CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27694/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 32601-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 2330/5/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 14/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. udito l'Avvocato; Ric. 2019 n. 32601 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- n. 32601/2019 (1414A1 RILEVATO che la s.r.l. "[OSCURATO:PERSONA]" propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Campania, sezione staccata di Salerno, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto ex art. 70 comma 3 d.lgs. n. 546 del 1992 per l'ottemperanza della precedente sentenza n. 134/05/2013, emessa dalla medesima CTR il 9 luglio 2013; secondo la sentenza impugnata, la precedente sentenza, di cui era stata chiesta l'ottemperanza, aveva annullato nella sua totalità la sentenza di primo grado, si che non c'era alcun spazio per disporne la chiesta ottemperanza; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la società ricorrente lamenta violazione artt. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 cod. proc. civ., in quanto nel giudizio di ottemperanza il giudice era investito di ogni potere necessario ad individuare ed adottare i provvedimenti esecutivi necessari nel caso concreto; il che era altresì doveroso ai sensi dell'art.112 cod. proc. civ., atteso che anche il ricorso in ottemperanza soggiaceva al principio dispositivo, secondo il quale il giudice doveva pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; pertanto il giudice era investito del potere-dovere di decidere circa l'attuazione del comando rimasto inevaso e di enucleare il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendone il reale significato e rendendolo pertanto effettivo; non erano quindi condivisibili le statuizioni della sentenza impugnata, in quanto la precedente sentenza della CTR, di cui era stata chiesta l'ottemperanza, i aveva accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate, disponendo l'annullamento della sentenza di primo grado solo con riferimento alle statuizioni relative ai crediti previdenziali, si che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che l'annullamento disposto dalla sentenza da ottemperare si riferisse all'intera sentenza di primo grado, in quanto il contenuto di una sentenza doveva essere desunto non solo dal dispositivo, ma dall'integrazione fra quest'ultimo e la motivazione, la quale pure conteneva l'esatta volontà del giudice; e, nella motivazione, la CTR aveva esclusivamente statuito in ordine al difetto di giurisdizione del giudice tributario circa le cartelle aventi ad oggetto crediti previdenziali, si che l'annullamento disposto nel dispositivo aveva ad oggetto esclusivamente tali ultime cartelle esattoriali; quindi la sentenza impugnata aveva omesso di precisare ed enucleare il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, di chiarirne il reale significato e di renderlo effettivo; che l'Agenzia delle entrate non si è costituita; che non è stata riscontrata l'evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 cod. proc. civ.; P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il pres