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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 41257/2021

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35950-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FAVA P STEFANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2021 Asolone 8, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] LIUZZI, che li rappresenta e difende unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] DEL 227,0- [OSCURATO:PERSONA] e Lidia ADIA; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso la cancelleria di questa Corte, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] RAMONDINI; - controricorrenti - Avverso la sentenza n. 1419 /2018 della CORTE DI APPELLO di TORINO, depositata il 30/07/2018; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerate del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

In fatto e in diritto - letto l'atto di rinuncia al ricorso del 14 settembre 2021, recante adesione dei controricorrenti; - ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ; - ritenuto, altresì, che sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di tegittimità, ceirytè dA rirhiéen rn ngitinta delle parti; PQM La Corte dichiara estinto il giudizio, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerate della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 30 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] Il 2. 2...11.1...C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35950-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FAVA P STEFANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 2021 Asolone 8, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] LIUZZI, che li rappresenta e difende unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] DEL 227,0- [OSCURATO:PERSONA] e Lidia ADIA; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso la cancelleria di questa Corte, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] RAMONDINI; - controricorrenti - Avverso la sentenza n. 1419 /2018 della CORTE DI APPELLO di TORINO, depositata il 30/07/2018; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerate del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. In fatto e in diritto - letto l'atto di rinuncia al ricorso del 14 settembre 2021, recante adesione dei controricorrenti; - ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ; - ritenuto, altresì, che sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di tegittimità, ceirytè dA rirhiéen rn ngitinta delle parti; PQM La Corte dichiara estinto il giudizio, compensando integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerate della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 30 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] Il 2. 2...11.1...C
Sentenza Cassazione n. 41257/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris