CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19697/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 47- R.G.N. 43518/23 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. e avente ad oggetto l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, invero, che, la Corte d'appello, con motivazione congrua, esaustiva ed immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto non solo i precedenti penali del ricorrente ma anche le modalità del fatto, in ragione dell'assenza di qualsiasi giustificazione a riprova dell'intensità del dolo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile