Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 27112/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24943/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA n.1355/2020, depositata il03/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] (odierno controricorrente) convenne dinanzi al Tribunale di Padova la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (odierna ricorrente) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per avere essa provveduto all’inoltro presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di documentazione relativa ad una pratica per attività di edilizia libera.

2. L ’ attore assunse di non aver avuto alcun rapporto con detta società, mentre la pratica riguardava l ’ installazione di un impianto fotovoltaico e di un impianto solare termico riferibili ad un contratto sottoscritto con la diversa società [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale il Zanta aveva già versato un acconto di euro 8.000,00 senza che l’impianto, successivamente trasportato presso l’immobile dell’attore, venisse effettivamente installato.

Chiese, inoltre, di accertare che le firme attribuitegli e presenti in calce ai documenti nn. 4, 5 e 6 allegate alla citazione erano apocrife.

3. Si costituì la convenuta Ambico asserendo che [OSCURATO:PERSONA] era al corrente dell’attività della società quale subappaltatrice di [OSCURATO:SOCIETA]., tanto da averle rilasciato il consenso al trattamento dei dati e di essersi interfacciato con la medesima. [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto alla predisposizione del progetto e alla cura delle praticheamministrative necessarie.

I lavori, poi, erano stati sospesi in quanto l’immobile non risultava ancora abitabile, non poteva essere installato un nuovo contatore elettrico, né poteva essere oggetto degli incentivi previsti. [OSCURATO:PERSONA] negò, altresì, la presunta falsità delle sottoscrizioni contestate dall’attore.

4. La causa venne istruita documentalmente, mediante l ’ assunzione di testimoni e con l’espletamento di una CTU grafologica.

5. Con sentenza n. 3324/2016 il Tribunale di Padova, accertata la natura apocrifa delle firme apposte in calce ai documenti prodotti dalloZanta, condannò Ambico a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di risarcimento danni ex art. 2059 c.c., la somma già rivalutata di euro 1.000,00, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all’effettivo saldo, nonché le spese di lite e di CTU.

6. Ambico propose gravame dinanzi alla Corte d ’ appello di Venezia, deducendo, per quanto rileva in questa sede: (1) che non ricorreva nella specie il reato di falso, assumendo che i documenti in questione non avevano valenza di atti pubblici ma solo di certificazioni amministrative, non in danno del soggetto presunto leso, e non risultando provato che le sottoscrizioni apocrife fossero state effettuate dai propri dipendenti; (2) che non risultava pertinente il richiamo del giudice al concetto di falso innocuo, avendo travisato e richiamatoprecedenti non pertinenti; (3) l’erroneità della decisione di rigetto delle proprie istanze istruttorie in merito al raffronto delle sottoscrizioni delle firme dei dipendenti di Ambico-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con quelle attribuite al Zanta ed oggetto di CTU.

7. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c., e ribadendo nel merito gli assunti sottoposti al giudice di primo grado.

8. Con sentenza n. 1355/2020 depositata in data 3/6/2020 la Corte d’Appello di Venezia, valutando a sua volta l ’ entità della contraffazione in termini penali, la soggettività della contraffazione da far ricadere sulla società Ambico, nonché la questione del solo danno morale subìto dal Zanta, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, condannando Ambico alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio.

9. Avverso la predetta sentenza Ambico - ambiente consulenza s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

10. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi d ell ’ art. 380 bis 1 c.p.c.

11. Tanto p arte ricorrente quanto parte controricorrente ha nno depositato memoria.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 482 c.p., 489 c.p., 185 c.p., 192, comma 2, c.p., 530, comma 2, c.p., 533, comma 1, c.p., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. (violazione dei canoni della legge penale in merito all’accertamento della sussistenza del reato, in particolare con riguardo all’attribuzione del fatto in capo alla ricorrente)”.

La ricorrente premette che la circostanza relativa all’apposizione di firme apocrife in calce ai tre documenti, già oggetto di perizia grafologica disposta in primo grado,risulta svincolata da qualsiasi elemento probatorio relativo all’imputabilità del fatto stesso in capo ad essa ricorrente.

Osserva per il resto quanto segue.

L’art 185, comma 2, c.p. prevede che “Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.

Dunque, obbligato al risarcimento del danno è il colpevole e, in via solidale, anche il responsabile civile.

Nel processo civile il risarcimento del danno da reato può essere chiesto con un’ordinaria azione civile.

Allorquando non sia ancora intervenuta una sentenza penale, come nel caso di specie, dovrà essere provata nel giudizio civile anche la responsabilità del presunto colpevole.

Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, ha dunque il potere di acclarare incidenter tantum l ’ esistenza del fatto - reato, e per accertare la responsabilità del presunto colpevole è necessario fare riferimento a quei criteri penalistici che, nel caso in esame, appaiono tuttavia violati.

La legge penale p revede che, qualora sia insufficiente o contraddittoria la prova che l’imputato abbia commesso il fatto, allora il giudice è tenuto a pronunciare sentenza di assoluzione (art. 530, comma 2, c.p.c.) e, secondo l’articolo 192, comma 2, c.p., l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

A detta della ricorrente, i l g iudice della sentenza impugnata avrebbe ben dovuto ricorrere ai canoni appena enunciati; al contrario, l’autore dell’illecito è stato individuato nell’odierna ricorrente sulla base di una mera presunzione semplice civile, del tutto inidonea ad identificare il colpevole delle mendaci sottoscrizioni, vanificando così quelle fondamentali garanzie apprestate dall’ordinamento penale sopra indicate.

Il g iudice d’appello, come anche il giudice di primo grado, ha ipotizzato solo in modo indiziario che la falsificazione delle sottoscrizioni fosse riconducibile ai dipendenti di Ambico, escludendo a priori altre e diverse ipotesi.

Il mero e unicofatto che due delle sottoscrizioni a p ocrife siano state apposte su carta intestata Ambico-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (tra l’altro i due documenti classificabili come mere “richieste”, le quali certamente non possono essere considerate alla strega di atto pubblico), non può condurre a ritenere provata, secondo i criteri della legge penale, la responsabilità dell’odierna ricorrente in ordine all’apposizione delle suddette firme.

Ambico, in piena buona fede, ha sempre sostenuto la genuinità delle firme disconosciute dallo Zanta e ciò sino all’esito della perizia calligrafica, proprio nella convinzione della genuinità delle stesse e nella certezza che nessuno dei dipendenti della società, né tantomeno il legale rappresentante, potesse aver apposto alcuna firma altrui.

Orbene: se da un lato esse sono state raccolte su carta intestata Ambico, ciò non implica affatto che siano stati i dipendenti della società a raccogliere dette sottoscrizioni.

Trattandosi di modulistica ordinaria e stante il comprovato rapporto di collaborazione continuativa con la società appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., è del tutto plausibile che tali moduli siano stati inviati o consegnati allo Zanta e riconsegnati -anche per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] -ad Ambico già sottoscritti, come nella prassi accade.

Per questo, sostiene la ricorrente,sarebbe stato effettivamente rilevante confrontare, all’esito della CTU calligrafica, le sottoscrizioni disconosciute con quelle dei dipendenti Ambico, nonché del suo legale rappresentante, resosi sin dasubito disponibile in tal senso.

L’evidente violazione dei canoni penalistici sopra citati nella sussunzione del fatto alla fattispecie di reato, con conseguente erronea attribuzione in capo all’odierna ricorrente del fatto contestato, risulta ancor più evidente nel momento in cui il giudice di prime cure asserisce che i dipendenti della Ambico si sono “illecitamente determinati a falsificare le relative sottoscrizioni - commettendo il reato prescritto e punito dall’art. 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato) ovvero quanto meno quello di cui all’art 489 c.p. (uso di atto falso)”(pag. 7 della sent. 3324/2016 ), senza tuttavia approfondire minimamente l’aspetto r elativo alla sussistenza dei requisiti necessari all’integrazione del reato stesso.

La Corte territoriale , con la sentenza gravata , “ conferma integralmente la decisione di primo grado”, nulla aggiungendo in merito alla fattispecie di reato di uso di atto falso.

La ricorrente ritiene dunque violate e falsamente applicate le disposizioni di c ui agli articoli 482 c.p., 489 c.p., 185 c.p., 192, comma 2, c.p., 530, comma 2, c.p., 533, comma 1, c.p.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione dell’art. 482 c.p. e dell’art. 489 c.p., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. (insussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del reato)”.Si sostiene la mancanza dell’elemento soggettivo del reato per mancanza di un falso in atto pubblico, e la conseguente insussistenza del danno e del diritto al risarcimento ai sensi del 185 c.p. in relazione all’art.2059 c.c.

La Corte territorialeha precisato che il giudice di primo grado ha fatto riferimento alla fattispecie dell’art. 482 c.p. la quale inerisce a ciascuno dei fatti puniti negli artt. 476, 477 o 478 c.p.; la natura di certificazione eventualmente riconoscibile al documento finale della pubblica amministrazione atta a manifestare una dichiarazione di scienza o di verità riguardo a situazioni giuridiche o di fatto preesistenti non altera la configurabilità del fatto illecito in questione.

Nel caso di specie l’atto del privato di cui al doc. 4 attoreo ([OSCURATO:PERSONA]) assume una particolare importanza poiché il medesimo, accompagnato dall’attestazione del pubblico funzionario circa la sua idoneità a costituire titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, diviene esso stesso l’atto amministrativo abilitante al compimento dell’attività e all’iscrizione nel registro di cui all’allegato 3-A, c. 1, lett. c) del D.M. 05/05/2011.

La sottoposizione alla P.A. di detto atto procedimentale contraffatto poiché contenente una sottoscrizione apocrifa non può che alterare e riverberarsi sulla certificazione finale del pubblico ufficiale che ne attesta l’astratta idoneità sul presupposto della sua genuinità.

La Corte motiva al riguardo che « Non può parlarsi, pertanto, di mera leggerezza dell’agente ma di comportamento atto a violare la cosiddetta "fede pubblica documentale", primo interesse protetto dalle ipotesi punitive dei reati di falso » .

Nell’ambito della valutazione sopra riportata, continua la Corte, il giudice di primo grado ha richiamato il concetto di falso innocuo di cui al secondo motivo di appello.In proposito, ribadito che il concetto di innocuità del fatto non deve essere valutato con riguardo all ’ uso dell’atto,bensì avendo riguardo all ’ idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica (Cass., 03 / 10 / 2016, n. 41167; Cass. , 20/11/2017, n. 52742), non può definirsi tale l’ipotesi in cui sia stata falsificata la sottoscrizione stessa del documento ove la lesione del bene protetto dalla norma risulta evidente in quanto riguardante la provenienza stessa del medesimo (in tal senso e per esempio Cass.21/01/2014, n. 2809) (così a p. 7 della sentenza gravata) .

3. Il primo e il secondo motivo , in quanto logicamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente. 3.1 Entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la effettiva ratio decidendi della sentenza gravata.

Ma, soprattutto, essi risultano inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché, avendo la sentenza deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della S.C., laricorrente non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa volta che costituisce ius receptum(a far data dalla sentenza n. 4400 del 2004) il principio secondo il quale i criteri di valutazione del fatto, da parte del giudice civile, divergono da quelli previsti in sede penale –criteri che, nella specie, sono stati correttamente e condivisibilmente applicati dalla Corte territoriale. 3.2 Emerge evidente, a tale stregua, come , lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto il ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. già Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (v. di recente Cass., Sez.

Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez.

II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione). 3.3 Per tale via, lungi da censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente in realtà sollecita – cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità – un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito,al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi. 3.4 Come ribadito di recente da Cass, Sez.

II, 8/3/2022, n. 7523: “Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile”.

4. C on il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione dell’art. 482 c.p., dell’art 49, comma 2, c.p. e dell’art. 2059 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. (inidoneità del falso, c.d.

"falso innocuo", a ledere l’interesse giuridico tutelato dalla norma penale, configurazione del fatto quale reato impossibile e conseguente non debenza del risarcimento danni”.La ricorrente eccepisce l’inidoneità del c.d. falso innocuo a ledere l ’ interesse tutelato dalla norma penale, e la configurazionedel fatto come “reato impossibile” ex art. 49, 2 comma, c.p. per inidoneità dell’azione o per inesistenza dell’oggetto, con conseguente non debenza del risarcimento.

5. Sul terzo m otivo .

La C orte territoriale ha motivato che non può accogliersi il rilievo che la società Ambico sarebbe stata sicura della autenticità delle sottoscrizioni, poiché ciò significava aver raccolto direttamente le firme in questione, circostanza esclusa dai testi stessi dell’appellante.

La parte interessata, pertanto, ben poteva avanzare la richiesta di verifica nei termini a ciò deputati.

Detto profilo rileva, altresì, in ordine all’elemento soggettivo del reato e sull’addebitabilità del danno.

Secondo la sentenza gravata, in punto è risultato provato che fosse stata affidata ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la cura delle pratiche amministrative necessarie alla realizzazione e al funzionamento dell’impianto fotovoltaico dello Zanta e che quest’ultimo fosse al corrente di tanto.La circostanza, poi, che due dei documenti recanti le false sottoscrizioni risultino confezionati su carta intestata della società non può che indurre a ritenere la paternità della loro compilazione in capo all’intestataria, anche con riguardo all’attribuzione delle sottoscrizioni risultate false.

Né può avere valore discriminante la circostanza allegata da Ambico di aver agito quale subappaltatrice della titolare del contratto, con la conseguente possibilità di utilizzo da parte della prima dei propri moduli anche per la raccolta delle sottoscrizioni poiché ciò, peraltro non provato, evidenzierebbe comunque la consapevole omissione di cura e controllo circa la veridicità e genuinità degli atti da inoltrare alla P.A.

Infine, con riguardo al danno, la configurabilità in astratto della sussistenza dell’ipotesi delittuosa da parte del giudice civile ne legittima la valutazione circa la sussistenza e l’entità con riguardo alla persona offesa che risulta individuabile, in primis, nel soggetto la cui sottoscrizione sia stata falsificata.

Assente qualsiasi prova di un ulteriore nocumento diverso da quello morale, la Corte territoriale ha ritenuto congrua la somma riconosciuta equitativamente in primo grado dal Tribunale di Padova, posto che il soggetto leso, sebbene comunque colpito nella sua sfera personale dall’alterazione della propria sottoscrizione, aveva consapevolezza ed espresso consenso circa l’attività da porre in essere da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. attraverso il procedimento amministrativo in contesto (così alle pp. 8 - 9 della sentenza).

Anche in questo caso, le censure della ricorrente impingono nel merito, e sono come tali inammissibili.

6. Infine, va osservato che la sentenza gravata ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, motivando sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado.Essendo stato il gravame esperito dagli odierni ricorrenti contro sentenza resa in prime cure in data 06/12/2016, (come si ricava dalla sentenza gravata) l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

V, sent. 18/9/2014, n. 26860; Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/2015, n. 24909; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente –di cd.

“doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass., Sez.

I, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez.

Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994).

Nella specie la ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce, il che integra una ulteriore ragione di inammissibilità dell’intero ricorso.

7. Quanto riportato conduce alla conclusione che il ricorso è inammissibile.

8. Le spese del giudizio di ca ssazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 600,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Ai se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24943/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di VENEZIA n.1355/2020, depositata il03/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (odierno controricorrente) convenne dinanzi al Tribunale di Padova la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (odierna ricorrente) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per avere essa provveduto all’inoltro presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di documentazione relativa ad una pratica per attività di edilizia libera. 2. L ’ attore assunse di non aver avuto alcun rapporto con detta società, mentre la pratica riguardava l ’ installazione di un impianto fotovoltaico e di un impianto solare termico riferibili ad un contratto sottoscritto con la diversa società [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale il Zanta aveva già versato un acconto di euro 8.000,00 senza che l’impianto, successivamente trasportato presso l’immobile dell’attore, venisse effettivamente installato. Chiese, inoltre, di accertare che le firme attribuitegli e presenti in calce ai documenti nn. 4, 5 e 6 allegate alla citazione erano apocrife. 3. Si costituì la convenuta Ambico asserendo che [OSCURATO:PERSONA] era al corrente dell’attività della società quale subappaltatrice di [OSCURATO:SOCIETA]., tanto da averle rilasciato il consenso al trattamento dei dati e di essersi interfacciato con la medesima. [OSCURATO:PERSONA] aveva provveduto alla predisposizione del progetto e alla cura delle praticheamministrative necessarie. I lavori, poi, erano stati sospesi in quanto l’immobile non risultava ancora abitabile, non poteva essere installato un nuovo contatore elettrico, né poteva essere oggetto degli incentivi previsti. [OSCURATO:PERSONA] negò, altresì, la presunta falsità delle sottoscrizioni contestate dall’attore. 4. La causa venne istruita documentalmente, mediante l ’ assunzione di testimoni e con l’espletamento di una CTU grafologica. 5. Con sentenza n. 3324/2016 il Tribunale di Padova, accertata la natura apocrifa delle firme apposte in calce ai documenti prodotti dalloZanta, condannò Ambico a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di risarcimento danni ex art. 2059 c.c., la somma già rivalutata di euro 1.000,00, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all’effettivo saldo, nonché le spese di lite e di CTU. 6. Ambico propose gravame dinanzi alla Corte d ’ appello di Venezia, deducendo, per quanto rileva in questa sede: (1) che non ricorreva nella specie il reato di falso, assumendo che i documenti in questione non avevano valenza di atti pubblici ma solo di certificazioni amministrative, non in danno del soggetto presunto leso, e non risultando provato che le sottoscrizioni apocrife fossero state effettuate dai propri dipendenti; (2) che non risultava pertinente il richiamo del giudice al concetto di falso innocuo, avendo travisato e richiamatoprecedenti non pertinenti; (3) l’erroneità della decisione di rigetto delle proprie istanze istruttorie in merito al raffronto delle sottoscrizioni delle firme dei dipendenti di Ambico-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con quelle attribuite al Zanta ed oggetto di CTU. 7. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 342 e 348 c.p.c., e ribadendo nel merito gli assunti sottoposti al giudice di primo grado. 8. Con sentenza n. 1355/2020 depositata in data 3/6/2020 la Corte d’Appello di Venezia, valutando a sua volta l ’ entità della contraffazione in termini penali, la soggettività della contraffazione da far ricadere sulla società Ambico, nonché la questione del solo danno morale subìto dal Zanta, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado, condannando Ambico alla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio. 9. Avverso la predetta sentenza Ambico - ambiente consulenza s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 10. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi d ell ’ art. 380 bis 1 c.p.c. 11. Tanto p arte ricorrente quanto parte controricorrente ha nno depositato memoria. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 482 c.p., 489 c.p., 185 c.p., 192, comma 2, c.p., 530, comma 2, c.p., 533, comma 1, c.p., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. (violazione dei canoni della legge penale in merito all’accertamento della sussistenza del reato, in particolare con riguardo all’attribuzione del fatto in capo alla ricorrente)”. La ricorrente premette che la circostanza relativa all’apposizione di firme apocrife in calce ai tre documenti, già oggetto di perizia grafologica disposta in primo grado,risulta svincolata da qualsiasi elemento probatorio relativo all’imputabilità del fatto stesso in capo ad essa ricorrente. Osserva per il resto quanto segue. L’art 185, comma 2, c.p. prevede che “Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. Dunque, obbligato al risarcimento del danno è il colpevole e, in via solidale, anche il responsabile civile. Nel processo civile il risarcimento del danno da reato può essere chiesto con un’ordinaria azione civile. Allorquando non sia ancora intervenuta una sentenza penale, come nel caso di specie, dovrà essere provata nel giudizio civile anche la responsabilità del presunto colpevole. Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, ha dunque il potere di acclarare incidenter tantum l ’ esistenza del fatto - reato, e per accertare la responsabilità del presunto colpevole è necessario fare riferimento a quei criteri penalistici che, nel caso in esame, appaiono tuttavia violati. La legge penale p revede che, qualora sia insufficiente o contraddittoria la prova che l’imputato abbia commesso il fatto, allora il giudice è tenuto a pronunciare sentenza di assoluzione (art. 530, comma 2, c.p.c.) e, secondo l’articolo 192, comma 2, c.p., l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti. A detta della ricorrente, i l g iudice della sentenza impugnata avrebbe ben dovuto ricorrere ai canoni appena enunciati; al contrario, l’autore dell’illecito è stato individuato nell’odierna ricorrente sulla base di una mera presunzione semplice civile, del tutto inidonea ad identificare il colpevole delle mendaci sottoscrizioni, vanificando così quelle fondamentali garanzie apprestate dall’ordinamento penale sopra indicate. Il g iudice d’appello, come anche il giudice di primo grado, ha ipotizzato solo in modo indiziario che la falsificazione delle sottoscrizioni fosse riconducibile ai dipendenti di Ambico, escludendo a priori altre e diverse ipotesi. Il mero e unicofatto che due delle sottoscrizioni a p ocrife siano state apposte su carta intestata Ambico-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (tra l’altro i due documenti classificabili come mere “richieste”, le quali certamente non possono essere considerate alla strega di atto pubblico), non può condurre a ritenere provata, secondo i criteri della legge penale, la responsabilità dell’odierna ricorrente in ordine all’apposizione delle suddette firme. Ambico, in piena buona fede, ha sempre sostenuto la genuinità delle firme disconosciute dallo Zanta e ciò sino all’esito della perizia calligrafica, proprio nella convinzione della genuinità delle stesse e nella certezza che nessuno dei dipendenti della società, né tantomeno il legale rappresentante, potesse aver apposto alcuna firma altrui. Orbene: se da un lato esse sono state raccolte su carta intestata Ambico, ciò non implica affatto che siano stati i dipendenti della società a raccogliere dette sottoscrizioni. Trattandosi di modulistica ordinaria e stante il comprovato rapporto di collaborazione continuativa con la società appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., è del tutto plausibile che tali moduli siano stati inviati o consegnati allo Zanta e riconsegnati -anche per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] -ad Ambico già sottoscritti, come nella prassi accade. Per questo, sostiene la ricorrente,sarebbe stato effettivamente rilevante confrontare, all’esito della CTU calligrafica, le sottoscrizioni disconosciute con quelle dei dipendenti Ambico, nonché del suo legale rappresentante, resosi sin dasubito disponibile in tal senso. L’evidente violazione dei canoni penalistici sopra citati nella sussunzione del fatto alla fattispecie di reato, con conseguente erronea attribuzione in capo all’odierna ricorrente del fatto contestato, risulta ancor più evidente nel momento in cui il giudice di prime cure asserisce che i dipendenti della Ambico si sono “illecitamente determinati a falsificare le relative sottoscrizioni - commettendo il reato prescritto e punito dall’art. 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato) ovvero quanto meno quello di cui all’art 489 c.p. (uso di atto falso)”(pag. 7 della sent. 3324/2016 ), senza tuttavia approfondire minimamente l’aspetto r elativo alla sussistenza dei requisiti necessari all’integrazione del reato stesso. La Corte territoriale , con la sentenza gravata , “ conferma integralmente la decisione di primo grado”, nulla aggiungendo in merito alla fattispecie di reato di uso di atto falso. La ricorrente ritiene dunque violate e falsamente applicate le disposizioni di c ui agli articoli 482 c.p., 489 c.p., 185 c.p., 192, comma 2, c.p., 530, comma 2, c.p., 533, comma 1, c.p. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione dell’art. 482 c.p. e dell’art. 489 c.p., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. (insussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del reato)”.Si sostiene la mancanza dell’elemento soggettivo del reato per mancanza di un falso in atto pubblico, e la conseguente insussistenza del danno e del diritto al risarcimento ai sensi del 185 c.p. in relazione all’art.2059 c.c. La Corte territorialeha precisato che il giudice di primo grado ha fatto riferimento alla fattispecie dell’art. 482 c.p. la quale inerisce a ciascuno dei fatti puniti negli artt. 476, 477 o 478 c.p.; la natura di certificazione eventualmente riconoscibile al documento finale della pubblica amministrazione atta a manifestare una dichiarazione di scienza o di verità riguardo a situazioni giuridiche o di fatto preesistenti non altera la configurabilità del fatto illecito in questione. Nel caso di specie l’atto del privato di cui al doc. 4 attoreo ([OSCURATO:PERSONA]) assume una particolare importanza poiché il medesimo, accompagnato dall’attestazione del pubblico funzionario circa la sua idoneità a costituire titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico, diviene esso stesso l’atto amministrativo abilitante al compimento dell’attività e all’iscrizione nel registro di cui all’allegato 3-A, c. 1, lett. c) del D.M. 05/05/2011. La sottoposizione alla P.A. di detto atto procedimentale contraffatto poiché contenente una sottoscrizione apocrifa non può che alterare e riverberarsi sulla certificazione finale del pubblico ufficiale che ne attesta l’astratta idoneità sul presupposto della sua genuinità. La Corte motiva al riguardo che « Non può parlarsi, pertanto, di mera leggerezza dell’agente ma di comportamento atto a violare la cosiddetta "fede pubblica documentale", primo interesse protetto dalle ipotesi punitive dei reati di falso » . Nell’ambito della valutazione sopra riportata, continua la Corte, il giudice di primo grado ha richiamato il concetto di falso innocuo di cui al secondo motivo di appello.In proposito, ribadito che il concetto di innocuità del fatto non deve essere valutato con riguardo all ’ uso dell’atto,bensì avendo riguardo all ’ idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica (Cass., 03 / 10 / 2016, n. 41167; Cass. , 20/11/2017, n. 52742), non può definirsi tale l’ipotesi in cui sia stata falsificata la sottoscrizione stessa del documento ove la lesione del bene protetto dalla norma risulta evidente in quanto riguardante la provenienza stessa del medesimo (in tal senso e per esempio Cass.21/01/2014, n. 2809) (così a p. 7 della sentenza gravata) . 3. Il primo e il secondo motivo , in quanto logicamente connessi, possono esaminarsi congiuntamente. 3.1 Entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la effettiva ratio decidendi della sentenza gravata. Ma, soprattutto, essi risultano inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., poiché, avendo la sentenza deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della S.C., laricorrente non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa volta che costituisce ius receptum(a far data dalla sentenza n. 4400 del 2004) il principio secondo il quale i criteri di valutazione del fatto, da parte del giudice civile, divergono da quelli previsti in sede penale –criteri che, nella specie, sono stati correttamente e condivisibilmente applicati dalla Corte territoriale. 3.2 Emerge evidente, a tale stregua, come , lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto il ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. già Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (v. di recente Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione). 3.3 Per tale via, lungi da censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente in realtà sollecita – cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità – un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito,al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi. 3.4 Come ribadito di recente da Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523: “Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile”. 4. C on il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione dell’art. 482 c.p., dell’art 49, comma 2, c.p. e dell’art. 2059 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. (inidoneità del falso, c.d. "falso innocuo", a ledere l’interesse giuridico tutelato dalla norma penale, configurazione del fatto quale reato impossibile e conseguente non debenza del risarcimento danni”.La ricorrente eccepisce l’inidoneità del c.d. falso innocuo a ledere l ’ interesse tutelato dalla norma penale, e la configurazionedel fatto come “reato impossibile” ex art. 49, 2 comma, c.p. per inidoneità dell’azione o per inesistenza dell’oggetto, con conseguente non debenza del risarcimento. 5. Sul terzo m otivo . La C orte territoriale ha motivato che non può accogliersi il rilievo che la società Ambico sarebbe stata sicura della autenticità delle sottoscrizioni, poiché ciò significava aver raccolto direttamente le firme in questione, circostanza esclusa dai testi stessi dell’appellante. La parte interessata, pertanto, ben poteva avanzare la richiesta di verifica nei termini a ciò deputati. Detto profilo rileva, altresì, in ordine all’elemento soggettivo del reato e sull’addebitabilità del danno. Secondo la sentenza gravata, in punto è risultato provato che fosse stata affidata ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. la cura delle pratiche amministrative necessarie alla realizzazione e al funzionamento dell’impianto fotovoltaico dello Zanta e che quest’ultimo fosse al corrente di tanto.La circostanza, poi, che due dei documenti recanti le false sottoscrizioni risultino confezionati su carta intestata della società non può che indurre a ritenere la paternità della loro compilazione in capo all’intestataria, anche con riguardo all’attribuzione delle sottoscrizioni risultate false. Né può avere valore discriminante la circostanza allegata da Ambico di aver agito quale subappaltatrice della titolare del contratto, con la conseguente possibilità di utilizzo da parte della prima dei propri moduli anche per la raccolta delle sottoscrizioni poiché ciò, peraltro non provato, evidenzierebbe comunque la consapevole omissione di cura e controllo circa la veridicità e genuinità degli atti da inoltrare alla P.A. Infine, con riguardo al danno, la configurabilità in astratto della sussistenza dell’ipotesi delittuosa da parte del giudice civile ne legittima la valutazione circa la sussistenza e l’entità con riguardo alla persona offesa che risulta individuabile, in primis, nel soggetto la cui sottoscrizione sia stata falsificata. Assente qualsiasi prova di un ulteriore nocumento diverso da quello morale, la Corte territoriale ha ritenuto congrua la somma riconosciuta equitativamente in primo grado dal Tribunale di Padova, posto che il soggetto leso, sebbene comunque colpito nella sua sfera personale dall’alterazione della propria sottoscrizione, aveva consapevolezza ed espresso consenso circa l’attività da porre in essere da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. attraverso il procedimento amministrativo in contesto (così alle pp. 8 - 9 della sentenza). Anche in questo caso, le censure della ricorrente impingono nel merito, e sono come tali inammissibili. 6. Infine, va osservato che la sentenza gravata ha confermato integralmente la sentenza del Tribunale, motivando sulle medesime ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado.Essendo stato il gravame esperito dagli odierni ricorrenti contro sentenza resa in prime cure in data 06/12/2016, (come si ricava dalla sentenza gravata) l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. V, sent. 18/9/2014, n. 26860; Cass., Sez. 6-Lav., ord. 9/12/2015, n. 24909; Cass., Sez. 6-5, ord. 11/5/2018, n. 11439), norma che preclude, in un caso – qual è quello presente –di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass., Sez. I, sent. 22/12/2016, n. 26774; Cass., Sez. Lav., sent. 6/8/2019, n. 20994). Nella specie la ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce, il che integra una ulteriore ragione di inammissibilità dell’intero ricorso. 7. Quanto riportato conduce alla conclusione che il ricorso è inammissibile. 8. Le spese del giudizio di ca ssazione, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 600,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ai se
Sentenza Cassazione n. 27112/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris