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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 dicembre 1989

Cassazione n. 38745/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1989 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 5.10.2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 595 cod. pen., ai medesimo contestato "per avere offeso la reputazione di Danti° Catania presidente dell'associazione [OSCURATO:PERSONA], scrivendo sulla pagina del proprio profilo social network Facebook la seguente espressione relativa ad alcuni accertamenti da lui insistentemente richiesti riguardo le condizioni di detenzione di un cane custodito presso l'abitazione sita in via Castelvetrano n. 4: "Questura, Polizia municipale di [OSCURATO:PERSONA]...Vergogna a [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di Trapani che ha il coraggio di dire che è tutto ok e che addirittura il cane è spesso fuori a passeggio quando ormai non si contano più le testimonianze raccolte...". 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge in riferimento agli articoli 603 e 234 del codice di rito e contraddittorietà della motivazione in riferimento al diniego di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; in particolare in sede di appello si era censurata l'illegittima determinazione del giudice di primo grado di non ammettere all'udienza del 15 ottobre 2020 la produzione documentale articolata in 5 allegati, volta esattamente a comprovare l'assoluta falsità di parte delle dichiarazioni rese dalla parte civile e a far emergere, tra l'altro, la peculiare personalità della stessa nella vicenda che lo ha portato a vedersi revocato il decreto prefettizio di guardia zoofila.

La Corte di appello, in particolare, ha rigettato l'eccezione in parola ritenendo che la produzione documentale in argomento fosse indirizzata esclusivamente a gettare discredito sulla parte civile. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 595 c.p., nonché contraddittorietà della motivazione in punto di esclusione del diritto di critica.

La difesa invero aveva dimostrato inconfutabilmente che la parte civile si è concretamente rifiutata di procedere ad un atto del suo ufficio in relazione al quale dallo stesso esame dibattimentale di questa emergeva la consapevolezza che ella aveva in ordine all'atto da compiere in via di urgenza ovvero il sequestro penale.

La Corte di appello ha invece ritenuto non fondate le censure mosse in sede di gravame considerando che nella circostanza si sarebbe innanzi ad una mera ritorsione personale dell'imputato nei confronti della parte civile.

La Corte di appello ha del resto totalmente ignorato il motivo di gravame concentrandosi sul solo aspetto psicologico della condotta in tal guisa, tuttavia, integrandosi una violazione di legge in riferimento all'art. 595 cod. pen.

Volendo comunque esaminare la vicenda dal punto di vista dell'elemento psicologico del reato si giunge alla medesima conclusione; vale sempre la medesima considerazione in ordine alla verità e/o verosimiglianza del fatto, ciò esclude in ogni caso che possa dirsi inquadrabile la presente fattispecie nell'ambito della presunta animosità invocata dal giudice di secondo grado, ciò sussisterebbe se l'odierno ricorrente avesse creato ad arte un casus belli al solo fine di gettare discredito sulla parte civile.

Dato per acquisito tale elemento non può che ritenersi in ogni caso inquadrabile la modalità espressiva prescelta dall'odierno ricorrente nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica.

La Corte di appello di Palermo nega la ricorrenza di tale ipotesi con una motivazione palesemente contraddittoria, nel caso di specie l'unico termine utilizzato dal ricorrente è quello di vergogna che certamente non esprime nel corrente uso sociale della lingua alcuna sostanziale offesa o profondo discredito; nel caso dell'odierno ricorrente si è innanzi ad un personaggio pubblico che ha fatto del proprio stile graffiante di espressione la propria cifra stilistica. 2.3.Col terzo motivo deduce violazione di legge in riferimento all'art. 131-bis e carenza e contraddittorietà della motivazione al riguardo. 2.4.Col quarto motivo deduce violazione di legge in riferimento all'art. 133 cod. pen., mancanza della motivazione; vale infatti considerare che la pena base del reato di cui all'art. 595 comma 3 cod. pen. deve essere individuata nella multa di euro 516 sicché l'obbligo di motivazione può dirsi pretermesso solo laddove il giudice si attesti sul minimo edittale ma così non è stato fatto nel caso di specie essendosi partiti da una pena base che e il doppio del minimo edittale. 2.5.Col quinto motivo deduce violazione di legge in riferimento all'art. 62-bis e contraddittorietà e insufficienza della motivazione; la difesa aveva esplicitato le particolari ragioni morali ed etiche sottese alla vicenda evidenziando quindi i motivi che avrebbero dovuto indurre a ritenere applicabili le circostanze attenuanti generiche.

La Corte di appello confermando il giudizio di diniego già espresso dal primo giudice, lo ha fondato sulla negativa personalità dell'appellante dedotta dal certificato del casellario laddove si è trattato unicamente di precedenti condanne sempre e solo per diffamazione; così come lo stato di incensuratezza non può bastare per la concessione delle attenuanti in parola, è ai contrario vero che la sola sussistenza di precedenti penali, specie se come nel caso di specie non destano particolare allarme sociale, non può ritenersi sufficiente ad escluderle. 2.6.Col sesto motivo deduce violazione di legge in riferimento all'art. 539 cod. pen. e l'assenza e contraddittorietà della motivazione sul punto; in ogni caso specifiche considerazioni merita la liquidazione del danno operata in sede di primo grado e confermata in appello; la sentenza impugnata sostiene, invece, acriticamente che la condotta contestata al ricorrente abbia in ogni caso arrecato un pregiudizio di carattere morale da risarcire anche alla costituita associazione di cui la parte civile faceva parte, pur non avendo il ricorrente mai fatto menzione alcuna di tale associazione.3.

Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. primo motivo è del tutto generico non spiegando in che modo la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso la produzione documentale potesse comprovare la falsità di parte delle dichiarazioni rese dalla parte civile e la peculiare personalità della stessa (che il ricorso assume essersi palesata nella vicenda che avrebbe comportato la revoca, nei confronti della persona offesa, del decreto prefettizio di guardia zoofila, atti che farebbero sempre parte del coacervo documentale pretermesso) ed avrebbe avuto ricadute nella valutazione della vicenda oggetto del presente procedimento che riguarda fatti specifici, che ineriscono, da un lato, alle condotte dell'imputato, individuate anche attraverso la prova documentale costituita dalla pubblicazione confluita sul sociale network Facebook e, dall'altro, ai comportamenti della persona offesa come ricostruiti attraverso le dichiarazioni dalla medesima rese oltre che sulla base di altri concordanti i+ emergenze processuali.

D'altra parte, si deve al riguardo rammentare che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "ex officio") dell'art. 603 cod, proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv, 269334 - 01).

Si è, altresì, affermato che in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018 Ud. (dep. 13/07/2018 ) Rv. 273577 — 01); in tal caso il vizio deducibile è quello di motivazione oppure quello di cui all'art. 606, comma 1, lett, d) cod, proc. pen. nel solo caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337 - 01), laddove, come emerge dalla sentenza impugnata, tale evenienza neppure ricorre nel caso di specie.

Nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente illustrato le condivisibili ragioni in base alle quali l'integrazione istruttoria, come già riconosciuto dal Tribunale, doveva ritenersi in buona sostanza superflua, essendo relativa a circostanze evidentemente ritenute irrilevanti rispetto alla decisione di condanna che concerne uno specifico episodio.

Specifico episodio che come è riportato nella sentenza impugnata - è il caso di precisare sin d'ora - non ha visto, a differenza di quanto si assume in ricorso, la verificazione di quei comportamenti che si è inteso attribuire alla persona offesa Catania da parte dell'imputato.

1.2. Ed invero, come ha già avuto modo di precisare la Corte di appello - sicché generico si rivela anche il secondo motivo che, nell'attaccare ancor più incisivamente la ricostruzione del fatto, assumendo che la parte civile si è concretamente rifiutata di procedere ad un atto del suo ufficio in relazione al quale emergeva la consapevolezza che la stessa aveva in ordine all'atto da compiere in via di urgenza ovvero il sequestro penale, non opera un effettivo confronto con la motivazione impugnata - non sono risultate fondate le accuse mosse dal ricorrente nei confronti del Catania tendenti ad accreditare in termini negativi le modalità di intervento dello stesso in relazione al segnalato caso di possibile maltrattamento di un cagnolino di apprezzata razza [OSCURATO:PERSONA]!, asseritamente relegato in un balcone in presunte condizioni di sofferenza; e ciò, osserva ulteriormente la Corte di appello, per ricavarne in definitiva, come proposizione difensiva appropriata alla finalità dell'impugnazione, che i fatti esposti nella critica diffusa via Facebook corrispondessero, contrariamente alle conclusioni cui era pervenuto il tribunale, alla verità dei fatti e cioè all'esistenza di una deprecabile inerzia e disattenzione anche del Catania nell'espletamento delle funzioni a lui devolute; conclusioni che ulteriormente costituiscono il senso delle censure svolte già col secondo motivo di appello che, specularmente a quello in scrutinio, rivendicava appunto la verità dei fatti esposti con la correlata giustificazione (definita "assenza di immotivata aggressione") delle accuse al Catania, in relazione ad una 'pubblica rilevanza' del fatto, ed infine una pretesa 'continenza espressiva' in quanto limitata al solo epiteto reiterato ed evidenziato di 'vergogna', corrispondente dopo tutto, si assume, ad una "pacata espressione del pensiero critico".

Ebbene, nella sentenza impugnata si era già evidenziato che entrambe tali prospettazioni sono invece del tutto smentite dalle risultanze processuali emergendo infatti un contesto di fatti e di circostanze che attestano attraverso la sovrapposizione di argomenti tutti diretti a screditare Catania l'opposto risultato della indiscutibile correttezza della valutazione impugnata, restando in definitiva dimostrato che Catania non avesse fatto altro che sperimentare il compito che si era assunto anche su sollecitazione del Rizzi; piuttosto, dunque, traspare dalla ricostruzione dei fatti una specie di contesa quasi personale tra l'imputato e il Catania (sussumibile peraltro in base ai precedenti fatti allo stesso attribuiti dall'imputato, come da documentazioni opportunamente non ammessa dal primo giudice e ritenuta decisamente non accoglibile in sede di appello). [OSCURATO:PERSONA], infatti, Rizzi aveva segnalato presunte - in nessun modo ritenute provate dai giudici di merito, neppure con l'intervento degli organi preposti alla protezione degli animali e anche della polizia - condizioni di maltrattamento dell'animale sollecitando un provvedimento di sequestro del cane; segnalazioni alle quali la persona offesa aveva comunque dato un seguito recandosi anche presso il luogo dei presunti maltrattamenti.

Fatti e circostanze non solo riferite dalla persona offesa - si precisa nella sentenza impugnata- ma anche oggetto di rilievi fotografici e accertati negli accessi ufficiali da cui era emerso che in balcone vi era una cuccia ben protetta, d'estate anche con ombrellone; che l'animale era comunque libero di entrare ed uscire da casa dov'era comunque accudito.

Il particolare atteggiamento di pervicace insistenza da parte dell'imputato era stato perfino segnalato alla Procura della Repubblica dalla Polizia municipale, coinvolta nelle vicende, con la precisazione che Rizzi era un "soggetto ormai noto per le ripetute segnalazioni di presunti maltrattamenti nei confronti di cani".

Significativa conferma nel processo era stata apportata - si puntualizza altresì da parte della Corte di appello dal dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA]° che aveva riferito di essere stato a sua volta allertato dal Rizzi ma che, recatosi sul posto, aveva constatato che il cane poteva comunque liberamente entrare in casa; fatti ufficialmente attestati dal maresciallo Pedalino e dal veterinario dott.

Rotolo (sul balcone...era posto un riparo costruito artigianalmente su una pedana in legno con all'interno delle coperte).

Quindi si conclude nella sentenza impugnata che tali dati processuali convergono dunque univocamente a comprovare la consapevolezza da parte dell'imputato di avere rivolto a Catania accuse certamente infondate e infamanti in relazione all'attività dallo stesso svolta, laddove le contumelie offensive non solo non avevano trovato fondamento in alcuna plausibile ragione obiettiva (il Rizzi non aveva peraltro indicato le generalità delle numerose persone al di fuori della madre e della fidanzata che, a suo dire, gli avrebbero segnalato quel fatto) neppure sul piano di una soggettiva buona fede, ma erano state espresse da chi aveva avuto la prova che neppure alcuna trascuratezza potesse essergli addebitata; pure a fronte della modesta consistenza del fatto in se stesso ma certamente in grado di compromettere il prestigio dell'accusato.

Con questo - osserva ulteriormente la sentenza impugnata - rendendosi ancora più inspiegabile, da una parte, la pressante sollecitazione da parte dell'imputato del sequestro del cane (da tutti confermata) e correlativamente ingiustificata sotto ogni profilo l'aggressione verbale rivolta a Catania e agli organi competenti che pure - come il processo ha potuto ampiamente confermare - avevano in definitiva mostrato corretta sollecitudine di intervento; di guisa che la diffamatoria protesta di inefficienza e di inettitudine (definita vergognosa) assume [ulteriore connotazione di personale ritorsione per non avere Catania portato a termine l'incarico commessogli, superando con evidenza il limite di una occasionale reazione di disappunto per una vicenda magari affrontata con istintiva spinta morale, ma verso la quale l'imputato era animato certamente da una particolare motivazione.

Parimenti manifestamente infondate sono le censure con cui si assume che le frasi in questione sarebbero espressione del diritto di critica, non confrontandosi tali doglianze - con la sentenza impugnata che, in coerenza con l'insegnamento di questa Corte di legittimità, ha dato atto che i fatti rappresentati da Rizzi non rispettavano il canone della veridicità richiesto perché possa ritenersi integrata la causa di giustificazione invocata, laddove nessuna inerzia poteva essere imputata a Catania che, al contrario, a seguito delle segnalazioni del Rizzi, si era immediatamente attivato in coerenza col suo ruolo istituzionale constatando l'infondatezza dei fatti denunciati. 1.3.11 terzo motivo, che deduce violazione di legge in riferimento all'art. 131-bis e carenza e contraddittorietà della motivazione al riguardo, non si confronta, anch'esso, con la puntuale motivazione resa nella sentenza impugnata sul punto che ha ben posto in evidenza le ragioni per le quali la fattispecie in esame non potesse essere ricondotta nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 6 della pronuncia della corte territoriale), facendo tra l'altro espresso riferimento anche alla circostanza che dal casellario giudiziale emergono ben tre precedenti specifici per il reato di diffamazione a carico dell'imputato.

1.4. Il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio non considera che la pena prevista per il reato in questione è quella alternativa tra la reclusione e la multa e che in ogni caso questa è stata determinata e giustificata - nella misura non eccessiva di euro 1000 - alla stregua delle accertate modalità del fatto (che come si evince dalla complessiva motivazione delle pronunce di merito è stato ritenuto comunque di una certa gravità anche in considerazione delle conseguenze che ebbe ad innescare (determinando l'intasamento della linea telefonica dei Vigili del fuoco da parte di chi voleva spiegazioni in ordine a quanto denunciato su Facebook dall'imputato).

In realtà, il motivo è anche inedito, dal momento che dalla incontestata sintesi dei motivi riportati nella sentenza impugnata non risulta una censura specifica sulla determinazione della pena bensì sul solo diniego delle attenuanti generiche. 1.5.Quanto al quinto motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che la Corte di appello, confermando il giudizio già espresso dal primo giudice, lo ha fondato sulla negativa personalità dell'imputato dedotta dal certificato del casellario; iaddove la circostanza che si è trattato unicamente di precedenti condanne sempre e solo per diffamazione non può ritenersi argomento sufficiente a neutralizzare quella valutazione, trattandosi piuttosto di precedenti specifici che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di considerare ai fini della decisione in questione; ed invero, il punto non è se, come assume il ricorrente, la esistenza di precedenti penali, specie se non destano particolare allarme sociale, possa ritenersi o meno sufficiente ad escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma che il giudizio sulla concedibilità o meno delle attenuanti generiche è un giudizio essenzialmente di merito che compete al giudice di merito e non è sindacabile nella presente sede di legittimità ove supportato da congrua motivazione, la quale, nel caso di specie, ha inteso giustamente valorizzare - di là della gravità dei precedenti penali - la loro stessa matrice criminosa anche rispetto al fatto-reato oggetto del presente procedimento.

1.6. Quanto al sesto motivo, la corte territoriale ha, con motivazione congrua, logica ed esauriente, già spiegato le ragioni per le quali dovesse riconoscersi il risarcimento del danno anche in favore dell'associazione Guardie per l'Ambiente - Regione Siciliana - quale diretta conseguenza del reato accertato nella sua influenza nella sfera personale della persona offesa e nella specie anche nel collegato pregiudizio per la credibilità delle istituzioni preposte ai settore.

Indi, la corte territoriale, dopo aver citato la correlata giurisprudenza di questa Corte - che ha affermato che è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente‘ (Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261110 - 01 - ha osservato come nel caso di specie fosse stato giustamente e legittimamente riconosciuto il suddetto risarcimento, dovendosi ritenere certamente provata l'esistenza di un pregiudizio derivante dalla lesione della reputazione del Catania a mezzo del commento in parola, nonché del danno meritevole ch ristoro per l'associazione cui Catania apparteneva, precisando che Rizzi aveva rivolto le sue invettive alla persona offesa nella sua qualità di appartenente alle Guardie zoofile di Trapani.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatoti°, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 4117,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1989 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 5.10.2022 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 595 cod. pen., ai medesimo contestato "per avere offeso la reputazione di Danti° Catania presidente dell'associazione [OSCURATO:PERSONA], scrivendo sulla pagina del proprio profilo social network Facebook la seguente espressione relativa ad alcuni accertamenti da lui insistentemente richiesti riguardo le condizioni di detenzione di un cane custodito presso l'abitazione sita in via Castelvetrano n. 4: "Questura, Polizia municipale di [OSCURATO:PERSONA]...Vergogna a [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di Trapani che ha il coraggio di dire che è tutto ok e che addirittura il cane è spesso fuori a passeggio quando ormai non si contano più le testimonianze raccolte...". 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge in riferimento agli articoli 603 e 234 del codice di rito e contraddittorietà della motivazione in riferimento al diniego di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; in particolare in sede di appello si era censurata l'illegittima determinazione del giudice di primo grado di non ammettere all'udienza del 15 ottobre 2020 la produzione documentale articolata in 5 allegati, volta esattamente a comprovare l'assoluta falsità di parte delle dichiarazioni rese dalla parte civile e a far emergere, tra l'altro, la peculiare personalità della stessa nella vicenda che lo ha portato a vedersi revocato il decreto prefettizio di guardia zoofila. La Corte di appello, in particolare, ha rigettato l'eccezione in parola ritenendo che la produzione documentale in argomento fosse indirizzata esclusivamente a gettare discredito sulla parte civile. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 595 c.p., nonché contraddittorietà della motivazione in punto di esclusione del diritto di critica. La difesa invero aveva dimostrato inconfutabilmente che la parte civile si è concretamente rifiutata di procedere ad un atto del suo ufficio in relazione al quale dallo stesso esame dibattimentale di questa emergeva la consapevolezza che ella aveva in ordine all'atto da compiere in via di urgenza ovvero il sequestro penale. La Corte di appello ha invece ritenuto non fondate le censure mosse in sede di gravame considerando che nella circostanza si sarebbe innanzi ad una mera ritorsione personale dell'imputato nei confronti della parte civile. La Corte di appello ha del resto totalmente ignorato il motivo di gravame concentrandosi sul solo aspetto psicologico della condotta in tal guisa, tuttavia, integrandosi una violazione di legge in riferimento all'art. 595 cod. pen. Volendo comunque esaminare la vicenda dal punto di vista dell'elemento psicologico del reato si giunge alla medesima conclusione; vale sempre la medesima considerazione in ordine alla verità e/o verosimiglianza del fatto, ciò esclude in ogni caso che possa dirsi inquadrabile la presente fattispecie nell'ambito della presunta animosità invocata dal giudice di secondo grado, ciò sussisterebbe se l'odierno ricorrente avesse creato ad arte un casus belli al solo fine di gettare discredito sulla parte civile. Dato per acquisito tale elemento non può che ritenersi in ogni caso inquadrabile la modalità espressiva prescelta dall'odierno ricorrente nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica. La Corte di appello di Palermo nega la ricorrenza di tale ipotesi con una motivazione palesemente contraddittoria, nel caso di specie l'unico termine utilizzato dal ricorrente è quello di vergogna che certamente non esprime nel corrente uso sociale della lingua alcuna sostanziale offesa o profondo discredito; nel caso dell'odierno ricorrente si è innanzi ad un personaggio pubblico che ha fatto del proprio stile graffiante di espressione la propria cifra stilistica. 2.3.Col terzo motivo deduce violazione di legge in riferimento all'art. 131-bis e carenza e contraddittorietà della motivazione al riguardo. 2.4.Col quarto motivo deduce violazione di legge in riferimento all'art. 133 cod. pen., mancanza della motivazione; vale infatti considerare che la pena base del reato di cui all'art. 595 comma 3 cod. pen. deve essere individuata nella multa di euro 516 sicché l'obbligo di motivazione può dirsi pretermesso solo laddove il giudice si attesti sul minimo edittale ma così non è stato fatto nel caso di specie essendosi partiti da una pena base che e il doppio del minimo edittale. 2.5.Col quinto motivo deduce violazione di legge in riferimento all'art. 62-bis e contraddittorietà e insufficienza della motivazione; la difesa aveva esplicitato le particolari ragioni morali ed etiche sottese alla vicenda evidenziando quindi i motivi che avrebbero dovuto indurre a ritenere applicabili le circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello confermando il giudizio di diniego già espresso dal primo giudice, lo ha fondato sulla negativa personalità dell'appellante dedotta dal certificato del casellario laddove si è trattato unicamente di precedenti condanne sempre e solo per diffamazione; così come lo stato di incensuratezza non può bastare per la concessione delle attenuanti in parola, è ai contrario vero che la sola sussistenza di precedenti penali, specie se come nel caso di specie non destano particolare allarme sociale, non può ritenersi sufficiente ad escluderle. 2.6.Col sesto motivo deduce violazione di legge in riferimento all'art. 539 cod. pen. e l'assenza e contraddittorietà della motivazione sul punto; in ogni caso specifiche considerazioni merita la liquidazione del danno operata in sede di primo grado e confermata in appello; la sentenza impugnata sostiene, invece, acriticamente che la condotta contestata al ricorrente abbia in ogni caso arrecato un pregiudizio di carattere morale da risarcire anche alla costituita associazione di cui la parte civile faceva parte, pur non avendo il ricorrente mai fatto menzione alcuna di tale associazione.3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. primo motivo è del tutto generico non spiegando in che modo la parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso la produzione documentale potesse comprovare la falsità di parte delle dichiarazioni rese dalla parte civile e la peculiare personalità della stessa (che il ricorso assume essersi palesata nella vicenda che avrebbe comportato la revoca, nei confronti della persona offesa, del decreto prefettizio di guardia zoofila, atti che farebbero sempre parte del coacervo documentale pretermesso) ed avrebbe avuto ricadute nella valutazione della vicenda oggetto del presente procedimento che riguarda fatti specifici, che ineriscono, da un lato, alle condotte dell'imputato, individuate anche attraverso la prova documentale costituita dalla pubblicazione confluita sul sociale network Facebook e, dall'altro, ai comportamenti della persona offesa come ricostruiti attraverso le dichiarazioni dalla medesima rese oltre che sulla base di altri concordanti i+ emergenze processuali. D'altra parte, si deve al riguardo rammentare che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nelle ipotesi di cui ai commi 1 (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) e 3 (rinnovazione "ex officio") dell'art. 603 cod, proc. pen. è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità (assoluta nel caso del comma terzo) del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (cfr. tra le altre Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv, 269334 - 01). Si è, altresì, affermato che in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018 Ud. (dep. 13/07/2018 ) Rv. 273577 — 01); in tal caso il vizio deducibile è quello di motivazione oppure quello di cui all'art. 606, comma 1, lett, d) cod, proc. pen. nel solo caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 40705 del 10/01/2018, Rv. 274337 - 01), laddove, come emerge dalla sentenza impugnata, tale evenienza neppure ricorre nel caso di specie. Nel caso di specie la Corte di appello ha adeguatamente illustrato le condivisibili ragioni in base alle quali l'integrazione istruttoria, come già riconosciuto dal Tribunale, doveva ritenersi in buona sostanza superflua, essendo relativa a circostanze evidentemente ritenute irrilevanti rispetto alla decisione di condanna che concerne uno specifico episodio. Specifico episodio che come è riportato nella sentenza impugnata - è il caso di precisare sin d'ora - non ha visto, a differenza di quanto si assume in ricorso, la verificazione di quei comportamenti che si è inteso attribuire alla persona offesa Catania da parte dell'imputato. 1.2. Ed invero, come ha già avuto modo di precisare la Corte di appello - sicché generico si rivela anche il secondo motivo che, nell'attaccare ancor più incisivamente la ricostruzione del fatto, assumendo che la parte civile si è concretamente rifiutata di procedere ad un atto del suo ufficio in relazione al quale emergeva la consapevolezza che la stessa aveva in ordine all'atto da compiere in via di urgenza ovvero il sequestro penale, non opera un effettivo confronto con la motivazione impugnata - non sono risultate fondate le accuse mosse dal ricorrente nei confronti del Catania tendenti ad accreditare in termini negativi le modalità di intervento dello stesso in relazione al segnalato caso di possibile maltrattamento di un cagnolino di apprezzata razza [OSCURATO:PERSONA]!, asseritamente relegato in un balcone in presunte condizioni di sofferenza; e ciò, osserva ulteriormente la Corte di appello, per ricavarne in definitiva, come proposizione difensiva appropriata alla finalità dell'impugnazione, che i fatti esposti nella critica diffusa via Facebook corrispondessero, contrariamente alle conclusioni cui era pervenuto il tribunale, alla verità dei fatti e cioè all'esistenza di una deprecabile inerzia e disattenzione anche del Catania nell'espletamento delle funzioni a lui devolute; conclusioni che ulteriormente costituiscono il senso delle censure svolte già col secondo motivo di appello che, specularmente a quello in scrutinio, rivendicava appunto la verità dei fatti esposti con la correlata giustificazione (definita "assenza di immotivata aggressione") delle accuse al Catania, in relazione ad una 'pubblica rilevanza' del fatto, ed infine una pretesa 'continenza espressiva' in quanto limitata al solo epiteto reiterato ed evidenziato di 'vergogna', corrispondente dopo tutto, si assume, ad una "pacata espressione del pensiero critico". Ebbene, nella sentenza impugnata si era già evidenziato che entrambe tali prospettazioni sono invece del tutto smentite dalle risultanze processuali emergendo infatti un contesto di fatti e di circostanze che attestano attraverso la sovrapposizione di argomenti tutti diretti a screditare Catania l'opposto risultato della indiscutibile correttezza della valutazione impugnata, restando in definitiva dimostrato che Catania non avesse fatto altro che sperimentare il compito che si era assunto anche su sollecitazione del Rizzi; piuttosto, dunque, traspare dalla ricostruzione dei fatti una specie di contesa quasi personale tra l'imputato e il Catania (sussumibile peraltro in base ai precedenti fatti allo stesso attribuiti dall'imputato, come da documentazioni opportunamente non ammessa dal primo giudice e ritenuta decisamente non accoglibile in sede di appello). [OSCURATO:PERSONA], infatti, Rizzi aveva segnalato presunte - in nessun modo ritenute provate dai giudici di merito, neppure con l'intervento degli organi preposti alla protezione degli animali e anche della polizia - condizioni di maltrattamento dell'animale sollecitando un provvedimento di sequestro del cane; segnalazioni alle quali la persona offesa aveva comunque dato un seguito recandosi anche presso il luogo dei presunti maltrattamenti. Fatti e circostanze non solo riferite dalla persona offesa - si precisa nella sentenza impugnata- ma anche oggetto di rilievi fotografici e accertati negli accessi ufficiali da cui era emerso che in balcone vi era una cuccia ben protetta, d'estate anche con ombrellone; che l'animale era comunque libero di entrare ed uscire da casa dov'era comunque accudito. Il particolare atteggiamento di pervicace insistenza da parte dell'imputato era stato perfino segnalato alla Procura della Repubblica dalla Polizia municipale, coinvolta nelle vicende, con la precisazione che Rizzi era un "soggetto ormai noto per le ripetute segnalazioni di presunti maltrattamenti nei confronti di cani". Significativa conferma nel processo era stata apportata - si puntualizza altresì da parte della Corte di appello dal dirigente dell'[OSCURATO:PERSONA]° che aveva riferito di essere stato a sua volta allertato dal Rizzi ma che, recatosi sul posto, aveva constatato che il cane poteva comunque liberamente entrare in casa; fatti ufficialmente attestati dal maresciallo Pedalino e dal veterinario dott. Rotolo (sul balcone...era posto un riparo costruito artigianalmente su una pedana in legno con all'interno delle coperte). Quindi si conclude nella sentenza impugnata che tali dati processuali convergono dunque univocamente a comprovare la consapevolezza da parte dell'imputato di avere rivolto a Catania accuse certamente infondate e infamanti in relazione all'attività dallo stesso svolta, laddove le contumelie offensive non solo non avevano trovato fondamento in alcuna plausibile ragione obiettiva (il Rizzi non aveva peraltro indicato le generalità delle numerose persone al di fuori della madre e della fidanzata che, a suo dire, gli avrebbero segnalato quel fatto) neppure sul piano di una soggettiva buona fede, ma erano state espresse da chi aveva avuto la prova che neppure alcuna trascuratezza potesse essergli addebitata; pure a fronte della modesta consistenza del fatto in se stesso ma certamente in grado di compromettere il prestigio dell'accusato. Con questo - osserva ulteriormente la sentenza impugnata - rendendosi ancora più inspiegabile, da una parte, la pressante sollecitazione da parte dell'imputato del sequestro del cane (da tutti confermata) e correlativamente ingiustificata sotto ogni profilo l'aggressione verbale rivolta a Catania e agli organi competenti che pure - come il processo ha potuto ampiamente confermare - avevano in definitiva mostrato corretta sollecitudine di intervento; di guisa che la diffamatoria protesta di inefficienza e di inettitudine (definita vergognosa) assume [ulteriore connotazione di personale ritorsione per non avere Catania portato a termine l'incarico commessogli, superando con evidenza il limite di una occasionale reazione di disappunto per una vicenda magari affrontata con istintiva spinta morale, ma verso la quale l'imputato era animato certamente da una particolare motivazione. Parimenti manifestamente infondate sono le censure con cui si assume che le frasi in questione sarebbero espressione del diritto di critica, non confrontandosi tali doglianze - con la sentenza impugnata che, in coerenza con l'insegnamento di questa Corte di legittimità, ha dato atto che i fatti rappresentati da Rizzi non rispettavano il canone della veridicità richiesto perché possa ritenersi integrata la causa di giustificazione invocata, laddove nessuna inerzia poteva essere imputata a Catania che, al contrario, a seguito delle segnalazioni del Rizzi, si era immediatamente attivato in coerenza col suo ruolo istituzionale constatando l'infondatezza dei fatti denunciati. 1.3.11 terzo motivo, che deduce violazione di legge in riferimento all'art. 131-bis e carenza e contraddittorietà della motivazione al riguardo, non si confronta, anch'esso, con la puntuale motivazione resa nella sentenza impugnata sul punto che ha ben posto in evidenza le ragioni per le quali la fattispecie in esame non potesse essere ricondotta nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 6 della pronuncia della corte territoriale), facendo tra l'altro espresso riferimento anche alla circostanza che dal casellario giudiziale emergono ben tre precedenti specifici per il reato di diffamazione a carico dell'imputato. 1.4. Il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio non considera che la pena prevista per il reato in questione è quella alternativa tra la reclusione e la multa e che in ogni caso questa è stata determinata e giustificata - nella misura non eccessiva di euro 1000 - alla stregua delle accertate modalità del fatto (che come si evince dalla complessiva motivazione delle pronunce di merito è stato ritenuto comunque di una certa gravità anche in considerazione delle conseguenze che ebbe ad innescare (determinando l'intasamento della linea telefonica dei Vigili del fuoco da parte di chi voleva spiegazioni in ordine a quanto denunciato su Facebook dall'imputato). In realtà, il motivo è anche inedito, dal momento che dalla incontestata sintesi dei motivi riportati nella sentenza impugnata non risulta una censura specifica sulla determinazione della pena bensì sul solo diniego delle attenuanti generiche. 1.5.Quanto al quinto motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che la Corte di appello, confermando il giudizio già espresso dal primo giudice, lo ha fondato sulla negativa personalità dell'imputato dedotta dal certificato del casellario; iaddove la circostanza che si è trattato unicamente di precedenti condanne sempre e solo per diffamazione non può ritenersi argomento sufficiente a neutralizzare quella valutazione, trattandosi piuttosto di precedenti specifici che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di considerare ai fini della decisione in questione; ed invero, il punto non è se, come assume il ricorrente, la esistenza di precedenti penali, specie se non destano particolare allarme sociale, possa ritenersi o meno sufficiente ad escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche, ma che il giudizio sulla concedibilità o meno delle attenuanti generiche è un giudizio essenzialmente di merito che compete al giudice di merito e non è sindacabile nella presente sede di legittimità ove supportato da congrua motivazione, la quale, nel caso di specie, ha inteso giustamente valorizzare - di là della gravità dei precedenti penali - la loro stessa matrice criminosa anche rispetto al fatto-reato oggetto del presente procedimento. 1.6. Quanto al sesto motivo, la corte territoriale ha, con motivazione congrua, logica ed esauriente, già spiegato le ragioni per le quali dovesse riconoscersi il risarcimento del danno anche in favore dell'associazione Guardie per l'Ambiente - Regione Siciliana - quale diretta conseguenza del reato accertato nella sua influenza nella sfera personale della persona offesa e nella specie anche nel collegato pregiudizio per la credibilità delle istituzioni preposte ai settore. Indi, la corte territoriale, dopo aver citato la correlata giurisprudenza di questa Corte - che ha affermato che è ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente‘ (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261110 - 01 - ha osservato come nel caso di specie fosse stato giustamente e legittimamente riconosciuto il suddetto risarcimento, dovendosi ritenere certamente provata l'esistenza di un pregiudizio derivante dalla lesione della reputazione del Catania a mezzo del commento in parola, nonché del danno meritevole ch ristoro per l'associazione cui Catania apparteneva, precisando che Rizzi aveva rivolto le sue invettive alla persona offesa nella sua qualità di appartenente alle Guardie zoofile di Trapani. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatoti°, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 4117,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amm
Sentenza Cassazione n. 38745/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris