'affectio che affondava le radici in rapporti parentali e di affinità tra gli stessi. 2.1 Già il primo giudice, pag 13 e segg., dopo aver in dettaglio analizzato i reati fine addebitati ai prevenuti, aveva messo in luce la peculiare componente soggettiva della compagine, evocando il rapporto di coniugio o convivenza che legava gli imputati alle sorelle Morrone, rimarcando che il legame di affinità tra gli imputati, lungi dall'escluderla, esaltava la pericolosità degli stessi; aveva sottolineato -alla stregua delle dichiarazioni del Mar. [OSCURATO:PERSONA] e delle captazioni telefoniche- che i ricorrenti, privi di altra lecita occupazione, erano dediti a tempo pieno alla pianificazione ed esecuzione dei furti, tenendo a tal fine quotidiani e intensi rapporti telefonici, condividendo l'individuazione degli obiettivi delle azioni criminose, dei tempi e delle modalità esecutive, con piena consapevolezza che l'attività illecita cui erano dediti li esponeva al rischio di interventi repressivi.

Il primo giudice aveva, altresì, segnalato che gli esiti delle captazioni hanno consentito di ricostruire le fasi organizzative dei singoli illeciti con l'individuazione delle attività da depredare, lo svolgimento di preliminari sopralluoghi, coinvolgenti spesso mogli e figli dei prevenuti, e la successiva spartizione dei proventi illeciti, fasi caratterizzate da consolidate modalità operative, espressive di consuetudine delittuosa, ed aveva, inoltre, chiarito le ragioni del riconoscimento in capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di organizzatore della compagine.

A pag. 16 il Tribunale aveva ampiamente esposto le ragioni che impedivano di ricondurre i reati accertati ad occasionali accordi rilevanti ex art. 110 cod.pen. piuttosto che ad una cornice associativa, come imposto dalla stabilità del vincolo tra i sodali e dall'indeterminatezza del comune programma delinquenziale, non inciso neppure dalle vicende relative al sequestro patito dal correo [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 La valutazione dei giudici di merito è conforme al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in quanto questa Corte ha in più occasioni precisato che: -ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un programma criminoso, che ben può consistere nella commissione di una serie indeterminata di delitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati-fine un elemento strutturale della fattispecie (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258009 - 01) sicché la concentrazione delle attività illecite in uno specifico settore criminale non è elemento incompatibile con la struttura di fattispecie; -legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Rv. 268540 - 01); -l'esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Rv. 268184 - 01;Sez. 2, n. 49007 del 16/9/2014,Rv. 261426-01); -la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816 - 03).

2. Le censure in ordine alla responsabilità per i reati fine formulate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] per i capi C ed E e [OSCURATO:PERSONA] per i capi C e D sono analogamente inammissibili per genericità.

Infatti, risultano del tutto indeterminate le doglianze relative al capo C ( furto del [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]) in quanto del tutto svincolate dall'ampia motivazione della Corte territoriale (pag. 15 e segg), che ha rigettato il gravame sul punto evidenziando che del furto di un'autovettura da utilizzare "per lavorare" [OSCURATO:PERSONA] aveva incaricato il fratello e il [OSCURATO:PERSONA], come emerge chiaramente dalla conversazione tra costoro intercettata n. 727 del 3/12/2008. e che poco dopo all'incombente procedette direttamente il mandante in quanto i complici non erano "pratici" dello specifico illecito.

I giudici d'appello hanno ben chiarito che la responsabilità concursuale dei prevenuti per il furto discende dalla condivisa pianificazione del reato in vista dell'utilizzo del veicolo per la realizzazione di un'azione criminosa ulteriore, dalla presenza dei ricorrenti in prossimità del luogo di consumazione del fatto attestata dalla geolocalizzazione delle utenze agli stessi in uso, dall'accertato utilizzo da parte dell'autore materiale dell'autoveicolo del [OSCURATO:PERSONA] per allontanarsi dopo aver posteggiato il Fiorino rubato. 2.1 Quanto al capo E) ( tentato furto aggravato in danno della srl [OSCURATO:PERSONA]) le censure della difesa di [OSCURATO:PERSONA] sono del tutto prive di correlazione critica con la motivazione della sentenza impugnata ( pag. 36 e segg.), che ha effettuato una compiuta ricostruzione dell'episodio alla luce degli esiti delle captazioni telefoniche, dei risultati della geolocalizzazione, delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], dando conto della convergenza degli elementi indiziari acquisiti nella dimostrazione della partecipazione del ricorrente al fallito tentativo di penetrazione nella rivendita.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativo al capo D è generico ed aspecifico, non enucleando in termini sufficienti le ragioni a sostegno dell'impugnazione a fronte della motivazione spesa dalla Corte territoriale.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi che lo stesso ha riportato condanna esclusivamente in relazione al capo D sicché risultano eccentriche le doglianze svolte nel primo motivo in ordine ai capi C ed E e inammissibili per radicale genericità i rilievi relativi alla tentata rapina in danno del distributore Agip, gestito da [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, entrambi i ricorrenti non si rapportano criticamente con le considerazioni reiettive svolte dai giudici d'appello alle pagg. 18 e segg., contenenti un'esaustiva ricostruzione dell'episodio delittuoso e delle risultanze che attestano la partecipazione degli stessi alla fase di programmazione ed esecutiva dell'illecito.

4. Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi anche in relazione alle conclusive censure svolte in termini sovrapponibili da tutti i prevenuti con riguardo al giudizio di comparazione e alla dosimetria della pena.

Deve al riguardo osservarsi che a tutti i ricorrenti risulta contestata la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.pen., debitamente applicata e giudicata equivalente alle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen., e detto giudizio è insuscettibile di rivisitazione, atteso il vincolo posto dall'art. 69, comma 4, cod.pen.

I giudici d'appello, inoltre, hanno congruamente giustificato la dosimetria della pena, accedendo alla richiesta di riconoscimento della continuazione negata in primo grado ai Nardelli e al [OSCURATO:PERSONA] e rideterminando il trattamento sanzionatorio secondo criteri rispettosi dei parametri dosimetrici previsti dall'art. 133 cod.pen. mentre con riguardo all'Erutto la pena inflitta per il tentativo di rapina aggravata risultava già dal primo giudice correttamente parametrata, avuto riguardo alle modalità del fatto, all'intensità del dolo e alla personalità dell'agente.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Taranto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Carosino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] n. a Taranto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA] n. a Taranto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in data 18/2/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria a firma del difensore di [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi dato atto che nessuno è comparso per gli imputati, nonostante la disposta trattazione orale [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, 1 ai, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Taranto in data 15/1/2021,riconosceva, quanto agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (entrambi condannati per i capi A,C,D,E) e [OSCURATO:PERSONA] (capi A,C,E), il vincolo della continuazione tra tutti i reati oggetto di affermazione di responsabilità, determinando la pena per i primi due in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 1400,00 di multa ciascuno; per [OSCURATO:PERSONA] in anni tre di reclusione ed euro 400,00 di multa. Confermava l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata rapina aggravata ascritta sub D e la condanna alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1200,00 di multa. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione degli artt. 192 e 546 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione per illogicità, contraddittorietà e carenza della stessa. Il difensore sostiene che la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità del prevenuto per i delitti di cui ai capi A, C ed E con motivazione fondata su asserti apodittici e congetturali, trascurando un autonomo vaglio critico delle intercettazioni, il cui contenuto è vago ed equivoco. In particolare, con riguardo all'addebito associativo risultano pretermesse le doglianze difensive in ordine alla distinzione tra il concorso di persone nel reato e il delitto di cui all'art. 416 cod.pen., avendo i giudici di merito valorizzato elementi generici, elevandoli ad indici della sussistenza di una societas sceleris. Infatti, lo svolgimento di sopralluoghi o il reperimento dei mezzi per la commissione dei furti qualificano il modus operandi dei concorrenti mentre non si rinvengono in atti emergenze che attestino l'indeterminatezza del programma criminoso e i legami di parentela intercorrenti tra i presunti sodali privano di valenza indiziaria i contatti telefonici tra gli stessi. La sentenza impugnata ha, altresì, trascurato i rilievi difensivi circa il ruolo di capo e promotore del sodalizio ascritto al ricorrente in contrasto con le dichiarazioni del teste di P.g. Mar. Vittori. Aggiunge il difensore che la conferma della responsabilità del prevenuto per il concorso nel furto ascritto al capo C è frutto di travisamento della prova in quanto le intercettazioni acquisite escludono la partecipazione sia del Nardelli che del coimputato [OSCURATO:PERSONA] alla consumazione dell'illecito. Con riguardo al capo E i giudici d'appello hanno reso un'interpretazione fuorviante delle due conversazioni intercettate, intercorse il giorno successivo al furto tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], svalutando il dato relativo all'assenza di contatti tra il prevenuto e alcuno dei presunti complici; 2 eQ, 2.2 la violazione degli artt. 62 bis, 63, 99, commi 4 e 5, cod.pen. e connesso vizio di motivazione. La difesa censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva in quanto la Corte di merito si è limitata ad un richiamo formale ai precedenti senza indicare le ragioni alla base della reiezione della richiesta difensiva. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3. La violazione degli artt. 192 e 546 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e la carenza della motivazione con riferimento al capo A. Il difensore assume che la Corte d'Appello ha confermato la responsabilità del prevenuto per il delitto associativo sulla scorta di un erroneo apprezzamento delle emergenze acquisite giacché gli elementi a tal fine valorizzati sono inidonei a provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie sia con riguardo all'indeterminatezza del programma criminoso che all'affectio, attesi i rapporti parentali tra i pretesi sodali. Inoltre, risultano del tutto trascurate le doglianze difensive in ordine al ruolo apicale ascritto al ricorrente e i giudici territoriali non hanno fornito adeguata risposta in ordine alla ravvisabilità nella specie del solo concorso di persone nei singoli reati fine; 3.1 la violazione degli artt. 62 bis, 63, 99, commi 4 e 5, cod.pen. e illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Il difensore censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva sulla base del mero richiamo ai precedenti, in assenza dell'indicazione delle ragioni alla base della reiezione della richiesta. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4. Il vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai capi sub A, C e D della rubrica. Il difensore sostiene che la Corte territoriale non ha fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi, rendendo una motivazione che ha valorizzato indizi privi dei requisiti della precisione e della concordanza in quanto i contatti telefonici con i coimputati si giustificano esclusivamente in ragione dei rapporti di parentela con gli stessi intercorrenti; 4.1 l'erronea applicazione della legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio con specifico riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva. La difesa eccepisce, altresì, il decorso dei termini di prescrizione con riferimento ai delitti ascritti ai capi A, C, E della rubrica. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 5. La violazione degli artt. 192 e 546, comma 1 lett e), cod.proc.pen. e la illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in riferimento ai capi A,C,E della rubrica. Le doglianze hanno identico tenore di quelle sviluppate nel primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la cui illustrazione espressamente si richiama. A (QQ, fine pag. 2 il difensore deduce, inoltre, che la sentenza impugnata ha pretermesso l'esame dei rilievi difensivi concernenti il ruolo di basista ascritto al prevenuto in relazione alla tentata rapina sub D e non ha tenuto conto che le intercettazioni acquisite escludono la partecipazione dello stesso all'illecito contestato; 5.1.1a violazione degli artt. 62bis, 63, 99, commi 4 e 5, cod.pen e vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito negato il riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva senza dare contezza delle ragioni alla base della decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Tutti i ricorsi sono inammissibili in quanto le censure formulate risultano connotate da genericità ed aspecificità, difettando la correlazione critica con gli argomenti reiettivi della Corte di merito, indispensabile ad un'utile devoluzione ai sensi dell'art. 581, comma 1 lett. d), cod.proc.pen. 2. Le doglianze concernenti l'addebito associativo formulate dai difensori degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riproducono rilievi che la sentenza impugnata ha ampiamente scrutinato (pagg. 7-15) e disatteso con una motivazione esaustiva e priva di frizioni logiche, evidenziando che, dalle intercettazioni acquisite e richiamate e dagli ulteriori esiti investigativi illustrati dal teste di P.g., consta che gli imputati avevano dato vita ad una stabile struttura delinquenziale, dedita alla commissione di furti in danno di attività commerciali in esecuzione di un programma criminoso indeterminato, nella quale i rapporti tra i sodali erano cementati da un'affectio che affondava le radici in rapporti parentali e di affinità tra gli stessi. 2.1 Già il primo giudice, pag 13 e segg., dopo aver in dettaglio analizzato i reati fine addebitati ai prevenuti, aveva messo in luce la peculiare componente soggettiva della compagine, evocando il rapporto di coniugio o convivenza che legava gli imputati alle sorelle Morrone, rimarcando che il legame di affinità tra gli imputati, lungi dall'escluderla, esaltava la pericolosità degli stessi; aveva sottolineato -alla stregua delle dichiarazioni del Mar. [OSCURATO:PERSONA] e delle captazioni telefoniche- che i ricorrenti, privi di altra lecita occupazione, erano dediti a tempo pieno alla pianificazione ed esecuzione dei furti, tenendo a tal fine quotidiani e intensi rapporti telefonici, condividendo l'individuazione degli obiettivi delle azioni criminose, dei tempi e delle modalità esecutive, con piena consapevolezza che l'attività illecita cui erano dediti li esponeva al rischio di interventi repressivi. Il primo giudice aveva, altresì, segnalato che gli esiti delle captazioni hanno consentito di ricostruire le fasi organizzative dei singoli illeciti con l'individuazione delle attività da depredare, lo svolgimento di preliminari sopralluoghi, coinvolgenti spesso mogli e figli dei prevenuti, e la successiva spartizione dei proventi illeciti, fasi caratterizzate da consolidate modalità operative, espressive di consuetudine delittuosa, ed aveva, inoltre, chiarito le ragioni del riconoscimento in capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di organizzatore della compagine. A pag. 16 il Tribunale aveva ampiamente esposto le ragioni che impedivano di ricondurre i reati accertati ad occasionali accordi rilevanti ex art. 110 cod.pen. piuttosto che ad una cornice associativa, come imposto dalla stabilità del vincolo tra i sodali e dall'indeterminatezza del comune programma delinquenziale, non inciso neppure dalle vicende relative al sequestro patito dal correo [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 La valutazione dei giudici di merito è conforme al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in quanto questa Corte ha in più occasioni precisato che: -ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di un programma criminoso, che ben può consistere nella commissione di una serie indeterminata di delitti identici o di analoga natura, non costituendo il carattere eterogeneo dei reati-fine un elemento strutturale della fattispecie (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816-01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258009 - 01) sicché la concentrazione delle attività illecite in uno specifico settore criminale non è elemento incompatibile con la struttura di fattispecie; -legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Rv. 268540 - 01); -l'esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono quest'ultimo ancora più pericoloso (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Rv. 268184 - 01;Sez. 2, n. 49007 del 16/9/2014,Rv. 261426-01); -la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assume i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Rv. 274816 - 03). 2. Le censure in ordine alla responsabilità per i reati fine formulate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] per i capi C ed E e [OSCURATO:PERSONA] per i capi C e D sono analogamente inammissibili per genericità. Infatti, risultano del tutto indeterminate le doglianze relative al capo C ( furto del [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]) in quanto del tutto svincolate dall'ampia motivazione della Corte territoriale (pag. 15 e segg), che ha rigettato il gravame sul punto evidenziando che del furto di un'autovettura da utilizzare "per lavorare" [OSCURATO:PERSONA] aveva incaricato il fratello e il [OSCURATO:PERSONA], come emerge chiaramente dalla conversazione tra costoro intercettata n. 727 del 3/12/2008. e che poco dopo all'incombente procedette direttamente il mandante in quanto i complici non erano "pratici" dello specifico illecito. I giudici d'appello hanno ben chiarito che la responsabilità concursuale dei prevenuti per il furto discende dalla condivisa pianificazione del reato in vista dell'utilizzo del veicolo per la realizzazione di un'azione criminosa ulteriore, dalla presenza dei ricorrenti in prossimità del luogo di consumazione del fatto attestata dalla geolocalizzazione delle utenze agli stessi in uso, dall'accertato utilizzo da parte dell'autore materiale dell'autoveicolo del [OSCURATO:PERSONA] per allontanarsi dopo aver posteggiato il Fiorino rubato. 2.1 Quanto al capo E) ( tentato furto aggravato in danno della srl [OSCURATO:PERSONA]) le censure della difesa di [OSCURATO:PERSONA] sono del tutto prive di correlazione critica con la motivazione della sentenza impugnata ( pag. 36 e segg.), che ha effettuato una compiuta ricostruzione dell'episodio alla luce degli esiti delle captazioni telefoniche, dei risultati della geolocalizzazione, delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], dando conto della convergenza degli elementi indiziari acquisiti nella dimostrazione della partecipazione del ricorrente al fallito tentativo di penetrazione nella rivendita. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] relativo al capo D è generico ed aspecifico, non enucleando in termini sufficienti le ragioni a sostegno dell'impugnazione a fronte della motivazione spesa dalla Corte territoriale. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] deve rilevarsi che lo stesso ha riportato condanna esclusivamente in relazione al capo D sicché risultano eccentriche le doglianze svolte nel primo motivo in ordine ai capi C ed E e inammissibili per radicale genericità i rilievi relativi alla tentata rapina in danno del distributore Agip, gestito da [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, entrambi i ricorrenti non si rapportano criticamente con le considerazioni reiettive svolte dai giudici d'appello alle pagg. 18 e segg., contenenti un'esaustiva ricostruzione dell'episodio delittuoso e delle risultanze che attestano la partecipazione degli stessi alla fase di programmazione ed esecutiva dell'illecito. 4. Ad esiti di inammissibilità deve pervenirsi anche in relazione alle conclusive censure svolte in termini sovrapponibili da tutti i prevenuti con riguardo al giudizio di comparazione e alla dosimetria della pena. Deve al riguardo osservarsi che a tutti i ricorrenti risulta contestata la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.pen., debitamente applicata e giudicata equivalente alle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen., e detto giudizio è insuscettibile di rivisitazione, atteso il vincolo posto dall'art. 69, comma 4, cod.pen. I giudici d'appello, inoltre, hanno congruamente giustificato la dosimetria della pena, accedendo alla richiesta di riconoscimento della continuazione negata in primo grado ai Nardelli e al [OSCURATO:PERSONA] e rideterminando il trattamento sanzionatorio secondo criteri rispettosi dei parametri dosimetrici previsti dall'art. 133 cod.pen. mentre con riguardo all'Erutto la pena inflitta per il tentativo di rapina aggravata risultava già dal primo giudice correttamente parametrata, avuto riguardo alle modalità del fatto, all'intensità del dolo e alla personalità dell'agente. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s
Sentenza Cassazione n. 26186/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris