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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10623/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 16778-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 149/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 19/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 16778 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2- Rg 167782018 Fatti e ragioni della decisione La CTR Piemonte, decidendo l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate e della riscossione avverso la decisione di primo grado che aveva annullato le intimazioni di pagamento e le cartelle presupposte Irpef,add reg,Iva 2006,2008,2009 e 2010 emesse a carco di [OSCURATO:PERSONA] , accoglieva il gravame .

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi nei confronti della CTR Piemonte chiedendo, fra l'altro, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6 c.10 d.l.n.119/2018.

L'Agenzia delle Entrate e della riscossione si è costituita con controricorso.

Il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n.16867/2019 alla stregua della disposizione suindicata.

In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020 va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi de l'art. 6 comma 6 D.L. n. 119/2018- cfr.fra le tante, Cass.37399/2021 P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio.

Roma 8.3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16778-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona Direttore pro tempore, ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 149/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 19/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 16778 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Rg 167782018 Fatti e ragioni della decisione La CTR Piemonte, decidendo l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate e della riscossione avverso la decisione di primo grado che aveva annullato le intimazioni di pagamento e le cartelle presupposte Irpef,add reg,Iva 2006,2008,2009 e 2010 emesse a carco di [OSCURATO:PERSONA] , accoglieva il gravame . Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi nei confronti della CTR Piemonte chiedendo, fra l'altro, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.6 c.10 d.l.n.119/2018. L'Agenzia delle Entrate e della riscossione si è costituita con controricorso. Il procedimento è stato sospeso con ordinanza di questa Corte n.16867/2019 alla stregua della disposizione suindicata. In mancanza di riassunzione del giudizio entro il 31.12.2020 va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi de l'art. 6 comma 6 D.L. n. 119/2018- cfr.fra le tante, Cass.37399/2021 P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio. Roma 8.3
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