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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 1995

Cassazione n. 13594/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/03/1995 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39328/21 BothunA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica degli elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, nonché dalle certificazioni mediche in atti; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile precludendosi il rilievo della prescrizione sopravvenuta (3 maggio 2021) dopo la sentenza di appello emessa il 9 aprile 2021 (secondo motivo di ricorso) e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] »aria SilviGiorgi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/03/1995 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 39328/21 BothunA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tale motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in punto di responsabilità, contestata attraverso l'alternativa ricostruzione in fatto a fronte di motivazione non manifestamente illogica degli elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, nonché dalle certificazioni mediche in atti; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile precludendosi il rilievo della prescrizione sopravvenuta (3 maggio 2021) dopo la sentenza di appello emessa il 9 aprile 2021 (secondo motivo di ricorso) e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] »aria SilviGiorgi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13594/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris