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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 14440/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21265-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchécontro ANSA - [OSCURATO:PERSONA].

COOP.; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 286/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/01/2019 R.G.N. 3785/2013; [OSCURATO:PERSONA] del processo R.G.N.21265/2019 Cron.

Rep.

Ud.13/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato che tra il predetto e la società Ansa – [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. si è svolto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 17 maggio 2004; ha riconosciuto il diritto del lavoratore alla qualifica di corrispondente, ai sensi dell’art. 12 c.n.l.g. ed ha condannato la società all’immediato ripristino del rapporto, al pagamentodelle differenze retributive maturate dal 17.5.2004 al 31.5.2010 e al risarcimento del danno pari alle retribuzioni dalla messa in mora fino alla pronuncia della sentenza d’appello.

2. La Corte territoriale ha premesso che il Longoni il 17.5.2004 ha sottoscritto con l’Ansa un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato con cui ha assunto l’incarico di fornire “alla società segnalazioni e/o informazioni su avvenimenti che si svolgono a Monza e in Brianza” e che il rapporto è cessato su iniziativa della società in data 31.12.2010.

Ha accertato, in base agli elementi istruttori raccolti, che nel corso degli anni il giornalista ha fornito alla società unna grandissima mole di notizie e articoli sugli argomenti più disparati, relativi alla zona di competenza (secondo i dati forniti dalla società, n. 2940 notizie utili, con una media complessiva di 37 notizie mensili); che egli era l’unico corrispondente Ansa da Monza e dalla Brianza; che almeno il 50% dei servizi è stato realizzato su richiesta dell’Agenzia, che spesso dava disposizioni sulle modalità di realizzazione del servizio, indicando chi intervistare o quali aspetti del problema approfondire e che talvolta l’Agenzia gli affiancava un redattore della sede di Milano; che l’Agenzia poteva contare sulla costante disponibilità del collaboratore che, secondo il contratto, aveva l’obbligo di comunicare eventuali impedimenti con congruo preavviso.

3. Per la cassazione della sentenza l’Ansa – [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con un motivo nonché ricorso incidentale condizionato.

La società ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Considerato che:

5. Preliminarmente, si dà atto che la società Ansa –[OSCURATO:PERSONA] soc. coop ha depositato atto di rinuncia al ricorso e i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno rinunciato al ricorso incidentale.

Le rinunce sono state reciprocamente accettate.

6. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alle rinunce.

7. Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da ciascuno proposta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21265-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonchécontro ANSA - [OSCURATO:PERSONA]. COOP.; -ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 286/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/01/2019 R.G.N. 3785/2013; [OSCURATO:PERSONA] del processo R.G.N.21265/2019 Cron. Rep. Ud.13/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato che tra il predetto e la società Ansa – [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. si è svolto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dal 17 maggio 2004; ha riconosciuto il diritto del lavoratore alla qualifica di corrispondente, ai sensi dell’art. 12 c.n.l.g. ed ha condannato la società all’immediato ripristino del rapporto, al pagamentodelle differenze retributive maturate dal 17.5.2004 al 31.5.2010 e al risarcimento del danno pari alle retribuzioni dalla messa in mora fino alla pronuncia della sentenza d’appello. 2. La Corte territoriale ha premesso che il Longoni il 17.5.2004 ha sottoscritto con l’Ansa un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato con cui ha assunto l’incarico di fornire “alla società segnalazioni e/o informazioni su avvenimenti che si svolgono a Monza e in Brianza” e che il rapporto è cessato su iniziativa della società in data 31.12.2010. Ha accertato, in base agli elementi istruttori raccolti, che nel corso degli anni il giornalista ha fornito alla società unna grandissima mole di notizie e articoli sugli argomenti più disparati, relativi alla zona di competenza (secondo i dati forniti dalla società, n. 2940 notizie utili, con una media complessiva di 37 notizie mensili); che egli era l’unico corrispondente Ansa da Monza e dalla Brianza; che almeno il 50% dei servizi è stato realizzato su richiesta dell’Agenzia, che spesso dava disposizioni sulle modalità di realizzazione del servizio, indicando chi intervistare o quali aspetti del problema approfondire e che talvolta l’Agenzia gli affiancava un redattore della sede di Milano; che l’Agenzia poteva contare sulla costante disponibilità del collaboratore che, secondo il contratto, aveva l’obbligo di comunicare eventuali impedimenti con congruo preavviso. 3. Per la cassazione della sentenza l’Ansa – [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ricorso incidentale con un motivo nonché ricorso incidentale condizionato. La società ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 5. Preliminarmente, si dà atto che la società Ansa –[OSCURATO:PERSONA] soc. coop ha depositato atto di rinuncia al ricorso e i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], hanno rinunciato al ricorso incidentale. Le rinunce sono state reciprocamente accettate. 6. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alle rinunce. 7. Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da ciascuno proposta