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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20236/2026

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’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (e per essa ora l’incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), elettivamente domiciliata in Roma, viaDonatello n. 23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], FedericaCommisso e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -Numero registro generale 24422/2020Numero sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 20236/2026Data pubblicazione 16/06/2026Gianni VIRGILI, elettivamente domiciliato in Roma, via GiulioCesare n. 23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -Raniero VIVIANI, elettivamente domiciliato in Roma, piazzadi [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gregoris, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –Mauro PESCE, elettivamente domiciliato in Roma, piazza diVilla Carpegna n. 43, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e VittorioRavot- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA]ASCANIO e Saverio FARINA, elettivamentedomiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti –Simone SAMPERNA, elettivamente domiciliato in Roma, viaMonte Zebio n. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –Assicuratori dei Lloyd’s per i rischi dei certificati nn.1768761, 1768762 e 1815302, sindacato Arch EuropeInsurance [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viaOslavia n. 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cesareo, che lo rappresenta e difende- controricorrente -avverso la sentenza n. 598/2020 della Corte d’Appello diAncona, depositata il 22.6.2020;Numero registro generale 24422/2020Numero sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 20236/2026Data pubblicazione 16/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], nonché deitre soci illimitatamente responsabili (come indicati in epigrafe),convenne in giudizio davanti al Tribunale di Ancona, sezionespecializzata in materia di imprese, l’allora [OSCURATO:PERSONA] diAncona (poi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]., a sua voltarecentemente incorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), GianniVirgili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ascanio, Saverioal risarcimento dei danni asseritamente provocati alla società –all’epoca costituita forma di società per azioni – mediante ilricorso abusivo al credito ed altre operazioni di mala gestiocompiute dagli amministratori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]), non vigilate dai sindaci ([OSCURATO:PERSONA]Ascanio,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e alle quali la bancaavrebbe consapevolmente partecipato, fino al punto diassumere di fatto la direzione della gestione societaria.Instauratosi il contraddittorio, anche con la chiamata incausa dell’assicuratore della responsabilità professionale diRaniero Viviani, il tribunale rigettò tutte le domande delfallimento, che impugnò la sentenza danti alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA].Il giudice del gravame, nel rinnovato contraddittorio tratutte le parti, rigettò l’impugnazione e condannò l’appellante allarifusione delle spese di lite.Contro la sentenza della corte territoriale il Fallimentocassazione articolato in quattro motivi.Numero registro generale 24422/2020Numero sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 20236/2026Data pubblicazione 16/06/2026UBI [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MauroPesce, congiuntamente [OSCURATO:PERSONA]Ascanio e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e gli Assicuratori dei Lloyd’s si sono difesi condistinti controricorsi.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], MauroPesce, congiuntamente [OSCURATO:PERSONA]Ascanio e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e gli Assicuratori dei Lloyd’s hannodepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo del ricorso principale denuncia«violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 218 legge fall.,1175, 1176, comma 2, 2393, 2394, 2476, 2055 e 2909 c.c. edagli artt. 115 e 116 c.p.c. in riferimento alle operazioni difinanziamento del 19.5.2006, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 14.4.2008».Il ricorrente contesta alla corte d’appello l’affermazioneche «Le operazioni contestate … non possono essere qualificatecome erogazione di credito».

Sostiene, inoltre, che le treoperazioni menzionate in rubrica sarebbero state riconosciutecome «rientranti nell’ambito di un abusivo ricorso al credito» giànella sentenza di primo grado, non impugnata dai convenuti e,quindi, da intendersi passata in giudicato in parte qua.1.1.

Il motivo è inammissibile, perché non si confronta conla ratio decidendi della sentenza impugnata.La corte territoriale ha rilevato che, secondo la stessaprospettazione del fallimento, «le operazioni di finanziamentoposte in essere dalla BPA sono consistite nella intervenutaNumero registro generale 24422/2020Numero sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 20236/2026Data pubblicazione 16/06/2026trasformazione, a beneficio del medesimo istituto, di creditichirografari in privilegiati, in quanto attraverso la concessionedi mutui ipotecari sono stati ripianati scoperti di conti accesianche presso la banca convenuta».

Quindi, poiché «le sommeerogate non sono state reimpiegate nell’attività di impresa», èstata rilevata l’assenza di una allegazione pertinente rispettoall’ipotesi che i finanziamenti avessero ritardato l’emersionedell’insolvenza e così provocato un peggioramento del dissesto.In altri termini, il giudice del merito ha rilevato che, nelladomanda del Fallimento, «viene totalmente trascurato il nessodi causalità, atteso che non viene illustrato e non emerge comela trasformazione del debito verso BPA da chirografario agarantito abbia favorito tale continuazione dell’attivitàd’impresa ed in quale misura abbia inciso, ad esempio,sull’aumento delle passività».Pertanto, ribadire, come fa il ricorrente, che si trattava dioperazioni di finanziamento e che la banca conosceva lo statodi insolvenza in cui già versava la società finanziata nullaaggiunge e nulla toglie alla necessità di allegare e provare fattiche possano dimostrare il nesso causale tra quelle operazioni eun danno patrimoniale subito dalla società finanziata (e dallamassa dei suoi creditori) e di quantificare quel danno in strettadipendenza con la dimostrazione del nesso causale.La corte territoriale ha altresì rilevato che il gravame «sipresenta carente di specificità».

Il che è del pari corretto, tantopiù se si considera che la domanda di risarcimento dei danni erastata proposta indistintamente nei confronti di una pluralità disoggetti, senza distinguere le rispettive posizioni, e senzaconsiderare che all’epoca dei comportamenti illeciti contestati laNumero registro generale 24422/2020Numero sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 20236/2026Data pubblicazione 16/06/2026debitrice era una società di capitali, mentre, al momento delfallimento, era stata trasformata in società di persone, conconseguente fallimento anche dei soci illimitatamenteresponsabili.Quanto poi al preteso giudicato sull’abusivo ricorso alcredito, che sarebbe scaturito dalla sentenza di primo grado, daun lato, non si comprende come un giudicato sfavorevole aiconvenuti potrebbe essere contenuto in una sentenza diintegrale rigetto delle domande dell’attore; dall’altro lato, anchetale giudicato non scalfirebbe la ratio decidendi della sentenzad’appello incentrata (non sulla negazione dell’abusivo ricorso alcredito, ma) sulla mancanza di allegazione e prova del nessocausale rispetto a un danno risarcibile.2.

Il secondo motivo denuncia «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., in relazione agli artt. 217, comma 1, n. 4, legge fall.,artt. 2476, 2394 e 2055 c.c. in riferimento all’esistenza eall’aumento di debiti tributari e previdenziali, all’aumento deidebiti in capo al fallimento del socio illimitatamente responsabileed al pagamento di € 135.000 ed all’aumento in negativo delpatrimonio netto di € 4.526.982».Si contesta alla corte territoriale di avere erroneamentecollegato alle tre operazioni di finanziamento anche la dedottaresponsabilità di amministratori e sindaci, in concorso con labanca, per l’esistenza e l’aumento dei debiti fiscali eprevidenziali.

Inoltre, si ribadisce che amministratori e sindacisarebbero anche responsabili per il pagamento alla banca di undebito di società terza e per l’aggravamento del passivo, nellaindicata misura di € 4.526.982.Numero registro generale 24422/2020Numero sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 20236/2026Data pubblicazione 16/06/20262.1.

Anche questo motivo è inammissibile, perché,nonostante la dichiarata intenzione di denunciare una violazionedi norme di diritto, si riduce a una censura all’accertamentonegativo del fatto, per di più del tutto generica nei suoicontenuti.Per quanto riguarda l’aggravamento del passivo, ilricorrente indica un importo, senza nulla aggiungere percontraddire la già rilevata carenza di allegazione e prova «circail concreto apporto causale delle condotte addebitate», che nellamotivazione della sentenza impugnata viene ripetutamentestigmatizzata.Quanto al pagamento di € 135.000, il giudice d’appello haevidenziato che, secondo le allegazioni dello stesso fallimento,con sentenza passata in giudicato, il mutuo ipotecario stipulatocon la banca da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era stato dichiaratosoggettivamente simulato, insieme alla vendita dell’immobileipotecato da parte della società poi fallita, sicché il debito erariferibile a quest’ultima (rimasta proprietaria dell’immobile eparte mutuataria nel contratto di mutuo) e non si era trattatodel pagamento di un debito altrui.Infine, anche l’allegazione del danno «derivantedall’esistenza e dall’aumento dei debiti tributari e previdenziali»soffre della medesima genericità rilevata, in termini generali,dalla corte marchigiana.

Basti dire che l’esistenza di debitifiscali, di per sé, è un fatto fisiologico (potendo semmai solo lesanzioni e gli interessi essere oggetto di responsabilità dellepersone preposte alla gestione e al controllo) e che non vengonoindicate le date e le modalità dell’insorgere dei debiti, comeNumero registro generale 24422/2020Numero sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 20236/2026Data pubblicazione 16/06/2026sarebbe stato necessario per attribuire a ciascuno le eventualisingole e personali responsabilità.3.

Il terzo motivo è rubricato «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., in relazione agli artt. 2497 e 2497-septies c.c. inrelazione all’attività di direzione e coordinamento esercitatadalla banca».La ricorrente si duole con questo motivo dell’accertamentonegativo dell’attività di eterodirezione della banca ai fini dellarichiesta affermazione della sua responsabilità ai sensi delledisposizioni indicate in rubrica.3.1.

Il motivo è inammissibile, essendo palese che vienechiesto alla Corte di cassazione un riesame del fatto e non uncontrollo sulla conformità al diritto della decisione assunta dalgiudice d’appello.

Quest’ultimo ha affermato che «la curatelaappellante non ha indicato alcuna attività di natura industriale ecommerciale cui abbia partecipato la banca appellata» e che«l’ingerenza della [OSCURATO:PERSONA] appellata avrebbe riguardatoessenzialmente la gestione dei flussi finanziari».La ricorrente sostiene, invece, che in particolare dalladeposizione di una testimone sarebbe «emerso ancor di più ilruolo di eterodirezione, finanziario e gestorio, svolto ai massimilivelli apicali e dirigenziali dalla BPA» e denuncia «L’omessavalutazione di tale rilevante riscontro probatorio» che avrebbe«inciso sulla formazione del convincimento del giudiced’appello».

Quella che viene conseguentemente indicata comeuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è, invece, altroche l’esito dell’insindacabile esercizio, da parte del giudice delNumero registro generale 24422/2020Numero sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 20236/2026Data pubblicazione 16/06/2026merito, del potere e dovere di prudentemente apprezzare ilmateriale istruttorio disponibile.4.

Infine, il quarto motivo censura «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., in relazione agli artt. 2407 e 1223 c.c. in punto di omessaindividuazione della responsabilità dei sindaci».4.1.

In realtà questo motivo non porta alcuna critica alladecisione impugnata, che, quanto alla specifica posizione deisindaci, ha ritenuto semplicemente la questione assorbita dallanegata sussistenza dei presupposti per una condanna alrisarcimento dei danni nei confronti di tutti gli appellati.Nemmeno il motivo di ricorso apporta, pertanto,specifiche ragioni di impugnazione in parte qua, limitandosi arichiamare gli argomenti spesi a sostegno dei motivi precedenti.5.

Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presentegiudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo con riferimento al valore della causa, indicato nelricorso in € 8.637.263,56.6.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente principale al pagamento, in favoredi [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del presente giudizio diNumero registro generale 24422/2020Numero sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 20236/2026Data pubblicazione 16/06/2026legittimità, liquidate in € 12.000 per compensi, oltre alle spesegenerali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;condanna la ricorrente principale al pagamento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità,liquidate in € 12.000 per compensi, oltre alle spese generali al15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;condanna la ricorrente principale al pagamento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate in € 12.000 per compensi, oltre alle spesegenerali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;condanna la ricorrente principale al pagamento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità,liquidate in € 12.000 per compensi, oltre alle spese generali al15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;condanna la ricorrente principale al pagamento, in favoresolidale di [OSCURATO:PERSONA]Ascanio e [OSCURATO:PERSONA], delle spese delpresente giudizio di legittimità, liquidate in € 12.000 percompensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsie agli accessori di legge;condanna la ricorrente principale al pagamento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate in € 12.000 per compensi, oltre alle spesegenerali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;condanna la ricorrente principale al pagamento, in favoredi Assicuratori dei Lloyd’s per i rischi dei certificati nn. 1768761,1768762 e 1815302, sindacato [OSCURATO:PERSONA] ServiceLtd, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in€ 12.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a €200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilNumero registro generale 24422/2020Numero sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 20236/2026Data pubblicazione 16/06/2026versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del12.5.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (e per essa ora l’incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), elettivamente domiciliata in Roma, viaDonatello n. 23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], FedericaCommisso e [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -Numero registro generale 24422/2020Numero sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 20236/2026Data pubblicazione 16/06/2026Gianni VIRGILI, elettivamente domiciliato in Roma, via GiulioCesare n. 23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -Raniero VIVIANI, elettivamente domiciliato in Roma, piazzadi [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gregoris, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –Mauro PESCE, elettivamente domiciliato in Roma, piazza diVilla Carpegna n. 43, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e VittorioRavot- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA]ASCANIO e Saverio FARINA, elettivamentedomiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti –Simone SAMPERNA, elettivamente domiciliato in Roma, viaMonte Zebio n. 7, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –Assicuratori dei Lloyd’s per i rischi dei certificati nn.1768761, 1768762 e 1815302, sindacato Arch EuropeInsurance [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viaOslavia n. 12, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cesareo, che lo rappresenta e difende- controricorrente -avverso la sentenza n. 598/2020 della Corte d’Appello diAncona, depositata il 22.6.2020;Numero registro generale 24422/2020Numero sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 20236/2026Data pubblicazione 16/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], nonché deitre soci illimitatamente responsabili (come indicati in epigrafe),convenne in giudizio davanti al Tribunale di Ancona, sezionespecializzata in materia di imprese, l’allora [OSCURATO:PERSONA] diAncona (poi incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]., a sua voltarecentemente incorporata in [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), GianniVirgili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ascanio, Saverioal risarcimento dei danni asseritamente provocati alla società –all’epoca costituita forma di società per azioni – mediante ilricorso abusivo al credito ed altre operazioni di mala gestiocompiute dagli amministratori ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]), non vigilate dai sindaci ([OSCURATO:PERSONA]Ascanio,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e alle quali la bancaavrebbe consapevolmente partecipato, fino al punto diassumere di fatto la direzione della gestione societaria.Instauratosi il contraddittorio, anche con la chiamata incausa dell’assicuratore della responsabilità professionale diRaniero Viviani, il tribunale rigettò tutte le domande delfallimento, che impugnò la sentenza danti alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA].Il giudice del gravame, nel rinnovato contraddittorio tratutte le parti, rigettò l’impugnazione e condannò l’appellante allarifusione delle spese di lite.Contro la sentenza della corte territoriale il Fallimentocassazione articolato in quattro motivi.Numero registro generale 24422/2020Numero sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 20236/2026Data pubblicazione 16/06/2026UBI [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MauroPesce, congiuntamente [OSCURATO:PERSONA]Ascanio e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e gli Assicuratori dei Lloyd’s si sono difesi condistinti controricorsi.Nel termine di legge anteriore alla data fissata per latrattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c., il ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], MauroPesce, congiuntamente [OSCURATO:PERSONA]Ascanio e [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e gli Assicuratori dei Lloyd’s hannodepositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia«violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 218 legge fall.,1175, 1176, comma 2, 2393, 2394, 2476, 2055 e 2909 c.c. edagli artt. 115 e 116 c.p.c. in riferimento alle operazioni difinanziamento del 19.5.2006, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 14.4.2008».Il ricorrente contesta alla corte d’appello l’affermazioneche «Le operazioni contestate … non possono essere qualificatecome erogazione di credito». Sostiene, inoltre, che le treoperazioni menzionate in rubrica sarebbero state riconosciutecome «rientranti nell’ambito di un abusivo ricorso al credito» giànella sentenza di primo grado, non impugnata dai convenuti e,quindi, da intendersi passata in giudicato in parte qua.1.1. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta conla ratio decidendi della sentenza impugnata.La corte territoriale ha rilevato che, secondo la stessaprospettazione del fallimento, «le operazioni di finanziamentoposte in essere dalla BPA sono consistite nella intervenutaNumero registro generale 24422/2020Numero sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 20236/2026Data pubblicazione 16/06/2026trasformazione, a beneficio del medesimo istituto, di creditichirografari in privilegiati, in quanto attraverso la concessionedi mutui ipotecari sono stati ripianati scoperti di conti accesianche presso la banca convenuta». Quindi, poiché «le sommeerogate non sono state reimpiegate nell’attività di impresa», èstata rilevata l’assenza di una allegazione pertinente rispettoall’ipotesi che i finanziamenti avessero ritardato l’emersionedell’insolvenza e così provocato un peggioramento del dissesto.In altri termini, il giudice del merito ha rilevato che, nelladomanda del Fallimento, «viene totalmente trascurato il nessodi causalità, atteso che non viene illustrato e non emerge comela trasformazione del debito verso BPA da chirografario agarantito abbia favorito tale continuazione dell’attivitàd’impresa ed in quale misura abbia inciso, ad esempio,sull’aumento delle passività».Pertanto, ribadire, come fa il ricorrente, che si trattava dioperazioni di finanziamento e che la banca conosceva lo statodi insolvenza in cui già versava la società finanziata nullaaggiunge e nulla toglie alla necessità di allegare e provare fattiche possano dimostrare il nesso causale tra quelle operazioni eun danno patrimoniale subito dalla società finanziata (e dallamassa dei suoi creditori) e di quantificare quel danno in strettadipendenza con la dimostrazione del nesso causale.La corte territoriale ha altresì rilevato che il gravame «sipresenta carente di specificità». Il che è del pari corretto, tantopiù se si considera che la domanda di risarcimento dei danni erastata proposta indistintamente nei confronti di una pluralità disoggetti, senza distinguere le rispettive posizioni, e senzaconsiderare che all’epoca dei comportamenti illeciti contestati laNumero registro generale 24422/2020Numero sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 20236/2026Data pubblicazione 16/06/2026debitrice era una società di capitali, mentre, al momento delfallimento, era stata trasformata in società di persone, conconseguente fallimento anche dei soci illimitatamenteresponsabili.Quanto poi al preteso giudicato sull’abusivo ricorso alcredito, che sarebbe scaturito dalla sentenza di primo grado, daun lato, non si comprende come un giudicato sfavorevole aiconvenuti potrebbe essere contenuto in una sentenza diintegrale rigetto delle domande dell’attore; dall’altro lato, anchetale giudicato non scalfirebbe la ratio decidendi della sentenzad’appello incentrata (non sulla negazione dell’abusivo ricorso alcredito, ma) sulla mancanza di allegazione e prova del nessocausale rispetto a un danno risarcibile.2. Il secondo motivo denuncia «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., in relazione agli artt. 217, comma 1, n. 4, legge fall.,artt. 2476, 2394 e 2055 c.c. in riferimento all’esistenza eall’aumento di debiti tributari e previdenziali, all’aumento deidebiti in capo al fallimento del socio illimitatamente responsabileed al pagamento di € 135.000 ed all’aumento in negativo delpatrimonio netto di € 4.526.982».Si contesta alla corte territoriale di avere erroneamentecollegato alle tre operazioni di finanziamento anche la dedottaresponsabilità di amministratori e sindaci, in concorso con labanca, per l’esistenza e l’aumento dei debiti fiscali eprevidenziali. Inoltre, si ribadisce che amministratori e sindacisarebbero anche responsabili per il pagamento alla banca di undebito di società terza e per l’aggravamento del passivo, nellaindicata misura di € 4.526.982.Numero registro generale 24422/2020Numero sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 20236/2026Data pubblicazione 16/06/20262.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché,nonostante la dichiarata intenzione di denunciare una violazionedi norme di diritto, si riduce a una censura all’accertamentonegativo del fatto, per di più del tutto generica nei suoicontenuti.Per quanto riguarda l’aggravamento del passivo, ilricorrente indica un importo, senza nulla aggiungere percontraddire la già rilevata carenza di allegazione e prova «circail concreto apporto causale delle condotte addebitate», che nellamotivazione della sentenza impugnata viene ripetutamentestigmatizzata.Quanto al pagamento di € 135.000, il giudice d’appello haevidenziato che, secondo le allegazioni dello stesso fallimento,con sentenza passata in giudicato, il mutuo ipotecario stipulatocon la banca da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era stato dichiaratosoggettivamente simulato, insieme alla vendita dell’immobileipotecato da parte della società poi fallita, sicché il debito erariferibile a quest’ultima (rimasta proprietaria dell’immobile eparte mutuataria nel contratto di mutuo) e non si era trattatodel pagamento di un debito altrui.Infine, anche l’allegazione del danno «derivantedall’esistenza e dall’aumento dei debiti tributari e previdenziali»soffre della medesima genericità rilevata, in termini generali,dalla corte marchigiana. Basti dire che l’esistenza di debitifiscali, di per sé, è un fatto fisiologico (potendo semmai solo lesanzioni e gli interessi essere oggetto di responsabilità dellepersone preposte alla gestione e al controllo) e che non vengonoindicate le date e le modalità dell’insorgere dei debiti, comeNumero registro generale 24422/2020Numero sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 20236/2026Data pubblicazione 16/06/2026sarebbe stato necessario per attribuire a ciascuno le eventualisingole e personali responsabilità.3. Il terzo motivo è rubricato «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., in relazione agli artt. 2497 e 2497-septies c.c. inrelazione all’attività di direzione e coordinamento esercitatadalla banca».La ricorrente si duole con questo motivo dell’accertamentonegativo dell’attività di eterodirezione della banca ai fini dellarichiesta affermazione della sua responsabilità ai sensi delledisposizioni indicate in rubrica.3.1. Il motivo è inammissibile, essendo palese che vienechiesto alla Corte di cassazione un riesame del fatto e non uncontrollo sulla conformità al diritto della decisione assunta dalgiudice d’appello. Quest’ultimo ha affermato che «la curatelaappellante non ha indicato alcuna attività di natura industriale ecommerciale cui abbia partecipato la banca appellata» e che«l’ingerenza della [OSCURATO:PERSONA] appellata avrebbe riguardatoessenzialmente la gestione dei flussi finanziari».La ricorrente sostiene, invece, che in particolare dalladeposizione di una testimone sarebbe «emerso ancor di più ilruolo di eterodirezione, finanziario e gestorio, svolto ai massimilivelli apicali e dirigenziali dalla BPA» e denuncia «L’omessavalutazione di tale rilevante riscontro probatorio» che avrebbe«inciso sulla formazione del convincimento del giudiced’appello». Quella che viene conseguentemente indicata comeuna violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è, invece, altroche l’esito dell’insindacabile esercizio, da parte del giudice delNumero registro generale 24422/2020Numero sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 20236/2026Data pubblicazione 16/06/2026merito, del potere e dovere di prudentemente apprezzare ilmateriale istruttorio disponibile.4. Infine, il quarto motivo censura «violazione e/o falsaapplicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., in relazione agli artt. 2407 e 1223 c.c. in punto di omessaindividuazione della responsabilità dei sindaci».4.1. In realtà questo motivo non porta alcuna critica alladecisione impugnata, che, quanto alla specifica posizione deisindaci, ha ritenuto semplicemente la questione assorbita dallanegata sussistenza dei presupposti per una condanna alrisarcimento dei danni nei confronti di tutti gli appellati.Nemmeno il motivo di ricorso apporta, pertanto,specifiche ragioni di impugnazione in parte qua, limitandosi arichiamare gli argomenti spesi a sostegno dei motivi precedenti.5. Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presentegiudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo con riferimento al valore della causa, indicato nelricorso in € 8.637.263,56.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente principale al pagamento, in favoredi [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del presente giudizio diNumero registro generale 24422/2020Numero sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 20236/2026Data pubblicazione 16/06/2026legittimità, liquidate in € 12.000 per compensi, oltre alle spesegenerali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;condanna la ricorrente principale al pagamento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità,liquidate in € 12.000 per compensi, oltre alle spese generali al15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;condanna la ricorrente principale al pagamento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate in € 12.000 per compensi, oltre alle spesegenerali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;condanna la ricorrente principale al pagamento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legittimità,liquidate in € 12.000 per compensi, oltre alle spese generali al15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;condanna la ricorrente principale al pagamento, in favoresolidale di [OSCURATO:PERSONA]Ascanio e [OSCURATO:PERSONA], delle spese delpresente giudizio di legittimità, liquidate in € 12.000 percompensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsie agli accessori di legge;condanna la ricorrente principale al pagamento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio dilegittimità, liquidate in € 12.000 per compensi, oltre alle spesegenerali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;condanna la ricorrente principale al pagamento, in favoredi Assicuratori dei Lloyd’s per i rischi dei certificati nn. 1768761,1768762 e 1815302, sindacato [OSCURATO:PERSONA] ServiceLtd, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in€ 12.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a €200 per esborsi e agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilNumero registro generale 24422/2020Numero sezionale 2083/2026Numero di raccolta generale 20236/2026Data pubblicazione 16/06/2026versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del12.5.2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 20236/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris