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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 36504/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -LetteAsaggta-le-eefielesi-eft-i-efei-PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il G.i.p. del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere l'applicazione del regime della continuazione in relazione ai reati di cui a quattro sentenze di condanna in essa indicate.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Doilo, tramite il proprio difensore.

2.1. Col primo motivo di impugnazione si deduce violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa le ragioni poste a fondamento del diniego.

Lamenta la difesa che il Giudice dell'esecuzione ha omesso di valorizzare un dato inconfutabile, ossia che le associazioni (semplice, di stampo mafioso e finalizzata al narcotraffico) e i rispettivi reati-fine fossero riconducibili al medesimo disegno criminoso, all'identità dei partecipanti e allo stesso contesto spazio-temporale.

2.2. Col secondo motivo di ricorso viene lamentato vizio di motivazione per omessa pronuncia sulla domanda e per omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del reato continuato in relazione alle sentenze oggetto di condanna per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale imposta dal Tribunale di Ragusa il

28.6.02. Rileva il difensore che con memoria integrativa, depositata presso il Tribunale di Catania (Ufficio G.i.p.) il 9.11.20, il suddetto aveva chiesto, producendo i relativi titoli, l'applicazione del reato continuato in relazione a quattro sentenze aventi ad oggetto la condanna per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione di cui sopra e che sulla richiesta, ritualmente depositata e quindi facente parte del fascicolo del procedimento di esecuzione oggetto di trattazione, il Giudice dell'esecuzione non si è in alcun modo pronunciato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo, pregiudiziale e assorbente.

Invero, come rilevato dal ricorrente e verificato da questa Corte, in data 9.11.20 era presentata dalla difesa istanza integrativa dell'istanza introduttiva del presente procedimento esecutivo, ignorata dal provvedimento impugnato.

2. Il devato vizio motivazionale impone di procedere all'annullamento di detta ordinanza e di disporre il rinvio per nuovo giudizio, comprensivo anche dei reati di cui alle sentenze indicate nella sopra richiamata istanza integrativa, al G.i.p. del Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Catania.

Così deciso in Roma, 1'8 luglio 2021.

Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -LetteAsaggta-le-eefielesi-eft-i-efei-PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il G.i.p. del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere l'applicazione del regime della continuazione in relazione ai reati di cui a quattro sentenze di condanna in essa indicate. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione Doilo, tramite il proprio difensore. 2.1. Col primo motivo di impugnazione si deduce violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione circa le ragioni poste a fondamento del diniego. Lamenta la difesa che il Giudice dell'esecuzione ha omesso di valorizzare un dato inconfutabile, ossia che le associazioni (semplice, di stampo mafioso e finalizzata al narcotraffico) e i rispettivi reati-fine fossero riconducibili al medesimo disegno criminoso, all'identità dei partecipanti e allo stesso contesto spazio-temporale. 2.2. Col secondo motivo di ricorso viene lamentato vizio di motivazione per omessa pronuncia sulla domanda e per omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del reato continuato in relazione alle sentenze oggetto di condanna per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale imposta dal Tribunale di Ragusa il 28.6.02. Rileva il difensore che con memoria integrativa, depositata presso il Tribunale di Catania (Ufficio G.i.p.) il 9.11.20, il suddetto aveva chiesto, producendo i relativi titoli, l'applicazione del reato continuato in relazione a quattro sentenze aventi ad oggetto la condanna per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione di cui sopra e che sulla richiesta, ritualmente depositata e quindi facente parte del fascicolo del procedimento di esecuzione oggetto di trattazione, il Giudice dell'esecuzione non si è in alcun modo pronunciato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo, pregiudiziale e assorbente. Invero, come rilevato dal ricorrente e verificato da questa Corte, in data 9.11.20 era presentata dalla difesa istanza integrativa dell'istanza introduttiva del presente procedimento esecutivo, ignorata dal provvedimento impugnato. 2. Il devato vizio motivazionale impone di procedere all'annullamento di detta ordinanza e di disporre il rinvio per nuovo giudizio, comprensivo anche dei reati di cui alle sentenze indicate nella sopra richiamata istanza integrativa, al G.i.p. del Tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Catania. Così deciso in Roma, 1'8 luglio 2021. Il Consigliere estenso
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