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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2021

Cassazione n. 28128/2021

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uente Cron.22 (22 ORDINANZA Rep. sul ricorso 10022-2019 proposto da: Ud. 21/04/2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - intimati - avverso la sentenza n. 2418/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/10/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2418/18, del 19 ottobre 2018, della Corte di Appello di Firenze, che - rigettando il gravame da essa esperito contro la sentenza n. 338/12, del 3 aprile 2012, del Tribunale di Livorno - ha confermato la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., nei confronti della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dell'atto di compravendita immobiliare intervenuto il 13 febbraio 2006 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e l'odierna ricorrente, dall'altro.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che, dichiarato nel 2005 dal Tribunale di Livorno il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dalla contabilità della stessa, nel bilancio del 31 dicembre 2004, era emerso un credito di C 332.144,38, contabilizzato alla voce "crediti diversi" e, dunque, non riferibile ad alcun specifico soggetto debitore.

Deduce, altresì, che in data anteriore, per l'esattezza il 6 febbraio 2004, il già Presidente della società, [OSCURATO:PERSONA], nonché il già amministratore delegato della stessa, [OSCURATO:PERSONA], avevano costituito - ciascuno con il proprio coniuge, ovvero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - due fondi patrimoniali, nel quale confluivano i beni immobili di rispettiva proprietà.

Con successivi atti di disposizione, gli immobili "de quibus" formavano oggetto di alienazione in favore di terzi, ed in particolare - per quanto qui ancora di interesse - quello già appartenuto ai coniugi Antoni-Alderani, sito in [OSCURATO:PERSONA], frazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alla Rena n. 48, veniva trasferito, per il prezzo di C 300.000,00, alla società odierna ricorrente, giusta rogito del 13 febbraio 2006.

Per la declaratoria di simulazione ex art. 1414 cod. civ., ovvero di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. - anche - di tale atto, oltre che per la condanna al risarcimento dei danni a carico dell'Antoni, del Gini e del Marsili (i primi due nelle già ricordate qualità, l'ultimo quale ex consigliere di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]), agiva in giudizio la curatela, innanzi al Tribunale livornese.

Nella contumacia di tutti i convenuti, all'infuori della P.L.

Domus, l'adito giudicante, accolta anche la domanda risarcitoria della curatela, dichiarava - per quanto ancora qui interessa - l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ. della compravendita immobiliare in favore dell'odierna ricorrente, il cui gravame veniva respinto dal giudice di appello.

3. Avverso la sentenza della Corte fiorentina ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA], sulla base - come detto - di unico motivo.

3.1. Esso denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 2901, 2652, comma 1, n. 5), 2727, 2728 e 2729 cod. civ.

Evidenzia la ricorrente come la Corte territoriale - pur muovendo dal corretto presupposto secondo cui l'azione revocatoria, ove l'atto dispositivo a titolo oneroso oggetto della stessa sia successivo al sorgere del credito, è subordinata all'unica condizione della conoscenza, in capo al debitore, del carattere pregiudizievole dello stesso per le ragioni del creditore, nonché della sussistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo - abbia ritenuto di poter raggiungere la prova di tale duplice circostanza sulla base di elementi presuntivi.

In particolare, essi sono stati rinvenuti, in primo luogo, nella dichiarazione resa da [OSCURATO:SOCIETA], nel contratto rogitato il 13 febbraio 2006, di aver versato alla parte venditrice, antecedentemente al rogito, il prezzo di € 300.000,00, risultando, invece, solo alle date del 14 e del 28 febbraio l'addebito al passivo, su conto corrente bancario intestato alla società acquirente, di due assegni di € 100.000,00 ciascuno.

Inoltre, la sentenza impugnata ha attribuito rilievo alla menzione, sempre contenuta nel rogito, di due domande revocatorie già trascritte da terzi diversi dalla curatela, nonché alla circostanza della mancata volturazione, fino al 2009, della residenza anagrafica dei coniugi Antoni-Alderani, residenza sino ad allora conservata presso l'immobile alienato.

Assume la ricorrente che il ragionamento compiuto dalla Corte fiorentina non rispetterebbe l'art. 2729 cod. civ., non rispondendo a "criteri di elevata probabilità logica", censurandosi, in particolare, la scelta di "desumere, senza ulteriori elementi fattuali" in capo al terzo acquirente [OSCURATO:SOCIETA], con una "praesumptio de praesumpto", la "presunzione di mancato pagamento del prezzo dall'addebito di due assegni bancari fuori piazza", aventi "valuta successiva di circa dieci giorni dal rogito di compravendita", trattandosi, invece, di prassi "normale" che "un assegno bancario fuori piazza sia addebitato sul c/c di provenienza".

Lo stesso, poi, sarebbe a dirsi per "la presunzione della consapevolezza del pregiudizio alla società [OSCURATO:PERSONA]", tratta dalla "dichiarata conoscenza" di [OSCURATO:SOCIETA], nel rogito del 13 febbraio 2006, dell'esistenza di domande revocatorie trascritte da parte di diversi creditori", giacché "avvenuta sul contrario presupposto che non vi fossero altri creditori da quelli trascritti e che il prezzo di vendita (ampiamente superiore al debito trascritto) era destinato a procurare i creditori la liquidità" occorrente "per il pagamento dell'unicamente conosciuto" debito scaduto, "escluso da revocabilità ex art. 2901, comma 3, cod. civ.".

Errato, inoltre, sarebbe il riferimento alla mancata volturazione della residenza anagrafica, visto che l'indagine sullo stato soggettivo del terzo acquirente va compiuta con esclusivo riferimento al momento del compimento dell'atto dispositivo, senza che rilevi quanto successivamente accaduto.

Infine, ponendosi la compravendita del 13 febbraio 2006 in correlazione con il pregresso atto costitutivo del fondo patrimoniale (questo anteriore al sorgere del credito a garanzia del quale l'azione revocatoria è stata esperita), il curatore fallimentare avrebbe dovuto dimostrare - donde la violazione dell'art. 2967 cod. civ. - "la consapevolezza di ciascun avente causa successivo al primo delle condizioni di revocabilità sia del negozio originario che di quelli successivi", e ciò specie in considerazione del fatto che, avvenuta solo nel 2009 la trascrizione della domanda ex art. 2901 cod. civ., essa non poteva avere effetto nei riguardi di un terzo di buona fede, quale l'odierna ricorrente, in forza di quanto disposto dall'art. 2652, comma 1, n. 5), cod. civ.

4. Sono rimasti solo intimati la curatela fallimentare e gli altri soggetti indicati come litisconsorti necessari.

5. La ricorrente ha depositato memoria insistendo nelle proprie argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA]

6. Il ricorso va rigettato.

6.1. Invero, l'unico - articolato - motivo su cui è basato la presente impugnazione non è fondato.

6.1.1. Nel procedere al suo scrutinio occorre muovere dalla premessa secondo cui, in caso di esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, la prova della "conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore [...] può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 18 giugno 2019, n. 16221, Rv. 654318-02; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2016, n. 5618, Rv. 639362-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 dicembre 2014, n. 27546, Rv. 633992-01).

Occorre, dunque, valutare la congruità della motivazione con cui la Corte territoriale ha inteso dare conto del ragionamento presuntivo effettuato.

Infatti, al riguardo, è corretta la premessa da cui muove l'odierna ricorrente, ovvero che "qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, cod. pro. civ. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta" (Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2017, n. 19485, Rv. 645496-02; in senso sostanzialmente analogo pure Cass. Sez. 6-5, ord. 5 maggio 2017, n. 10973, Rv. 643968-01; nonché Cass. Sez. 3, sent. 26 giugno 2008, n. 17535, Rv. 603893-01 e Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 2007, n. 17457, non massimata sul punto).

6.1.2. Tanto premesso, deve rilevarsi che - diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente - il ragionamento presuntivo operato dalla Corte fiorentina non esibisce quei profili di incongruità, idonei a rivelare l'avvenuta falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.

Conduce a tale esito, innanzitutto, la constatazione che, nel caso in esame, l'atto di compravendita oggetto della revocatoria risulta - come più volte già sottolineato - successivo al sorgere del credito, ciò che esclude dai presupposti dell'azione ex art.2901 cod. civ. non solo la dolosa preordinazione tra le parti, ma pure la conoscenza dello "specifico credito" a garanzia del quale l'azione è stata proposta.

Difatti, in caso di compimento di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, "per costante giurisprudenza, ai fini della revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del debitore e non occorre la conoscenza dello specifico credito per cui si propone l'azione revocatoria" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 5 luglio 2013, n. 16825; nello stesso senso Cass. Sez. 1, sent. 20 marzo 2004 n. 5741; Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2000, n. 7262).

Da questo punto di vista, pertanto, proprio la consapevolezza, in capo all'acquirente [OSCURATO:SOCIETA] - come attestato dal rogito relativo al suo atto di acquisto - dell'avvenuta trascrizione di ben due domande revocatorie nei confronti degli alienanti, costituisce elemento giustificatamente apprezzato dalla sentenza impugnata quanto alla consapevolezza, in capo a detta società, del rischio di (ulteriore) diminuzione della garanzia patrimoniale che sarebbe potuto derivare dall'atto di disposizione in suo favore, considerato, come detto, che la società acquirente non doveva essere a conoscenza pure dello "specifico credito" vantato dalla società [OSCURATO:PERSONA], o meglio, per essa, dalla curatela fallimentare.

D'altra parte, il carattere pregiudizievole, per le ragioni del creditore, dell'acquisto compiuto da [OSCURATO:SOCIETA] risulta congruamente motivato dalla Corte fiorentina anche attraverso la valorizzazione della "dichiarazione palesemente inveritiera" circa il pagamento dell'intero prezzo di acquisto da parte dell'odierna ricorrente, giacché - al di là del rilievo sui cui tanto insiste il presente atto di impugnazione, ovvero l'esistenza di prassi commerciali che regolerebbero la negoziazione di assegni bancari "fuori piazza" - la circostanza che il prezzo di acquisto di C 300.000,00 non risulti essere stato corrisposto per l'intero dal [OSCURATO:SOCIETA] è confermata dallo stesso ricorso, il quale dà atto del versamento di due soli assegni di C 100.000,00. ciascuno.

Orbene, già la valorizzazione di tali circostanze risulta del tutto congrua ai fini della motivazione circa la ricorrenza del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, ciò che rende superfluo interrogarsi sul rilievo che la sentenza impugnata ha inteso attribuire pure al persistente mantenimento, fino al 2009, della residenza anagrafica, presso l'immobile acquistato da [OSCURATO:SOCIETA], da parte dei venditori, i coniugi Antoni-Alderani; circostanza, peraltro, dalla quale la Corte territoriale non ha tratto "tout court" la prova della consapevolezza, da parte dell'odierna ricorrente, del carattere pregiudizievole dell'atto poi oggetto di revocatoria, ma che ha utilizzato come elemento solo idoneo a corroborare la prova presuntiva già "aliunde" raggiunta.

Né, infine, il motivo di ricorso potrebbe accogliersi sulla base dell'argomento - pure utilizzato dalla ricorrente - secondo cui il curatore fallimentare, ai fini della prova del presupposto soggettivo dell'esperita azione revocatoria, riguardando essa un atto che si è inserito in una catena di atti dispositivi, avrebbe dovuto dimostrare "la consapevolezza di ciascun avente causa successivo al primo delle condizioni di revocabilità sia del negozio originario" (qui rappresentato dalla costituzione di un fondo patrimoniale, in data anteriore al sorgere del credito a garanzia del quale l'azione ex art. 2901 cod. civ. è stata esperita) "che di quelli successivi", ovvero, nel caso che occupa, l'alienazione a [OSCURATO:SOCIETA] del bene già costituito in fondo patrimoniale dai coniugi Antoni-Alderani.

Difatti, la giurisprudenza citata dalla ricorrente a supporto di tale tesi non è conferente, riguardando il differente caso in cui il primo atto dispositivo venga posto in essere dallo stesso fallito, e non, come nell'ipotesi che occupa, da un soggetto diverso da esso.

Il tutto, infine, non senza rammentare che in tema di revocatoria ordinaria "nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito" (tale è l'ipotesi prospettata dall'odierna ricorrente), "è sufficiente, ai fini della cd.

«scientia damni», la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo" (Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno 2015, n. 13343, Rv. 635807-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 1, ord. 2 aprile 2021, n. 9192, Rv. 661147-01).

7. Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio, essendo rimasti solo intimati i destinatari della notificazione del presente ricorso.

8. A carico della ricorrente sussiste l'obbligo di versare, se dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Cron.22 (22 ORDINANZA Rep. sul ricorso 10022-2019 proposto da: Ud. 21/04/2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - intimati - avverso la sentenza n. 2418/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/10/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 2418/18, del 19 ottobre 2018, della Corte di Appello di Firenze, che - rigettando il gravame da essa esperito contro la sentenza n. 338/12, del 3 aprile 2012, del Tribunale di Livorno - ha confermato la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., nei confronti della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dell'atto di compravendita immobiliare intervenuto il 13 febbraio 2006 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e l'odierna ricorrente, dall'altro. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che, dichiarato nel 2005 dal Tribunale di Livorno il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dalla contabilità della stessa, nel bilancio del 31 dicembre 2004, era emerso un credito di C 332.144,38, contabilizzato alla voce "crediti diversi" e, dunque, non riferibile ad alcun specifico soggetto debitore. Deduce, altresì, che in data anteriore, per l'esattezza il 6 febbraio 2004, il già Presidente della società, [OSCURATO:PERSONA], nonché il già amministratore delegato della stessa, [OSCURATO:PERSONA], avevano costituito - ciascuno con il proprio coniuge, ovvero [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - due fondi patrimoniali, nel quale confluivano i beni immobili di rispettiva proprietà. Con successivi atti di disposizione, gli immobili "de quibus" formavano oggetto di alienazione in favore di terzi, ed in particolare - per quanto qui ancora di interesse - quello già appartenuto ai coniugi Antoni-Alderani, sito in [OSCURATO:PERSONA], frazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alla Rena n. 48, veniva trasferito, per il prezzo di C 300.000,00, alla società odierna ricorrente, giusta rogito del 13 febbraio 2006. Per la declaratoria di simulazione ex art. 1414 cod. civ., ovvero di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. - anche - di tale atto, oltre che per la condanna al risarcimento dei danni a carico dell'Antoni, del Gini e del Marsili (i primi due nelle già ricordate qualità, l'ultimo quale ex consigliere di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]), agiva in giudizio la curatela, innanzi al Tribunale livornese. Nella contumacia di tutti i convenuti, all'infuori della P.L. Domus, l'adito giudicante, accolta anche la domanda risarcitoria della curatela, dichiarava - per quanto ancora qui interessa - l'inefficacia ex art. 2901 cod. civ. della compravendita immobiliare in favore dell'odierna ricorrente, il cui gravame veniva respinto dal giudice di appello. 3. Avverso la sentenza della Corte fiorentina ha proposto ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA], sulla base - come detto - di unico motivo. 3.1. Esso denuncia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. - violazione o falsa applicazione degli artt. 2901, 2652, comma 1, n. 5), 2727, 2728 e 2729 cod. civ. Evidenzia la ricorrente come la Corte territoriale - pur muovendo dal corretto presupposto secondo cui l'azione revocatoria, ove l'atto dispositivo a titolo oneroso oggetto della stessa sia successivo al sorgere del credito, è subordinata all'unica condizione della conoscenza, in capo al debitore, del carattere pregiudizievole dello stesso per le ragioni del creditore, nonché della sussistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo - abbia ritenuto di poter raggiungere la prova di tale duplice circostanza sulla base di elementi presuntivi. In particolare, essi sono stati rinvenuti, in primo luogo, nella dichiarazione resa da [OSCURATO:SOCIETA], nel contratto rogitato il 13 febbraio 2006, di aver versato alla parte venditrice, antecedentemente al rogito, il prezzo di € 300.000,00, risultando, invece, solo alle date del 14 e del 28 febbraio l'addebito al passivo, su conto corrente bancario intestato alla società acquirente, di due assegni di € 100.000,00 ciascuno. Inoltre, la sentenza impugnata ha attribuito rilievo alla menzione, sempre contenuta nel rogito, di due domande revocatorie già trascritte da terzi diversi dalla curatela, nonché alla circostanza della mancata volturazione, fino al 2009, della residenza anagrafica dei coniugi Antoni-Alderani, residenza sino ad allora conservata presso l'immobile alienato. Assume la ricorrente che il ragionamento compiuto dalla Corte fiorentina non rispetterebbe l'art. 2729 cod. civ., non rispondendo a "criteri di elevata probabilità logica", censurandosi, in particolare, la scelta di "desumere, senza ulteriori elementi fattuali" in capo al terzo acquirente [OSCURATO:SOCIETA], con una "praesumptio de praesumpto", la "presunzione di mancato pagamento del prezzo dall'addebito di due assegni bancari fuori piazza", aventi "valuta successiva di circa dieci giorni dal rogito di compravendita", trattandosi, invece, di prassi "normale" che "un assegno bancario fuori piazza sia addebitato sul c/c di provenienza". Lo stesso, poi, sarebbe a dirsi per "la presunzione della consapevolezza del pregiudizio alla società [OSCURATO:PERSONA]", tratta dalla "dichiarata conoscenza" di [OSCURATO:SOCIETA], nel rogito del 13 febbraio 2006, dell'esistenza di domande revocatorie trascritte da parte di diversi creditori", giacché "avvenuta sul contrario presupposto che non vi fossero altri creditori da quelli trascritti e che il prezzo di vendita (ampiamente superiore al debito trascritto) era destinato a procurare i creditori la liquidità" occorrente "per il pagamento dell'unicamente conosciuto" debito scaduto, "escluso da revocabilità ex art. 2901, comma 3, cod. civ.". Errato, inoltre, sarebbe il riferimento alla mancata volturazione della residenza anagrafica, visto che l'indagine sullo stato soggettivo del terzo acquirente va compiuta con esclusivo riferimento al momento del compimento dell'atto dispositivo, senza che rilevi quanto successivamente accaduto. Infine, ponendosi la compravendita del 13 febbraio 2006 in correlazione con il pregresso atto costitutivo del fondo patrimoniale (questo anteriore al sorgere del credito a garanzia del quale l'azione revocatoria è stata esperita), il curatore fallimentare avrebbe dovuto dimostrare - donde la violazione dell'art. 2967 cod. civ. - "la consapevolezza di ciascun avente causa successivo al primo delle condizioni di revocabilità sia del negozio originario che di quelli successivi", e ciò specie in considerazione del fatto che, avvenuta solo nel 2009 la trascrizione della domanda ex art. 2901 cod. civ., essa non poteva avere effetto nei riguardi di un terzo di buona fede, quale l'odierna ricorrente, in forza di quanto disposto dall'art. 2652, comma 1, n. 5), cod. civ. 4. Sono rimasti solo intimati la curatela fallimentare e gli altri soggetti indicati come litisconsorti necessari. 5. La ricorrente ha depositato memoria insistendo nelle proprie argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso va rigettato. 6.1. Invero, l'unico - articolato - motivo su cui è basato la presente impugnazione non è fondato. 6.1.1. Nel procedere al suo scrutinio occorre muovere dalla premessa secondo cui, in caso di esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, la prova della "conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore [...] può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 18 giugno 2019, n. 16221, Rv. 654318-02; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 22 marzo 2016, n. 5618, Rv. 639362-01; Cass. Sez. 3, sent. 30 dicembre 2014, n. 27546, Rv. 633992-01). Occorre, dunque, valutare la congruità della motivazione con cui la Corte territoriale ha inteso dare conto del ragionamento presuntivo effettuato. Infatti, al riguardo, è corretta la premessa da cui muove l'odierna ricorrente, ovvero che "qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, cod. pro. civ. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta" (Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2017, n. 19485, Rv. 645496-02; in senso sostanzialmente analogo pure Cass. Sez. 6-5, ord. 5 maggio 2017, n. 10973, Rv. 643968-01; nonché Cass. Sez. 3, sent. 26 giugno 2008, n. 17535, Rv. 603893-01 e Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 2007, n. 17457, non massimata sul punto). 6.1.2. Tanto premesso, deve rilevarsi che - diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente - il ragionamento presuntivo operato dalla Corte fiorentina non esibisce quei profili di incongruità, idonei a rivelare l'avvenuta falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. Conduce a tale esito, innanzitutto, la constatazione che, nel caso in esame, l'atto di compravendita oggetto della revocatoria risulta - come più volte già sottolineato - successivo al sorgere del credito, ciò che esclude dai presupposti dell'azione ex art.2901 cod. civ. non solo la dolosa preordinazione tra le parti, ma pure la conoscenza dello "specifico credito" a garanzia del quale l'azione è stata proposta. Difatti, in caso di compimento di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, "per costante giurisprudenza, ai fini della revocatoria ordinaria, è sufficiente la consapevolezza della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del debitore e non occorre la conoscenza dello specifico credito per cui si propone l'azione revocatoria" (così, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 5 luglio 2013, n. 16825; nello stesso senso Cass. Sez. 1, sent. 20 marzo 2004 n. 5741; Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2000, n. 7262). Da questo punto di vista, pertanto, proprio la consapevolezza, in capo all'acquirente [OSCURATO:SOCIETA] - come attestato dal rogito relativo al suo atto di acquisto - dell'avvenuta trascrizione di ben due domande revocatorie nei confronti degli alienanti, costituisce elemento giustificatamente apprezzato dalla sentenza impugnata quanto alla consapevolezza, in capo a detta società, del rischio di (ulteriore) diminuzione della garanzia patrimoniale che sarebbe potuto derivare dall'atto di disposizione in suo favore, considerato, come detto, che la società acquirente non doveva essere a conoscenza pure dello "specifico credito" vantato dalla società [OSCURATO:PERSONA], o meglio, per essa, dalla curatela fallimentare. D'altra parte, il carattere pregiudizievole, per le ragioni del creditore, dell'acquisto compiuto da [OSCURATO:SOCIETA] risulta congruamente motivato dalla Corte fiorentina anche attraverso la valorizzazione della "dichiarazione palesemente inveritiera" circa il pagamento dell'intero prezzo di acquisto da parte dell'odierna ricorrente, giacché - al di là del rilievo sui cui tanto insiste il presente atto di impugnazione, ovvero l'esistenza di prassi commerciali che regolerebbero la negoziazione di assegni bancari "fuori piazza" - la circostanza che il prezzo di acquisto di C 300.000,00 non risulti essere stato corrisposto per l'intero dal [OSCURATO:SOCIETA] è confermata dallo stesso ricorso, il quale dà atto del versamento di due soli assegni di C 100.000,00. ciascuno. Orbene, già la valorizzazione di tali circostanze risulta del tutto congrua ai fini della motivazione circa la ricorrenza del presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, ciò che rende superfluo interrogarsi sul rilievo che la sentenza impugnata ha inteso attribuire pure al persistente mantenimento, fino al 2009, della residenza anagrafica, presso l'immobile acquistato da [OSCURATO:SOCIETA], da parte dei venditori, i coniugi Antoni-Alderani; circostanza, peraltro, dalla quale la Corte territoriale non ha tratto "tout court" la prova della consapevolezza, da parte dell'odierna ricorrente, del carattere pregiudizievole dell'atto poi oggetto di revocatoria, ma che ha utilizzato come elemento solo idoneo a corroborare la prova presuntiva già "aliunde" raggiunta. Né, infine, il motivo di ricorso potrebbe accogliersi sulla base dell'argomento - pure utilizzato dalla ricorrente - secondo cui il curatore fallimentare, ai fini della prova del presupposto soggettivo dell'esperita azione revocatoria, riguardando essa un atto che si è inserito in una catena di atti dispositivi, avrebbe dovuto dimostrare "la consapevolezza di ciascun avente causa successivo al primo delle condizioni di revocabilità sia del negozio originario" (qui rappresentato dalla costituzione di un fondo patrimoniale, in data anteriore al sorgere del credito a garanzia del quale l'azione ex art. 2901 cod. civ. è stata esperita) "che di quelli successivi", ovvero, nel caso che occupa, l'alienazione a [OSCURATO:SOCIETA] del bene già costituito in fondo patrimoniale dai coniugi Antoni-Alderani. Difatti, la giurisprudenza citata dalla ricorrente a supporto di tale tesi non è conferente, riguardando il differente caso in cui il primo atto dispositivo venga posto in essere dallo stesso fallito, e non, come nell'ipotesi che occupa, da un soggetto diverso da esso. Il tutto, infine, non senza rammentare che in tema di revocatoria ordinaria "nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all'assunzione del debito" (tale è l'ipotesi prospettata dall'odierna ricorrente), "è sufficiente, ai fini della cd. «scientia damni», la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo" (Cass. Sez. 3, sent. 30 giugno 2015, n. 13343, Rv. 635807-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 1, ord. 2 aprile 2021, n. 9192, Rv. 661147-01). 7. Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio, essendo rimasti solo intimati i destinatari della notificazione del presente ricorso. 8. A carico della ricorrente sussiste l'obbligo di versare, se dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pa
Sentenza Cassazione n. 28128/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris