CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 17127/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI SALERNOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se/4e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede ii dibattimento dal Tribunale di Salerno all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato di cui agli artt. 624, 625, c:omma 1, n. 2 cod. pen. per essersi impossessata di energia elettrica tramite allaccio abusivo alla rete di distribuzione, avvalendosi di mezzo fraudolento. Nella ordinanza suddetta il giudice aveva rigettato la richiesta del P.M. di elevare contestazione suppletiva, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 ccd. pen., per avere l'imputata commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio. L'ordinanza, lamenta il P.M., è affetta da abnormità strutturale, ponendosi al di fuori dell'ordinamento processuale per singolarità e stranezza. Il giudice, così provvedendo, ha paralizzato illegittimamente l'esercizio dell'azione penale, esorbitando dai suoi poteri. Ha inoltre influito sugli sviluppi del processo, conclusosi con sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputata per difetto di querela. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si addice la categoria degli atti abnormi all'ordinanza impugnata. Invero, sebbene il contenuto del provvedimento sia erroneo e illegittimo, per le ragioni che saranno di seguito illustrate, esso non ha prodotto la stasi del procedimento, essendo il giudice pervenuto a decisione con sentenza; neppure può validamente sostenersi che l'ordinanza sia stata assunta in carenza di potere. Tenuto conto della tradizionale distinzione fra abnormità strutturale e abnormità funzionale, si osserva come l'abnormità strutturale. vada limitata ai soli casi di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento attivato in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e, quindi, assolutamente al di fuori dei casi consentiti. L'abnormità funzionale è invece riscontrabile nei casi di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo (sulla nozione di abnormità struttura e funzionale, si veda, tra le tante, Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni, Rv. 262275:"L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo"). Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi su questioni analoghe a quella prospettata nella fattispecie in esame, escludendo, sulla base delle nozioni appena richiamate, che ricorra una ipotesi di abnormità del provvedimento del giudice ove questi non consenta al P.M. di elevare contestazione suppletiva (cfr. Sez. 2, n. 9039 del 17/01/2023, PM c/Palurnbo, Rv. 284289:11 provvedimento con cui, in dibattimento, sia negata al pubblico ministero la facoltà di modificare o integrare l'imputazione, pur se erroneo, non è affetto da abnormità nel caso in cui il giudice provveda sull'imputazione originaria con sentenza, che sarà impugnabile con appello o con ricorso "per saitum", essendo, invece, abnorme, e come tale ricorribile per cassazione, nel caso in cui disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero"). Nella pronuncia da ultimo citata si è condivisibilmente osservato che, in tema di provvedimento del giudice del dibattimento che neghi la modifica dell'imputazione ad opera del pubblico ministero possono verificarsi due distinte ipotesi a seconda che il giudice provveda con sentenza sull'imputazione originaria ovvero disponga la restituzione degli atti al P.M.. Nel primo caso deve escludersi la sussistenza dell'abnormità dell'atto posto che alcuna stasi processuale si verifica; invero, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara irricevibile la contesi:azione suppletiva effettuata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., per quanto erroneo (essendo il pubblico ministero "dominus" dell'azione penale ed il giudice conseguentemente carente del potere di sindacato preventivo in materia) non può tuttavia qualificarsi come abnorme e, dunque, non è immediatamente impugnabile con il ricorso per cassazione. La situazione processuale che ne deriva, non è definibile in termini di stasi o stallo del processo, in quanto, la sentenza emessa all'esito del dibattimento può essere utilmente impugnata dalla parte pubblica per l'omessa pronuncia sulla nuova contestazione derivata dalla contestazione suppletiva (Sez. 2, n. 5180 del 05/11/1999, Rv. 215184 - 01). La suddetta conclusione appare conforme al chiaro dettato della legge che, all'art.586 cod.proc.pen., stablisce che "quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse... nel corso del dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza". In tal caso può dedursi l'illegittimità del provvedimento che definisce il giudizio in connessione con la nullità dell'ordinanza non ammissiva della modifica dell'imputazione. 3. Pertanto, pur dovendo ribadirsi, in conformità con l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, che il giudice non possa esercitare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione suppletiva di un'aggravante (cfr. Sez. 3, n. 29877 del 15/12/2017, dep. 2018, Rv. 273688: "In tema di nuove contestazioni in dibattimento, il giudice non può esercitare alcun sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione del fatto diverso da come è descritto nel decreto che dispone li giudizio o del reato concorrente o della circostanza aggravante non menzionati in tale decreto, proposta dal pubblico ministero ai sensi degli artt. 516 e 517 cod. proc. peri., dovendo invece provvedere sul capo d'imputazione come modificato, stabilendo se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen."), ove, come nel presente caso, si pervenga a sentenza, il P.M. sarà tenuto ad impugnare quest'ultima, facendo in tal modo valere l'illegittimità dell'ordinanza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ri