Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34482/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale dei predetti per il reato di furto aggravato in concorso; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza delle contestate aggravanti, sono manifestamente infondati, in quanto, da un lato, in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen., nel caso in cui sia rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce esposta in vendita all'interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della "res", che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione (Sez. 4, n. 2291 del 21/10/2025, dep. 2026, Ferente, Rv. 289265 - 01) e, dall'altro, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01); principi ai quali le conformi sentenze di merito hanno prestato motivata adesione; - [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta il diniego delle attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);- Rilevato che il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il diniego di applicazione di pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, a fronte di una specifica motivazione, che ha dato conto della prognosi negativa formulata a carico della predetta (Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450 - 01), rispetto alla quale le censure della ricorrente si limitano alla manifestazione di un mero dissenso; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA],°-., A i 2 5 SET 2026 Il DIRETTORI' AMMINISTRATIVO Ds A ndfrpjnj

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale è stata affermata la responsabilità penale dei predetti per il reato di furto aggravato in concorso; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza delle contestate aggravanti, sono manifestamente infondati, in quanto, da un lato, in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen., nel caso in cui sia rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce esposta in vendita all'interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della "res", che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione (Sez. 4, n. 2291 del 21/10/2025, dep. 2026, Ferente, Rv. 289265 - 01) e, dall'altro, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01); principi ai quali le conformi sentenze di merito hanno prestato motivata adesione; - [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], con i quali si contesta il diniego delle attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);- Rilevato che il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta il diniego di applicazione di pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, a fronte di una specifica motivazione, che ha dato conto della prognosi negativa formulata a carico della predetta (Sez. 5, n. 4530 del 27/11/2025, dep. 2026, D., Rv. 289450 - 01), rispetto alla quale le censure della ricorrente si limitano alla manifestazione di un mero dissenso; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.[OSCURATO:PERSONA],°-., A i 2 5 SET 2026 Il DIRETTORI' AMMINISTRATIVO Ds A ndfrpjnj
Sentenza Cassazione n. 34482/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris