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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 23974/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 26/01/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'appello proposto avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari di Napoli aveva rigettato l'istanza di dissequestro dell'area di pertinenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dell'autocarro IVECO di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], sottoposti a sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 256, commi 1 e 2, del D. Igs. 152/2006.

2. Avverso tale ordinanza gli indagati propongono, tramite il difensore di fiducia, ricorso congiunto per cassazione; in particolare:

2.1. Con il primo motivo di ricorso lamentano l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ai sensi dell'articolo 606, lettera b), del codice di procedura penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'articolo 606, lettera e), del codice, nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha omesso di motivare sulle argomentazioni poste dalla difesa ed in particolare poiché ha fatto acriticamente propria la motivazione del GIP in relazione al rigetto dell'istanza di dissequestro senza alcun riferimento né alle parti in cui si riferisce al provvedimento del tribunale, né ai ragionamenti effettuati dal primo giudice cautelare; lamenta inoltre un grave vizio logico laddove il Tribunale non ha capito che l'area oggetto di sequestro non era quella in cui insisteva la società Rottami sud srl, bensì l'altro fondo che era già stato bonificato, ossia quello collegato alla [OSCURATO:PERSONA] srl; risulterebbe assente poi nella motivazione qualsiasi riferimento ai legami, presunti dal GIP, tra le suindicate società e la famiglia Ragosta, indiziata di legami con la criminalità organizzata;

2.2. Lamentano poi l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ai sensi dell'articolo 606, lettera b), del codice di procedura penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'articolo 606, lettera e), del codice, nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha ritenuto l'area oggetto di confisca nel caso in cui l'ipotesi accusatoria sia fondata, pur essendo i ricorrenti indagati per ipotesi di reato che non prevedono tale misura accessoria, ovverosia quelle previste dagli articoli 256 commi uno e due del decreto legislativo 152 del 2006;

2.3. Lamentano, infine, la violazione di legge in riferimento ai presunti legami criminali con la famiglia "Ragosta", da escludersi alla luce della documentazione prodotta. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi verranno trattati congiuntamente ponendo le medesime questioni processuali, salvo quanto precisato in narrativa.

Il ricorso è complessivamente inammissibile.

2. Con riferimento all'autocarro IVECO, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

Come correttamente indicato dal Tribunale del riesame, infatti, lo stesso risulta intestato alla [OSCURATO:PERSONA], unica legittimata a richiederne il dissequestro, e non ai ricorrenti o alle società dagli stessi amministrati.

3. Con riferimento ai motivi relativi ai lamentati vizi di motivazione, il ricorso è inammissibile in quanto, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge (articolo 325, comma 1, cod. proc. pen.).

E' consentito invero il ricorso per cassazione per quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01), come nel caso di mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez.

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonché, tra le più recenti, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore).

Motivazione «assente» è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi).

Motivazione «apparente», invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, [OSCURATO:PERSONA]), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314, secondo 2 cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto).

Tali ipotesi tuttavia non ricorrono nel caso di specie, avendo il Tribunale del riesame fatto esplicito riferimento, per relationem, alla motivazione di rigetto del GIP, di cui peraltro riportava un riassunto «anche alla luce di un'ulteriore sopralluogo effettuato dagli investigatori nell'area stessa, dove [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano sorpresi a continuare a svolgere attività illecite, tanto che in tale ultima occasione veniva sequestrato anche l'autocarro Iveco del quale, parimenti, il difensore chiedeva la restituzione (cfr. atti relativi all'intervento effettuato dalla PG in data 3 giugno 2022)», aggiungendo che «in relazione all'area in sequestro correttamente il GIP ha rigettato l'istanza di dissequestro osservando che, nonostante gli interventi dei verbalizzanti, l'attività illecita è proseguita, avvalorando in tal modo l'ipotesi accusatoria».

Tale motivazione, sufficiente e necessaria ai fini della valutazione sulla permanenza del periculum in mora, da un lato esclude qualsivoglia difetto relativo al lamentato vizio di motivazione per relazione, dall'altro rende del tutto ininfluente l'asserita mancanza di motivazione riferita ai rapporti tra gli odierni ricorrenti e la famiglia "Ragosta", neppure menzionata.

La Corte aggiunge che non coglie nel segno il ricorrente laddove evidenzia una mancanza di motivazione relativamente al punto della disgiunta proprietà dei due lotti di terreno, avendo in tutta evidenza ritenuto, i giudici del riesame, che la perdurante sussistenza del periculum in mora fosse pacificamente ricavabile dalla reiterazione della condotta, senza che possa venire in rilievo l'eventuale, parziale, bonifica di uno dei due terreni.

Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, l'eventuale omissione, o comunque criticità della motivazione, è rilevante solo allorché, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, Sentenza n. 46566del 21/02/2017, Rv. 271227 -01), circostanza non ravvisabile nel caso di specie.

4. Quanto alla lamentata violazione di legge lamentata nel primo motivo di ricorso, lo stesso appare difettare della necessaria specificità: in primo luogo in quanto non indica neppure quali sarebbero le disposizioni di legge violate; in secondo luogo, in quanto sembra riferire l'asserita mancanza di motivazione (o di autonoma valutazione, dal tenore non appare chiaro) sia alla violazione di legge che al vizio di motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2018, Onofri, n.m.: «la promiscua mescolanza dei motivi di ricorso, se cumulati e rubricati indistintamente, rende l'impugnazione assolutamente aspecifica»).

5. Quanto alla asserita violazione delle norme relative alla confisca, il motivo è manifestamente infondato oltre che inammissibile.

E' inammissibile, in quanto in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016).

La cognizione del Tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., dunque, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995).

La valutazione sulla confiscabilità del bene non era stata posta dagli odierni ricorrenti nell'atto di appello cautelare, ma è stata inserita obiter nella motivazione ad abundantiam sulla principale considerazione, relativa al perdurare della condotta illecita anche dopo il sequestro.

E' manifestamente infondato in quanto, ai sensi dell'articolo 240, primo comma, cod. pen., nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca (facoltativa) del c.d.

«strumento» del reato («cose che servirono o furono destinate a commettere il reato»), e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Non si ravvisa pertanto alcuna inesattezza nel provvedimento impugnato laddove afferma che «l'area in sequestro, in caso di accertamento del reato, è suscettibile di confisca» (si noti che il Tribunale non parla di confisca «obbligatoria», ma di mera «suscettibilità» di confisca), essendo tale area sicuramente inclusa tra i beni per i quali è possibile disporre la confisca ai sensi dell'articolo 240, primo comma, cod. pen. in esito al giudizio.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 26/01/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'appello proposto avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari di Napoli aveva rigettato l'istanza di dissequestro dell'area di pertinenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dell'autocarro IVECO di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], sottoposti a sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 256, commi 1 e 2, del D. Igs. 152/2006. 2. Avverso tale ordinanza gli indagati propongono, tramite il difensore di fiducia, ricorso congiunto per cassazione; in particolare: 2.1. Con il primo motivo di ricorso lamentano l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ai sensi dell'articolo 606, lettera b), del codice di procedura penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'articolo 606, lettera e), del codice, nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha omesso di motivare sulle argomentazioni poste dalla difesa ed in particolare poiché ha fatto acriticamente propria la motivazione del GIP in relazione al rigetto dell'istanza di dissequestro senza alcun riferimento né alle parti in cui si riferisce al provvedimento del tribunale, né ai ragionamenti effettuati dal primo giudice cautelare; lamenta inoltre un grave vizio logico laddove il Tribunale non ha capito che l'area oggetto di sequestro non era quella in cui insisteva la società Rottami sud srl, bensì l'altro fondo che era già stato bonificato, ossia quello collegato alla [OSCURATO:PERSONA] srl; risulterebbe assente poi nella motivazione qualsiasi riferimento ai legami, presunti dal GIP, tra le suindicate società e la famiglia Ragosta, indiziata di legami con la criminalità organizzata; 2.2. Lamentano poi l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ai sensi dell'articolo 606, lettera b), del codice di procedura penale nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'articolo 606, lettera e), del codice, nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha ritenuto l'area oggetto di confisca nel caso in cui l'ipotesi accusatoria sia fondata, pur essendo i ricorrenti indagati per ipotesi di reato che non prevedono tale misura accessoria, ovverosia quelle previste dagli articoli 256 commi uno e due del decreto legislativo 152 del 2006; 2.3. Lamentano, infine, la violazione di legge in riferimento ai presunti legami criminali con la famiglia "Ragosta", da escludersi alla luce della documentazione prodotta. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi verranno trattati congiuntamente ponendo le medesime questioni processuali, salvo quanto precisato in narrativa. Il ricorso è complessivamente inammissibile. 2. Con riferimento all'autocarro IVECO, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Come correttamente indicato dal Tribunale del riesame, infatti, lo stesso risulta intestato alla [OSCURATO:PERSONA], unica legittimata a richiederne il dissequestro, e non ai ricorrenti o alle società dagli stessi amministrati. 3. Con riferimento ai motivi relativi ai lamentati vizi di motivazione, il ricorso è inammissibile in quanto, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge (articolo 325, comma 1, cod. proc. pen.). E' consentito invero il ricorso per cassazione per quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01), come nel caso di mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonché, tra le più recenti, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore). Motivazione «assente» è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi). Motivazione «apparente», invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, [OSCURATO:PERSONA]), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314, secondo 2 cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). Tali ipotesi tuttavia non ricorrono nel caso di specie, avendo il Tribunale del riesame fatto esplicito riferimento, per relationem, alla motivazione di rigetto del GIP, di cui peraltro riportava un riassunto «anche alla luce di un'ulteriore sopralluogo effettuato dagli investigatori nell'area stessa, dove [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano sorpresi a continuare a svolgere attività illecite, tanto che in tale ultima occasione veniva sequestrato anche l'autocarro Iveco del quale, parimenti, il difensore chiedeva la restituzione (cfr. atti relativi all'intervento effettuato dalla PG in data 3 giugno 2022)», aggiungendo che «in relazione all'area in sequestro correttamente il GIP ha rigettato l'istanza di dissequestro osservando che, nonostante gli interventi dei verbalizzanti, l'attività illecita è proseguita, avvalorando in tal modo l'ipotesi accusatoria». Tale motivazione, sufficiente e necessaria ai fini della valutazione sulla permanenza del periculum in mora, da un lato esclude qualsivoglia difetto relativo al lamentato vizio di motivazione per relazione, dall'altro rende del tutto ininfluente l'asserita mancanza di motivazione riferita ai rapporti tra gli odierni ricorrenti e la famiglia "Ragosta", neppure menzionata. La Corte aggiunge che non coglie nel segno il ricorrente laddove evidenzia una mancanza di motivazione relativamente al punto della disgiunta proprietà dei due lotti di terreno, avendo in tutta evidenza ritenuto, i giudici del riesame, che la perdurante sussistenza del periculum in mora fosse pacificamente ricavabile dalla reiterazione della condotta, senza che possa venire in rilievo l'eventuale, parziale, bonifica di uno dei due terreni. Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, l'eventuale omissione, o comunque criticità della motivazione, è rilevante solo allorché, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, Sentenza n. 46566del 21/02/2017, Rv. 271227 -01), circostanza non ravvisabile nel caso di specie. 4. Quanto alla lamentata violazione di legge lamentata nel primo motivo di ricorso, lo stesso appare difettare della necessaria specificità: in primo luogo in quanto non indica neppure quali sarebbero le disposizioni di legge violate; in secondo luogo, in quanto sembra riferire l'asserita mancanza di motivazione (o di autonoma valutazione, dal tenore non appare chiaro) sia alla violazione di legge che al vizio di motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2018, Onofri, n.m.: «la promiscua mescolanza dei motivi di ricorso, se cumulati e rubricati indistintamente, rende l'impugnazione assolutamente aspecifica»). 5. Quanto alla asserita violazione delle norme relative alla confisca, il motivo è manifestamente infondato oltre che inammissibile. E' inammissibile, in quanto in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016). La cognizione del Tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., dunque, non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza genetica, non dovendo riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura, ma stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, fermo restando il dovere di revocare la misura al venir meno delle condizioni di sua applicabilità (Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995). La valutazione sulla confiscabilità del bene non era stata posta dagli odierni ricorrenti nell'atto di appello cautelare, ma è stata inserita obiter nella motivazione ad abundantiam sulla principale considerazione, relativa al perdurare della condotta illecita anche dopo il sequestro. E' manifestamente infondato in quanto, ai sensi dell'articolo 240, primo comma, cod. pen., nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca (facoltativa) del c.d. «strumento» del reato («cose che servirono o furono destinate a commettere il reato»), e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Non si ravvisa pertanto alcuna inesattezza nel provvedimento impugnato laddove afferma che «l'area in sequestro, in caso di accertamento del reato, è suscettibile di confisca» (si noti che il Tribunale non parla di confisca «obbligatoria», ma di mera «suscettibilità» di confisca), essendo tale area sicuramente inclusa tra i beni per i quali è possibile disporre la confisca ai sensi dell'articolo 240, primo comma, cod. pen. in esito al giudizio. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ric
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