CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 46010/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 20/07/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 luglio 2021 la Corte di appello di Catania respingeva la richiesta di rescissione del giudicato presentata ex art. 629-bis cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza emessa il 18 febbraio 2006 dal Tribunale di Catania, divenuta irrevocabile il 10 aprile 2006. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge.3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. 4. L'art. 629-bis cod. proc. pen. prevede che la richiesta di rescissione del giudicato sia presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, del codice di rito. Quanto all'impugnazione avverso il provvedimento della Corte di appello, l'art. 629-bis rinvia all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, istituto che prevede, per la proposizione sia della richiesta dinanzi alla Corte territoriale sia del ricorso per cassazione, quale condizione di legittimazione, che il difensore sia munito di procura speciale (v., ad es., Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276080, secondo la quale, in forza dell'art. 571, comma 3, cod. proc. pen., la legittimazione ad impugnare i provvedimenti giurisdizionali compete al difensore dell'imputato e non anche, come nel caso della revisione, al difensore di colui che già sia stato condannato). Le Sezioni Unite, con riferimento a un altro mezzo straordinario di impugnazione, qual è quello previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., hanno statuito che «è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, ossia di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell'impugnazione straordinaria» (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264048). Va ribadito, pertanto, che, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata (in questo senso, da ultimo, v. Sez. 5, n. 6229 del 17/11/2020, dep. 2021, Preda, Rv. 280534 nonché Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480). Nel caso di specie, la procura speciale conferita da [OSCURATO:PERSONA] al difensore che ha presentato il ricorso, allo stesso allegata, non è stata autenticata nelle forme previste dagli artt. 122 e 583, comma 3, del codice di rito, recando solo la sottoscrizione della parte privata. 5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Agostini e „[OSCURATO:PERSONA] o DEPOS!TAT