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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05518/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2127/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ì il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 34 (C.F.: MNNMRA56T44B6021 ) , nella qualità di crede d i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/07/!949 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Canicattì (A G ), al [OSCURATO:PERSONA] n.99 , presso lo studio dell' A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, edelettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38; -ricorrente - contro Comune di Canicattì (C.F. e P/IVA: 00179660840), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., autorizzato a stare m giudizio con Avviso accertamento Ici – Nullità notificazione deliberazione resa in esito alla seduta n. 5 dell'8 febbraio 2017 della [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dif e so, per mandato in calce al controricorso,dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] VII n. 242 ([OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] in Grisafi); -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 2158 / 2 9 / 20 1 6 emessa d a l la CTR Sicilia in data 01/06/2016e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento avverso un avviso di accertamento relativo ad ICI per l’anno 2005, ritenendo preliminare ed assorbente il vizio di notificazione dell’atto rappresentato dalla mancata individuazione del soggetto notificatore.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. Sull’appello del Comune di Canicattì, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame e, per l’effetto, confermava l’avviso di accertamento impugnato, evidenziando che, per quanto il contribuente non avesse provato la mancanza di nomina del messo comunale, in ogni caso l’avvenuta proposizione del ricorso nei termini avrebbe sanato ogni irregolarità della notifica dell’atto impositivo, che quest’ultimo era adeguatamente motivato (indicando le particelle catastali sottoposte al tributo, la loro estensione, le tariffe applicate e le modalità di calcolo, nonché individuando le voci che complessivamente formavano la cifra finale richiesta), che non sussisteva alcuna difformità tra il documento (copia del ricorso) depositato e quello notificato e che l’appello risultava proposto nei termini di rito ed il contribuente si era regolarmente costituito anche in appello.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi.

Il Comune di Canicattì ha resistito con controricorso.In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Va preliminarmente evidenziato che la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa concernente un’altra sentenza della CTR Sicilia (la n. 991/04/2011) e, dunque, un altro ricorso, connotato da nove motivi (anziché, come nel caso di specie, da quattro) e da differenti questioni, ragion per cui della stessa non si terrà conto.

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il mancato deposito, a cura del Comune, della ricevuta di spedizione dell’atto di appello per raccomandata a mezzo del servizio postale determinava l’inammissibilità del gravame, non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato.

2.1. Preliminarmente il motivo si rivela, al pari dei successivi, ammissibile, ad onta di quanto eccepito dal resistente.

Invero, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anziché sotto il profilo dell'error in procedendo, di cui al n. 4 del citato art. 360 (Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 21/01/2013; Sez. 5, Ordinanza n. 23381 del 06/10/2017).

2.2. Ciò debitamente premesso, il motivo è infondato.

Nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, o l'avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario (cfr., di recente, Sez. 5, Sentenza n. 31879 del 27/10/2022).

In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione, il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l'inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell'appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza).

Non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione (e non dalla data di spedizione) della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario (Sez.

U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 24726 del 11/08/2022).

In definitiva, va ribadito il principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, nel procedimento di appello, ai sensi dell'art. 22, comma 1, quale richiamato dal successivo art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la rituale costituzione in giudizio del ricorrente, ancorata alla ricezione del ricorso da parte del resistente (Sez.

U, Sentenza n. 13452/2017, cit.), richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, dell'originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, sicché, in difetto, attenendo l'adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, né è sanabile per via della costituzione del convenuto (Sez. 5, Sentenza n. 7373 del 31/03/2011; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 16758 del 09/08/2016).

Tuttavia, le stesse Sezioni Unite hanno precisato che, nel processo tributario, in mancanza dell'avviso di ricevimento del plico nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario (nel qual caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione), la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza).

Orbene, nel caso di specie, mentre la sentenza di primo grado risulta pubblicata in data 2.12.2011, l’atto di appello proposto dal Comune di Canicattì risulta trasmesso a mezzo del servizio postale il 12.4.2012 al difensore del contribuente (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e da questi ricevuto il 17.4.2012 e, quindi, senz’altro,entro il termine di sei mesi per proporre impugnazione.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt.148, 156 e 160 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la notificazione dell’avviso di accertamento era stata effettuata da un soggetto (messo notificatore), di cui peraltro non erano state indicate le generalità e la cui sottoscrizione era illeggibile, privo del provvedimento di attribuzione dell’incarico da parte dell’organo competente, con conseguente inesistenza della notificazione che, per l’effetto, non era sanabile.

3.1. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697 6 c.c. e 115, 148, 156 e 160 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la CTR posto a suo carico l’onere di provare che il soggetto intervenuto fosse autorizzato a certificare la notifica e per non aver considerato che, in ogni caso, allorquando il contribuente si era costituito in giudizio, il potere di accertamento dell’ente comunale risultava già essere decaduto.

4. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili e, comunque, infondati.

In primo luogo, le doglianze non attingono la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, che si sostanzia nell’aver la CTR affermato che, anche in presenza di un provvedimento di nomina del messo comunale illegittimo, l’avvenuta proposizione del ricorso nei termini ritualmente indicati nell’avviso notificato aveva sanato ogni nullità della notifica dell’atto impositivo del Comune.

In ogni caso, in tema di notificazioni tributarie, la mancata adozione della delibera di nomina del messo comunale da parte della Giunta municipale, al pari della mancata approvazione prefettizia della sua nomina già prevista dall'art. 273 del R.d. n. 383 del 1934, ora abrogato, non è riconducibile ai casi di nullità specificamente indicati dall'art. 160 c.p.c. né ad altra previsione desumibile dai principi generali di cui agli art. 156 e 157 stesso codice, poiché la nomina del messo e la legittimazione ad eseguire la notificazione discende direttamente dalla legge (in particolare dall'art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972) - e, quindi, l'approvazione prefettizia va considerata un atto interno dell'iter procedimentale, avente funzione meramente ricognitiva e delibativa -, sicché ai fini della qualifica di messo comunale è sufficiente l'inquadramento, incontrovertibilmente accertato dal giudice di merito, nella pianta organica dell'amministrazione di appartenenza con quella specifica mansione (Sez. 5, Sentenza n. 29966 del 19/11/2019).

Del resto, l'approvazione prefettizia alla nomina del messo comunale non si pone più nel vigente ordinamento quale requisito di legittimazione del messo stesso, perchè tale forma di controllo, incompatibile con il nuovo assetto ordinamentale sugli enti locali desumibile dalla Costituzione e dalle relative norme attuative è venuta meno a seguito dell'abrogazione della norma che la prevedeva (l'art. 273 del r.d. n. 383 del 1934) ad opera dell'art. 64, primo comma, lett. c), legge 8 giugno 1990, n. 142, e tale abrogazione è stata ribadita dall'art. 274 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Sez. 5, Sentenza n. 27375 del 18/11/2008).

Senza tralasciare che la mancata approvazione prefettizia della nomina del messo comunale rappresenta una circostanza la cui prova grava, comunque, sulla parte che l'eccepisce (Sez. 5, Sentenza n. 16819 del 20/06/2008).

In ogni caso, la notificazione di un atto tributario effettuato dal messo comunale, il cui provvedimento di nomina sia illegittimo, non è inesistente ma è affetta da nullità, sanabile non solo a seguito di costituzione in giudizio della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova dell'avvenuta comunicazione dell'atto notificato (Sez. 5, Sentenza n. 27375 del18/11/2008).

Da ultimo, premesso che l’avviso di accertamento in oggetto risulta ricevuto dal dante causa [OSCURATO:PERSONA] (che lo ha sottoscritto) e dal messo notificatore “Cilia”, va ricordato che la nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identità dell'autore dell'atto.

Pertanto, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore - qualificatosi nell'atto come titolare di un pubblico ufficio (nella fattispecie, messocomunale) - aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale dimostrazione, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza)della notificazione (Sez. 5, Sentenza n. 16407 del 03/11/2003; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 7838 del 17/04/2015).

5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 l. n.241/1990 e 7 l. n. 212/2000, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR ritenuto che dall’avviso di accertamento impugnato non fosse possibile capire il percorso e le ragioni degli importi pretesi, avuto particolare riguardo alle sanzioni, agli interessi e alle aliquote applicate.

5.1. Il motivo èinammissibile.

Invero, fermo restando che la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere l’avviso di accertamento impugnato, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Del resto, avuto riguardo alla pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione, l’avviso di accertamento (o, in sua, assenza, la cartella di pagamento) deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può, peraltro, anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (cfr., in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022).

Ciò a tacer del fatto che il quantum in contestazione sarebbe limitato all’importo complessivo di euro 53,50.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte - rigetta i l ricorso ; - condanna l a ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2127/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ì il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente , alla [OSCURATO:PERSONA] n. 34 (C.F.: MNNMRA56T44B6021 ) , nella qualità di crede d i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/07/!949 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Canicattì (A G ), al [OSCURATO:PERSONA] n.99 , presso lo studio dell' A vv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, edelettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 38; -ricorrente - contro Comune di Canicattì (C.F. e P/IVA: 00179660840), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., autorizzato a stare m giudizio con Avviso accertamento Ici – Nullità notificazione deliberazione resa in esito alla seduta n. 5 dell'8 febbraio 2017 della [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dif e so, per mandato in calce al controricorso,dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] VII n. 242 ([OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] in Grisafi); -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 2158 / 2 9 / 20 1 6 emessa d a l la CTR Sicilia in data 01/06/2016e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento avverso un avviso di accertamento relativo ad ICI per l’anno 2005, ritenendo preliminare ed assorbente il vizio di notificazione dell’atto rappresentato dalla mancata individuazione del soggetto notificatore. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello del Comune di Canicattì, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il gravame e, per l’effetto, confermava l’avviso di accertamento impugnato, evidenziando che, per quanto il contribuente non avesse provato la mancanza di nomina del messo comunale, in ogni caso l’avvenuta proposizione del ricorso nei termini avrebbe sanato ogni irregolarità della notifica dell’atto impositivo, che quest’ultimo era adeguatamente motivato (indicando le particelle catastali sottoposte al tributo, la loro estensione, le tariffe applicate e le modalità di calcolo, nonché individuando le voci che complessivamente formavano la cifra finale richiesta), che non sussisteva alcuna difformità tra il documento (copia del ricorso) depositato e quello notificato e che l’appello risultava proposto nei termini di rito ed il contribuente si era regolarmente costituito anche in appello. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi. Il Comune di Canicattì ha resistito con controricorso.In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Va preliminarmente evidenziato che la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa concernente un’altra sentenza della CTR Sicilia (la n. 991/04/2011) e, dunque, un altro ricorso, connotato da nove motivi (anziché, come nel caso di specie, da quattro) e da differenti questioni, ragion per cui della stessa non si terrà conto. 2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che il mancato deposito, a cura del Comune, della ricevuta di spedizione dell’atto di appello per raccomandata a mezzo del servizio postale determinava l’inammissibilità del gravame, non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato. 2.1. Preliminarmente il motivo si rivela, al pari dei successivi, ammissibile, ad onta di quanto eccepito dal resistente. Invero, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anziché sotto il profilo dell'error in procedendo, di cui al n. 4 del citato art. 360 (Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 21/01/2013; Sez. 5, Ordinanza n. 23381 del 06/10/2017). 2.2. Ciò debitamente premesso, il motivo è infondato. Nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, o l'avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario (cfr., di recente, Sez. 5, Sentenza n. 31879 del 27/10/2022). In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione, il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l'inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell'appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza). Non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione (e non dalla data di spedizione) della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017; conf. Sez. 5, Sentenza n. 24726 del 11/08/2022). In definitiva, va ribadito il principio secondo cui, in tema di contenzioso tributario, nel procedimento di appello, ai sensi dell'art. 22, comma 1, quale richiamato dal successivo art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la rituale costituzione in giudizio del ricorrente, ancorata alla ricezione del ricorso da parte del resistente (Sez. U, Sentenza n. 13452/2017, cit.), richiede il deposito, entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, dell'originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, sicché, in difetto, attenendo l'adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, né è sanabile per via della costituzione del convenuto (Sez. 5, Sentenza n. 7373 del 31/03/2011; conf. Sez. 5, Sentenza n. 16758 del 09/08/2016). Tuttavia, le stesse Sezioni Unite hanno precisato che, nel processo tributario, in mancanza dell'avviso di ricevimento del plico nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario (nel qual caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione), la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell'appello), se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza). Orbene, nel caso di specie, mentre la sentenza di primo grado risulta pubblicata in data 2.12.2011, l’atto di appello proposto dal Comune di Canicattì risulta trasmesso a mezzo del servizio postale il 12.4.2012 al difensore del contribuente (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e da questi ricevuto il 17.4.2012 e, quindi, senz’altro,entro il termine di sei mesi per proporre impugnazione. 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt.148, 156 e 160 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR considerato che la notificazione dell’avviso di accertamento era stata effettuata da un soggetto (messo notificatore), di cui peraltro non erano state indicate le generalità e la cui sottoscrizione era illeggibile, privo del provvedimento di attribuzione dell’incarico da parte dell’organo competente, con conseguente inesistenza della notificazione che, per l’effetto, non era sanabile. 3.1. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697 6 c.c. e 115, 148, 156 e 160 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la CTR posto a suo carico l’onere di provare che il soggetto intervenuto fosse autorizzato a certificare la notifica e per non aver considerato che, in ogni caso, allorquando il contribuente si era costituito in giudizio, il potere di accertamento dell’ente comunale risultava già essere decaduto. 4. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili e, comunque, infondati. In primo luogo, le doglianze non attingono la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, che si sostanzia nell’aver la CTR affermato che, anche in presenza di un provvedimento di nomina del messo comunale illegittimo, l’avvenuta proposizione del ricorso nei termini ritualmente indicati nell’avviso notificato aveva sanato ogni nullità della notifica dell’atto impositivo del Comune. In ogni caso, in tema di notificazioni tributarie, la mancata adozione della delibera di nomina del messo comunale da parte della Giunta municipale, al pari della mancata approvazione prefettizia della sua nomina già prevista dall'art. 273 del R.d. n. 383 del 1934, ora abrogato, non è riconducibile ai casi di nullità specificamente indicati dall'art. 160 c.p.c. né ad altra previsione desumibile dai principi generali di cui agli art. 156 e 157 stesso codice, poiché la nomina del messo e la legittimazione ad eseguire la notificazione discende direttamente dalla legge (in particolare dall'art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972) - e, quindi, l'approvazione prefettizia va considerata un atto interno dell'iter procedimentale, avente funzione meramente ricognitiva e delibativa -, sicché ai fini della qualifica di messo comunale è sufficiente l'inquadramento, incontrovertibilmente accertato dal giudice di merito, nella pianta organica dell'amministrazione di appartenenza con quella specifica mansione (Sez. 5, Sentenza n. 29966 del 19/11/2019). Del resto, l'approvazione prefettizia alla nomina del messo comunale non si pone più nel vigente ordinamento quale requisito di legittimazione del messo stesso, perchè tale forma di controllo, incompatibile con il nuovo assetto ordinamentale sugli enti locali desumibile dalla Costituzione e dalle relative norme attuative è venuta meno a seguito dell'abrogazione della norma che la prevedeva (l'art. 273 del r.d. n. 383 del 1934) ad opera dell'art. 64, primo comma, lett. c), legge 8 giugno 1990, n. 142, e tale abrogazione è stata ribadita dall'art. 274 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Sez. 5, Sentenza n. 27375 del 18/11/2008). Senza tralasciare che la mancata approvazione prefettizia della nomina del messo comunale rappresenta una circostanza la cui prova grava, comunque, sulla parte che l'eccepisce (Sez. 5, Sentenza n. 16819 del 20/06/2008). In ogni caso, la notificazione di un atto tributario effettuato dal messo comunale, il cui provvedimento di nomina sia illegittimo, non è inesistente ma è affetta da nullità, sanabile non solo a seguito di costituzione in giudizio della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova dell'avvenuta comunicazione dell'atto notificato (Sez. 5, Sentenza n. 27375 del18/11/2008). Da ultimo, premesso che l’avviso di accertamento in oggetto risulta ricevuto dal dante causa [OSCURATO:PERSONA] (che lo ha sottoscritto) e dal messo notificatore “Cilia”, va ricordato che la nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario, senza che rilevi la soggettiva ignoranza di alcuni circa l'identità dell'autore dell'atto. Pertanto, nel caso di sottoscrizione illeggibile della relata di notificazione di un avviso di accertamento, spetta al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore - qualificatosi nell'atto come titolare di un pubblico ufficio (nella fattispecie, messocomunale) - aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale dimostrazione, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza)della notificazione (Sez. 5, Sentenza n. 16407 del 03/11/2003; conf. Sez. 5, Sentenza n. 7838 del 17/04/2015). 5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3 l. n.241/1990 e 7 l. n. 212/2000, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR ritenuto che dall’avviso di accertamento impugnato non fosse possibile capire il percorso e le ragioni degli importi pretesi, avuto particolare riguardo alle sanzioni, agli interessi e alle aliquote applicate. 5.1. Il motivo èinammissibile. Invero, fermo restando che la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere l’avviso di accertamento impugnato, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Del resto, avuto riguardo alla pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione, l’avviso di accertamento (o, in sua, assenza, la cartella di pagamento) deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può, peraltro, anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (cfr., in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 22281 del 14/07/2022). Ciò a tacer del fatto che il quantum in contestazione sarebbe limitato all’importo complessivo di euro 53,50. 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte - rigetta i l ricorso ; - condanna l a ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 500,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del rico
Sentenza Cassazione n. 05518/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris