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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20866/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18369/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimain Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9 ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondogrado di Trento n. 6/2016 , depositata i l 11 gennaio 2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con processo verbale di constatazione d el 2 marzo 2009 l’Agenzia delle entrate di Trento concludeva una verifica fiscale generale per l’annualità 2005 nei confronti del ricorrente; il contenuto del processo verbale di constatazione costituisce l’integrale motivazione dell’avviso di accertamento n.

T2A01MU00419/2010 notificato in data 27 febbraio 2010.

Seguiva, in data 21 aprile 2010, la presentazione di istanza di accertamento con adesione, la cui procedura si è conclusa infruttuosamente.Con il citato avviso, si accertavano maggiori ricavi pari a euro 134.831 , applicando al costo del venduto di euro 42 7.438.66 un margine di contribuzione del 65%,riscontrato nelle aziende del settore.

Il ricorrente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento.

L'Agenzia delle entrate si costituivain giudizio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di primo grado di Trento , con sentenza n. 2/05/13, respingeva il ricorso.

2. – Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza n. 6/2016, depositata l’ 11 gennaio 2016 , ha rigettato l’appello.

3. –La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi.

L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. – In via preliminare va esaminata la questione assorbente relativa alla dichiarazione di rinuncia al ricorso , conseguente all’adesione del contribuente all’istanza di definizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 197 del 2022.

L'istanza di adesione reca anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima.

Trattasi di rinuncia rituale, conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. n. 10140/2020).

Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità.

2. - In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c.,poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l'Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass.n. 10198/2018).

Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità (originaria) o d'improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (Cass. n. 19071/2018; Cass. n. 23175/2015).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensa interamente le spese.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18369/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimain Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9 ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondogrado di Trento n. 6/2016 , depositata i l 11 gennaio 2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con processo verbale di constatazione d el 2 marzo 2009 l’Agenzia delle entrate di Trento concludeva una verifica fiscale generale per l’annualità 2005 nei confronti del ricorrente; il contenuto del processo verbale di constatazione costituisce l’integrale motivazione dell’avviso di accertamento n. T2A01MU00419/2010 notificato in data 27 febbraio 2010. Seguiva, in data 21 aprile 2010, la presentazione di istanza di accertamento con adesione, la cui procedura si è conclusa infruttuosamente.Con il citato avviso, si accertavano maggiori ricavi pari a euro 134.831 , applicando al costo del venduto di euro 42 7.438.66 un margine di contribuzione del 65%,riscontrato nelle aziende del settore. Il ricorrente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento. L'Agenzia delle entrate si costituivain giudizio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di primo grado di Trento , con sentenza n. 2/05/13, respingeva il ricorso. 2. – Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza n. 6/2016, depositata l’ 11 gennaio 2016 , ha rigettato l’appello. 3. –La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinquemotivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. – In via preliminare va esaminata la questione assorbente relativa alla dichiarazione di rinuncia al ricorso , conseguente all’adesione del contribuente all’istanza di definizione agevolata delle controversie di cui alla legge n. 197 del 2022. L'istanza di adesione reca anche l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima. Trattasi di rinuncia rituale, conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. n. 10140/2020). Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità. 2. - In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c.,poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l'Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass.n. 10198/2018). Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità (originaria) o d'improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (Cass. n. 19071/2018; Cass. n. 23175/2015). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensa interamente le spese. Così deciso in Roma, nella
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