Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 347/1989
ECLI:IT:COST:1989:347
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Nel corso di un giudizio proposto da un ex brigadiere dell'Arma
dei carabinieri e diretto a contestare l'asserito mancato
conseguimento del diritto a pensione per difetto dell'anzianità
minima di servizio effettivo, prescritta in 19 anni, 6 mesi e 1
giorno, la Corte dei conti, sezione IV giurisdizionale, con ordinanza
emessa il 2 dicembre 1987 (e pervenuta alla Corte costituzionale il
12 gennaio 1989), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 23 del regio decreto legge 16 ottobre 1919,
n. 1986 che, nel prevedere che il sottufficiale consegua il diritto a
pensione, con il compimento di un periodo di servizio effettivo di
almeno 15 anni, solo se riformato e non anche se dispensato
d'autorità per perdita del grado o a seguito di condanna penale, si
porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in relazione
all'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626 che tale
diritto invece riconosce agli ufficiali.
Ai fini della rilevanza, il giudice a quo precisa che il
ricorrente, già brigadiere dei carabinieri (come tale rientrante
nella categoria dei sottufficiali dell'esercito), è cessato dal
servizio in data 16 dicembre 1961, prima cioè dell'entrata in vigore
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, il cui articolo 52 ha parificato la posizione
di tutti i dipendenti cessati dal servizio per perdita del grado,
elevando indiscriminatamente l'anzianità minima per la pensione ad
anni 20. Ne deriva, ad avviso del giudice rimettente, che -
indipendentemente dagli artt. 254 (abrogativo di vecchie norme) e 256
(che dispone l'applicabilità delle nuove norme ai casi in corso di
trattazione) del medesimo testo unico - ove la norma denunciata fosse
riconosciuta incostituzionale, il ricorrente risulterebbe già
titolare, sin dal momento della sua cessazione dal servizio, del
diritto pensionistico acquisito ed intangibile.
Nel merito il giudice del rinvio richiama le sentenze di questa
Corte n. 144 del 1971, n. 255 del 1982, n. 236 del 1985 e n. 154 del
1987 che, con riguardo ad altre categorie di sottufficiali, hanno
dichiarato la illegittimità costituzionale di norme di contenuto
analogo.
Non si è costituita nel presente giudizio la parte privata, né
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. - La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 23 del regio decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1986 nella
parte in cui non prevede che il sottufficiale dell'esercito, rimosso
dal grado e cessato dal servizio per condanna penale, possa
conseguire il diritto a pensione al compimento di quindici anni di
effettivo servizio anziché dell'ordinario periodo di venti anni.
Ad avviso del giudice a quo tale limitazione prevista per i
sottufficiali è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in
relazione all'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626 che
invece riconosce il diritto a pensione agli ufficiali, dispensati dal
servizio di autorità, che abbiano maturato il più breve periodo di
servizio di quindici anni.
2. - La questione è fondata.
Come è già stato affermato da questa Corte (sentenze n. 236 del
1985, n. 255 del 1982 e n. 144 del 1971) in relazione ad analoghe
questioni, nelle quali era stato invocato come tertium comparationis
l'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, riguardante
gli ufficiali, non vi è dubbio che, raffrontando con questa norma
quella denunziata con l'ordinanza di rinvio, risulta una situazione
di disparità incompatibile con il parametro costituzionale invocato.
Al riguardo si è difatti rilevato (sentenza n. 144 del 1971 cit.)
che è privo di giustificazione il trattamento differenziato in
materia di pensione operato nei confronti di persone appartenenti
alle stesse forze armate "non avendo la differenza di grado alcuna
rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il
diritto a pensione".
Con riferimento poi all'avvenuta abrogazione di entrambe le norme
poste fra loro a raffronto per effetto dell'art. 254 del testo unico
approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, questa Corte ha in
più occasioni già avuto modo di affermare (sentenze n. 255 del 1982
cit., n. 77 del 1963 e n. 4 del 1959) la sindacabilità anche di
norme abrogate ogni qualvolta possa parlarsi di efficacia e di
applicazione della legge, indipendentemente dalla sua avvenuta
abrogazione, e ciò salvo che si tratti di fatti verificatisi
successivamente alla data in cui tale norma ha cessato di avere
vigore. Quest'ultima ipotesi non ricorre nel caso oggetto del
giudizio a quo, relativamente al quale i presupposti di fatto si
erano verificati completamente sotto l'imperio della disciplina
abrogata, il che, secondo quanto già affermato da questa Corte
(sentenza n. 255 del 1982), rende inoperante la retroattività
disposta dall'art. 256 del citato testo unico del 1973, che non può
incidere sui diritti quesiti.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 del regio
decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1986 (Stato giuridico ed economico
dei sottufficiali del regio esercito) nella parte in cui non prevede
il diritto a pensione dei sottufficiali dell'esercito che, avendo
un'anzianità di quindici anni di servizio, siano stati rimossi dal
grado e siano cessati dal servizio per condanna penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI