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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08345/2022

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 28434/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, sez. staccata di Livorno n. 573/10/2020 depositata in data 11/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - la società contribuente ricorreva avverso l'avviso di accertamento notificatole per IVA 2011; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l'Ufficio; la CTR rigettava l'appello; ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la curatela fallimentare della società, medio tempore fallita, resiste con controricorso che illustra con memoria; Considerato che: - va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso, formulata da parte controricorrente, che si fonda sulla mancata produzione da parte dell'impugnante di copia autentica della sentenza gravata; - invero, la circostanza che la sentenza sia stata notificata è documentata in atti; è altrettanto documentalmente provato che la società contribuente abbia notificato via PEC tal pronuncia, priva peraltro della autentica del difensore; - orbene, in disparte gli eventuali profili di altra natura che pone tal condotta, non può sostenersi che a fronte di tal notifica l'Agenzia delle entrate avesse oneri diversi da quelli di versare in atti il provvedimento notificatole via PEC (il che è stato fatto) poiché dalla data di notifica, unico elemento a tali fini rilevante questa Corte deve poter verificare la tempestività del ricorso per cassazione; - in nessun modo invero potrebbe onerarsi il notificatario di depositare, ai fini di cui si è detto, qualcosa di differente da quanto gli fu notificato, al più restando ferma la possibilità di discutere (il che qui nessuna delle parti pone) in ordine alla idoneità della sentenza notificata in forma non autentica a far decorrere il termine per l'impugnazione; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - diversamente, dovrebbe gravarsi di una preclusione processuale di assoluta gravità (l'improcedibilità del proprio ricorso) un soggetto diverso da quello che ha dato corso all'introduzione nel processo di un atto comunque difforme, quanto all'autentica, dal modello tipizzato dalla legge; - il che è completamente irragionevole e ingiustificato dovendo al più ogni parte del processo sopportare le conseguenze sfavorevoli della propria condotta, non certo quelle della condotta altrui; - venendo ora alla disamina dei motivi di ricorso, il primo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all'art. 36 c. 2 n. 4 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art.132 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso motivazione apparente; - il motivo è fondato; - la CTR asserisce dapprima che la ivi ricorrente (la società contribuente) non abbia dato prova dell'esportazione e nondimeno poi conferma la sentenza impugnata che aveva annullato l'avviso di accertamento; orbene, come questa Corte ha sempre chiarito (tra le recenti si veda Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4367 del 22/02/2018) pure in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., ad opera dell'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012), integra comunque motivazione insanabilmente contraddittoria, ovvero apparente per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice, quella che affermi la sussistenza di un presupposto per l'applicazione di una norma negandone immotivatamente la conseguente applicazione; - il secondo motivo è assorbito; la sentenza, quindi, in accoglimento del primo motivo di ricorso, è cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria regionale Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 della Toscana in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28434/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL] ) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, sez. staccata di Livorno n. 573/10/2020 depositata in data 11/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - la società contribuente ricorreva avverso l'avviso di accertamento notificatole per IVA 2011; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l'Ufficio; la CTR rigettava l'appello; ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la curatela fallimentare della società, medio tempore fallita, resiste con controricorso che illustra con memoria; Considerato che: - va preliminarmente rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso, formulata da parte controricorrente, che si fonda sulla mancata produzione da parte dell'impugnante di copia autentica della sentenza gravata; - invero, la circostanza che la sentenza sia stata notificata è documentata in atti; è altrettanto documentalmente provato che la società contribuente abbia notificato via PEC tal pronuncia, priva peraltro della autentica del difensore; - orbene, in disparte gli eventuali profili di altra natura che pone tal condotta, non può sostenersi che a fronte di tal notifica l'Agenzia delle entrate avesse oneri diversi da quelli di versare in atti il provvedimento notificatole via PEC (il che è stato fatto) poiché dalla data di notifica, unico elemento a tali fini rilevante questa Corte deve poter verificare la tempestività del ricorso per cassazione; - in nessun modo invero potrebbe onerarsi il notificatario di depositare, ai fini di cui si è detto, qualcosa di differente da quanto gli fu notificato, al più restando ferma la possibilità di discutere (il che qui nessuna delle parti pone) in ordine alla idoneità della sentenza notificata in forma non autentica a far decorrere il termine per l'impugnazione; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - diversamente, dovrebbe gravarsi di una preclusione processuale di assoluta gravità (l'improcedibilità del proprio ricorso) un soggetto diverso da quello che ha dato corso all'introduzione nel processo di un atto comunque difforme, quanto all'autentica, dal modello tipizzato dalla legge; - il che è completamente irragionevole e ingiustificato dovendo al più ogni parte del processo sopportare le conseguenze sfavorevoli della propria condotta, non certo quelle della condotta altrui; - venendo ora alla disamina dei motivi di ricorso, il primo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all'art. 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art.132 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR reso motivazione apparente; - il motivo è fondato; - la CTR asserisce dapprima che la ivi ricorrente (la società contribuente) non abbia dato prova dell'esportazione e nondimeno poi conferma la sentenza impugnata che aveva annullato l'avviso di accertamento; orbene, come questa Corte ha sempre chiarito (tra le recenti si veda Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4367 del 22/02/2018) pure in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., ad opera dell'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012), integra comunque motivazione insanabilmente contraddittoria, ovvero apparente per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice, quella che affermi la sussistenza di un presupposto per l'applicazione di una norma negandone immotivatamente la conseguente applicazione; - il secondo motivo è assorbito; la sentenza, quindi, in accoglimento del primo motivo di ricorso, è cassata con rinvio al giudice dell'appello per nuovo esame; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria regionale Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 della Toscana in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimit
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