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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 ottobre 2025

Cassazione n. 29922/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3119-2025 r.g. propostoda: Avv. [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), del foro di Milano, pec: [OSCURATO:EMAIL], rappresentato e difeso in proprio, ex art. 86 c.p.c., nonché, anche in via disgiunta, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e- mail: [OSCURATO:EMAIL] , pec: [OSCURATO:EMAIL] del Foro di Roma, presso lo studio del qualein [OSCURATO:PERSONA], 15 - 00197 Roma, è domiciliato, come da procura in atti. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, codice fiscale e n. d’iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] di Milano 00864660154 e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante geom. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA].O.[OSCURATO:PERSONA] e nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Avv. [OSCURATO:PERSONA],entrambe rappresentate e difese, in forza di procure speciali in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano. -controricorrenti - e altresì contro Procedura di Liquidazione del patrimonioprof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL], in persona del liquidatoredott. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65H23 E507X). - intimat a - avverso la sentenza n. 3326/2024 pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 6 dicembre 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato alla procedura di liquidazione del Patrimonio avv. [OSCURATO:PERSONA], a Tre G e a Mael (quale società incorporante [OSCURATO:PERSONA]), l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedevaal Tribunale di Milano di: (i) accertare e dichiarare la nullità degli atti compiuti nel corso della procedura competitiva per la vendita da parte della procedura di liquidazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA].) della partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA].;(ii) di accertare e dichia rare la nullità degli atti compiuti nel corso della procedura competitiva per la vendita da parte della procedura di liquidazione in favore di Tre G (ora PIL) dell’immobile sito in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 20;(iii) accertare e dichiarare la nullità ex art. 2929 c.c. degli atti compiuti dal giudice designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], e dal liquidatore, dott. [OSCURATO:PERSONA], - anche in asserita collusione con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché con i legali rappresentanti delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e Tre G [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., intervenute nella s econda p rocedura c ompetitiva - e nello specifico: (a) dell’istanza del 10 novembre 2020 con la quale il liquidatore della procedura, dott. [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto al g iudice designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], di ordinare la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sull’immobile, ivi comprese quelle derivanti dal verbale di separazione consensuale tra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la ex coniuge Novella; (b) del relativo decreto autorizzativo emesso dal giudice designato in data 13 novembre 2020; (iv) riconoscere e dichiarare l’ex moglie, Novella, titolare dell’asserito diritto di godimento derivante dal citato verbale di separazione.

A fondamento delle domande, l’attore deduceva : - l’esistenza di presunti favori al Gervasoni,aventi alla radice un accordo tra il giudice designato dott. [OSCURATO:PERSONA] e il liquidatore giudiziale, dott. [OSCURATO:PERSONA]; -l’esistenza in capo alla Novella di un presunto diritto di godimento su una parte dell’immobile, derivante da un verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Milano in data 10 luglio 2017 e asseritamente opponibile alla procedura.

Tale asserita “collusione” avrebbe comportato la nullità della vendita della partecipazione da parte della procedura in favore di Leonessa, nonché la nullità della vendita dell’immobile da parte della procedura in favore della Tre G, mentre il presunto diritto di godimento della Novella - asseritamente opponibile alla procedura - avrebbe reso illegittimo l’ordine di cancellazione delle formalità gravanti sull’immobile emesso dal giudice designato con il decreto del 13 novembre 2020.

2. Nella resistenza della Mael, quale società incorporante di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di fusione, il Tribunale di Milano, con la sentenza datata 11 gennaio 2024 e di cui al n. 357/2024,rigettava le pretese attoree.

3. Avverso la sentenza proponeva appello l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato, infine,inammissibile il gravame.

La Corte territoriale ha osservato e rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) era fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 cod. proc. civ.; (ii) infatti, nel caso di specie non risultavapossibile enucleare dalla narrativa dell'atto di impugnazione specifiche ragioni di doglianza al percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di prime cure; (iii) l'appellante si era solo limitato ad affermare l’erroneità della sentenza appellata, senza tuttavia indicare in modo specifico gli elementi e gli argomenti idonei a confutare i passaggi motivazionali della decisione assunta dal giudice di prime cure; (iv) più in particolare, l'appellante si era limitatoa ripetere, in modo tautologico, le proprie tesi con argomentazioni irrilevanti e generiche rispetto ai passaggi motivazionalidella sentenza di primo grado, che erano dunque rimasti privi di specifica confutazione ; (v) più nello specifico, l’appellante: - non aveva confutato l’assunto del Tribunale secondo cui vi era carenza di legittimazione attiva del Tabellini in relazione alla domanda relativa all’affermazione del diritto di godimento della Novella, in quanto lo stesso non erané si era affermato titolare del diritto di godimento , che nella sua prospettazione spettava invecealla Novella e a tutela del quale avevaproposto la domanda, essendosi l’appellante limitato a sostenere la sussistenza di unsuo “legittimo e rilevante interesse” ; - non aveva fornito argomentazioni idonee a confutare l’assunto secondo cui “Rispetto alla prospettazione attorea (collusione delle convenute al fine di avvantaggiare l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione del suo programma di acquisto senza concorrenti e a condizioni favorevoli dell’intero immobile di via Donizetti) le due parti difese dall’avv.Cesare non si trovavano in un rapporto conflittuale, ma convergente”;- si era limitato a ribadire la sussistenza di un conflitto di interessi in capo al liquidatore [OSCURATO:PERSONA], avendo lo stesso “favorito gli interessi di un terzo: Gervasoni”, senza, tuttavia, confutare l’assunto del primo giudice secondo cui, sulla base della prospettazione attorea, la collusione avrebbe portato [OSCURATO:PERSONA] a preferire le società di Gervasoni nella liquidazione (con il risultato che il ricavato sarebbe stato inferiore a quello potenzialmente conseguibile all’esito di effettiva competitività delle vendite”), mentre l’assuntoattoreo risultava, in ogni caso, infondato in quanto la competitività era statagarantita dalle pubblicità e “la porzione minore dell’immobile” era comunque “ stata venduta ad un valore superiore a quello di stima ” ; la partecipazione in Cofise erastata venduta ad euro 50.000,00, ma le società Eurobusiness e Nineteen di Gervasoni si erano rese cessionarie del 100% della massa dei creditori vantati verso il Fallimento per quasi 12 milioni di euro, con la conseguenza che la vendita avevarealizzato il fabbisogno delle procedure “in modo non meno soddisfacente di quanto complessivamente ipotizzato”;- non aveva dedotto gli specifici errori eventualmente commessi dal giudice di prime cure nella ricostruzione dell’iter seguito dalla procedura di liquidazione, avendo solo genericamente recriminato la decisione del giudice di ritenere corretta e documentata la ricostruzione operata dalla controparte; (vi) infine, il Tribunale aveva ritenuto che la domanda di accertamento delle nullità degli atti della procedura di accordo e della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore Tabellini con Gervasoni, oltre che inammissibile - in quanto il controllo di validità degli atti del procedimento concorsuale spetta agli organi della procedura ex artt.26 e 36 l. fall. -era infondata , in quanto l ’esistenza di un accordo collusivo in danno del debitore Tabellini fra acquirente e la procedura di liquidazione non era statoprovato in alcun modo e non emerge va dai fatti esposti dall’attore e dalla sequenza degli atti dei procedimenti che avevanoriguardato il debitore Tabellini.

3. La sentenza, pubblicata il 6 dicembre 2024, è stata impugnata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi, cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hannoresistito con controricorso.

La Procedura di Liquidazione del patrimonio, intimata, non ha svolto difese.

La parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., “Nullità della sentenza impugnata … in relazione alla violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.”, per avere la Corte territoriale erroneamenteritenuto che, a pena di inammissibilità dell’appello, fosse onere dell’impugnante censurareanche le statuizioni di rigetto meritale, pur a fronte di una assorbente statuizione di rigetto in ritoper incompetenza funzionale. 1.1Deduce in particolare la parte ricorrente di aver fondato il proprio appello su un motivo di rito, il quale avrebbe assorbito le questioni di merito, rendendo così nella sostanza superflua la deduzione specifica di motivi di appello in relazione al merito stesso. 1.2Il motivo così formulato è , all’evidenza , inammissibile .

Da un lato, le censure peccano di difetto di autosufficienza perché non emerge dalla lettura del motivo qui in esame che la parte appellante, oggi ricorrente, avesse formulato un motivo di doglianza in rito e, dall’altro, sono anche articolate in modo disancorato dalla ratio decidendi che non si fonda sulla conferma di una declaratoria di incompetenza del Tribunale, quanto sulla mera constatazione che le doglianze veicolate nell’atto di citazione in primo grado avrebbero dovuto essere oggetto di contestazione in sede endoprocedimentale.

Ne consegue che non si può dunque affermare che l’atto di appello fosse fondato sulla sola questione di rito, con conseguente assorbimento delle questioni di merito.

La censura non si confronta, inoltre, con la declaratoria di inammissibilità dell’appello disposta dalla Corte territoriale ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ.

2. Con il secondo mezzo si deduce “Nullità della sentenza impugnata ex art. 360, comma I, n. 4, c.p.c. in relazione alla violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la Corte territoriale… ritenuto inammissibile, al fine di sostanziare la critica alla sentenza, la riproposizione delle argomentazioni formulate in I° grado in punto di legittimazione ad agire dell’attore pur a fronte di una motivazione apodittica, meramente apparente della sentenza di primo grado”, che avrebbepretermesso ogni esame di tali argomentazioni. 2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile perché la censura non si confronta con la motivazione spesa dalla Corte di appello nella sua interezza, motivazione che, oltre ad aver evidenziato, sul punto qui da ultimo in discussione, l’inammissibilità del gravame per difetto di autosufficienza delle relative censure, ha anche evidenziato(fin dalla indicazione delle conclusioni rese innanzi al Tribunale e riportate nella sentenza qui impugnata ) che il petitumavanzato in primo grado dall’odierno ricorrente era proprio diretto a far valere in giudizio non un dirittoproprio dell’attore, ma un diritto altrui, e cioè quello di godimento sull’immobile liquidato,asseritamente sussistente in capo alla ex moglie, in virtù del sopra richiamato verbale di separazione.

Affermazione quest’ultima che non ha trovato esplicita e convincente smentita nelle doglianze proposte anche in questa sede di giudizio di legittimità.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnatoper “Nullità della sentenza impugnata ex art. 360, comma I, n. 4, c.p.c. in relazione alla violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la Corte territoriale, in difformità dall’orientamento consolidato di codesta S.C., ritenuto inammissibile, al fine di sostanziare la critica alla sentenza, la riproposizione delle argomentazioni formulate in I grado in punto di legittimazione ad agire dell’attore pur a fronte di una motivazione apodittica, meramente apparente della sentenza di primo grado, che ha pretermesso ogni esame di tali argomentazioni”.

4. Il quarto mezzo denuncia “Nullità della sentenza impugnata ex art. 360, comma I, n. 4, c.p.c. in relazionealla violazione o falsa applicazione dell’art.342 c.p.c., per avere la Corte territoriale, in difformità dall’orientamento consolidato di codesta S.C., ritenuto inammissibile, al fine di sostanziarela critica alla sentenza, la riproposizione delle argomentazioni formulate in I° grado in punto di legittimazione ad agire dell’attore pur a fronte di una motivazione apodittica, meramente apparentedella sentenza di primo grado, che ha pretermesso ogni esame di tali argomentazioni”. 4.1 Il terzo e quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono del pari inammissibili, in quanto le doglianze - così proposte alla declaratoria di inammissibilità del gravame disposta ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. da parte della Corte di merito -peccano di genericità.

Le censure riguardano, invero, da un lato, il contestato profilo della nullità della costituzione delle convenutein giudizio per il patrocinio di un difensore comune, in asserito,conflitto di interesse e, dall’altro, il profilo della presunta collusione tra il liquidatore e le società aggiudicatarie, tutte riconducibili - secondo il ricorrente -al titolare effettivo (Gervasoni). 4.2 Sul punto è utile ricordare che, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte, il ricorrente che censuri in cassazione la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, a sua volta e nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; v. anche: Cass.Sez.

L - , Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022).

Va infatti ricordato che la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., integrante "error in procedendo" -che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito - presuppone pur sempre “l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza" (così, espressamente: Cass.n. 3612/2022, cit. supra; cfr. anche Cass. Sez. 3, ordinanza n. 18776 del 04/07/2023; Cass. Sez. 2, ordinanza n. 21514del 20/08/2019).

Orbene, le censure proposte dal ricorrente non obbediscono ai principi qui ricordati ed ora riaffermati, non avendo specificato in quale modo avessero censurato le statuizioni di primo grado in modo da rendere specifici i motivi di gravame. 4.3 Con particolare riferimento alle censure articolate nel quarto motivo, va aggiunto che la stessesi concentrano sulla “critica” rispetto ad una pronuncia del giudice di prime cure che aveva rilevato che l’esistenza di un accordo collusivo e preventivo in danno del debitore Tabellini fra acquirente e la procedura di liquidazione, come espressione della massa dei creditori di Tabellini per lo scambio di crediti (sia quelli verso Tabellini, sia verso Cofise) con gli immobili,non era stato comunque provato e non emergeva dai fatti esposti dall’attore e dalla sequenza dei procedimenti che avevanoriguardato il debitore Tabellini.

A fronte di una pronuncia del Tribunale che aveva chiaramente affermato che mancava la prova della collusione, la critica in appello avanzata dalla controparte era stata formulata in modo totalmente generico e aspecifico, con conseguente (ed affermata) inammissibilità dell’appello ex art. 342 cod.proc. c iv .

Ne consegue l’inammissibilità anche del motivo di ricorso per cassazione qui in esame che non si confronta integralmente con le sopra riferit e ratio nes decidendi.

5. Il ricorrente propone infine un quinto motivo col quale denuncia “Nullità della sentenza impugnata ex art. 360, comma I, n. 4, c.p.c. in relazioneagli artt. 132 c.p.c. e 111, co. 6, Cost., per motivazione meramente apparente in punto di carenzadi specificità dei motivi di appello”. 5.1 Anche il quinto motivo è inammissibile, in quanto - a fronte di una motivazione (quella impugnata) che ha articolato un argomentare complesso e certo non riconducibile nel paradigma della motivazione apparente (Cass. Sez.

U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n . 8053 del 2014 ; Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019) - la doglianza qui proposta risulta , ancora una volta,generica e non idonea a scalfire il costrutto motivazionale su cui poggia la sentenza oggiimpugnata per cassazione.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3119-2025 r.g. propostoda: Avv. [OSCURATO:PERSONA](c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), del foro di Milano, pec: [OSCURATO:EMAIL], rappresentato e difeso in proprio, ex art. 86 c.p.c., nonché, anche in via disgiunta, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e- mail: [OSCURATO:EMAIL] , pec: [OSCURATO:EMAIL] del Foro di Roma, presso lo studio del qualein [OSCURATO:PERSONA], 15 - 00197 Roma, è domiciliato, come da procura in atti. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, codice fiscale e n. d’iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] di Milano 00864660154 e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante geom. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA].O.[OSCURATO:PERSONA] e nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Avv. [OSCURATO:PERSONA],entrambe rappresentate e difese, in forza di procure speciali in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano. -controricorrenti - e altresì contro Procedura di Liquidazione del patrimonioprof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL], in persona del liquidatoredott. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 65H23 E507X). - intimat a - avverso la sentenza n. 3326/2024 pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 6 dicembre 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato alla procedura di liquidazione del Patrimonio avv. [OSCURATO:PERSONA], a Tre G e a Mael (quale società incorporante [OSCURATO:PERSONA]), l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedevaal Tribunale di Milano di: (i) accertare e dichiarare la nullità degli atti compiuti nel corso della procedura competitiva per la vendita da parte della procedura di liquidazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA].) della partecipazione nella società [OSCURATO:SOCIETA].;(ii) di accertare e dichia rare la nullità degli atti compiuti nel corso della procedura competitiva per la vendita da parte della procedura di liquidazione in favore di Tre G (ora PIL) dell’immobile sito in Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 20;(iii) accertare e dichiarare la nullità ex art. 2929 c.c. degli atti compiuti dal giudice designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], e dal liquidatore, dott. [OSCURATO:PERSONA], - anche in asserita collusione con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché con i legali rappresentanti delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e Tre G [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., intervenute nella s econda p rocedura c ompetitiva - e nello specifico: (a) dell’istanza del 10 novembre 2020 con la quale il liquidatore della procedura, dott. [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto al g iudice designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], di ordinare la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sull’immobile, ivi comprese quelle derivanti dal verbale di separazione consensuale tra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la ex coniuge Novella; (b) del relativo decreto autorizzativo emesso dal giudice designato in data 13 novembre 2020; (iv) riconoscere e dichiarare l’ex moglie, Novella, titolare dell’asserito diritto di godimento derivante dal citato verbale di separazione. A fondamento delle domande, l’attore deduceva : - l’esistenza di presunti favori al Gervasoni,aventi alla radice un accordo tra il giudice designato dott. [OSCURATO:PERSONA] e il liquidatore giudiziale, dott. [OSCURATO:PERSONA]; -l’esistenza in capo alla Novella di un presunto diritto di godimento su una parte dell’immobile, derivante da un verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Milano in data 10 luglio 2017 e asseritamente opponibile alla procedura. Tale asserita “collusione” avrebbe comportato la nullità della vendita della partecipazione da parte della procedura in favore di Leonessa, nonché la nullità della vendita dell’immobile da parte della procedura in favore della Tre G, mentre il presunto diritto di godimento della Novella - asseritamente opponibile alla procedura - avrebbe reso illegittimo l’ordine di cancellazione delle formalità gravanti sull’immobile emesso dal giudice designato con il decreto del 13 novembre 2020. 2. Nella resistenza della Mael, quale società incorporante di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di fusione, il Tribunale di Milano, con la sentenza datata 11 gennaio 2024 e di cui al n. 357/2024,rigettava le pretese attoree. 3. Avverso la sentenza proponeva appello l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato, infine,inammissibile il gravame. La Corte territoriale ha osservato e rilevato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i) era fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 cod. proc. civ.; (ii) infatti, nel caso di specie non risultavapossibile enucleare dalla narrativa dell'atto di impugnazione specifiche ragioni di doglianza al percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di prime cure; (iii) l'appellante si era solo limitato ad affermare l’erroneità della sentenza appellata, senza tuttavia indicare in modo specifico gli elementi e gli argomenti idonei a confutare i passaggi motivazionali della decisione assunta dal giudice di prime cure; (iv) più in particolare, l'appellante si era limitatoa ripetere, in modo tautologico, le proprie tesi con argomentazioni irrilevanti e generiche rispetto ai passaggi motivazionalidella sentenza di primo grado, che erano dunque rimasti privi di specifica confutazione ; (v) più nello specifico, l’appellante: - non aveva confutato l’assunto del Tribunale secondo cui vi era carenza di legittimazione attiva del Tabellini in relazione alla domanda relativa all’affermazione del diritto di godimento della Novella, in quanto lo stesso non erané si era affermato titolare del diritto di godimento , che nella sua prospettazione spettava invecealla Novella e a tutela del quale avevaproposto la domanda, essendosi l’appellante limitato a sostenere la sussistenza di unsuo “legittimo e rilevante interesse” ; - non aveva fornito argomentazioni idonee a confutare l’assunto secondo cui “Rispetto alla prospettazione attorea (collusione delle convenute al fine di avvantaggiare l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione del suo programma di acquisto senza concorrenti e a condizioni favorevoli dell’intero immobile di via Donizetti) le due parti difese dall’avv.Cesare non si trovavano in un rapporto conflittuale, ma convergente”;- si era limitato a ribadire la sussistenza di un conflitto di interessi in capo al liquidatore [OSCURATO:PERSONA], avendo lo stesso “favorito gli interessi di un terzo: Gervasoni”, senza, tuttavia, confutare l’assunto del primo giudice secondo cui, sulla base della prospettazione attorea, la collusione avrebbe portato [OSCURATO:PERSONA] a preferire le società di Gervasoni nella liquidazione (con il risultato che il ricavato sarebbe stato inferiore a quello potenzialmente conseguibile all’esito di effettiva competitività delle vendite”), mentre l’assuntoattoreo risultava, in ogni caso, infondato in quanto la competitività era statagarantita dalle pubblicità e “la porzione minore dell’immobile” era comunque “ stata venduta ad un valore superiore a quello di stima ” ; la partecipazione in Cofise erastata venduta ad euro 50.000,00, ma le società Eurobusiness e Nineteen di Gervasoni si erano rese cessionarie del 100% della massa dei creditori vantati verso il Fallimento per quasi 12 milioni di euro, con la conseguenza che la vendita avevarealizzato il fabbisogno delle procedure “in modo non meno soddisfacente di quanto complessivamente ipotizzato”;- non aveva dedotto gli specifici errori eventualmente commessi dal giudice di prime cure nella ricostruzione dell’iter seguito dalla procedura di liquidazione, avendo solo genericamente recriminato la decisione del giudice di ritenere corretta e documentata la ricostruzione operata dalla controparte; (vi) infine, il Tribunale aveva ritenuto che la domanda di accertamento delle nullità degli atti della procedura di accordo e della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore Tabellini con Gervasoni, oltre che inammissibile - in quanto il controllo di validità degli atti del procedimento concorsuale spetta agli organi della procedura ex artt.26 e 36 l. fall. -era infondata , in quanto l ’esistenza di un accordo collusivo in danno del debitore Tabellini fra acquirente e la procedura di liquidazione non era statoprovato in alcun modo e non emerge va dai fatti esposti dall’attore e dalla sequenza degli atti dei procedimenti che avevanoriguardato il debitore Tabellini. 3. La sentenza, pubblicata il 6 dicembre 2024, è stata impugnata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi, cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. hannoresistito con controricorso. La Procedura di Liquidazione del patrimonio, intimata, non ha svolto difese. La parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., “Nullità della sentenza impugnata … in relazione alla violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.”, per avere la Corte territoriale erroneamenteritenuto che, a pena di inammissibilità dell’appello, fosse onere dell’impugnante censurareanche le statuizioni di rigetto meritale, pur a fronte di una assorbente statuizione di rigetto in ritoper incompetenza funzionale. 1.1Deduce in particolare la parte ricorrente di aver fondato il proprio appello su un motivo di rito, il quale avrebbe assorbito le questioni di merito, rendendo così nella sostanza superflua la deduzione specifica di motivi di appello in relazione al merito stesso. 1.2Il motivo così formulato è , all’evidenza , inammissibile . Da un lato, le censure peccano di difetto di autosufficienza perché non emerge dalla lettura del motivo qui in esame che la parte appellante, oggi ricorrente, avesse formulato un motivo di doglianza in rito e, dall’altro, sono anche articolate in modo disancorato dalla ratio decidendi che non si fonda sulla conferma di una declaratoria di incompetenza del Tribunale, quanto sulla mera constatazione che le doglianze veicolate nell’atto di citazione in primo grado avrebbero dovuto essere oggetto di contestazione in sede endoprocedimentale. Ne consegue che non si può dunque affermare che l’atto di appello fosse fondato sulla sola questione di rito, con conseguente assorbimento delle questioni di merito. La censura non si confronta, inoltre, con la declaratoria di inammissibilità dell’appello disposta dalla Corte territoriale ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. 2. Con il secondo mezzo si deduce “Nullità della sentenza impugnata ex art. 360, comma I, n. 4, c.p.c. in relazione alla violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la Corte territoriale… ritenuto inammissibile, al fine di sostanziare la critica alla sentenza, la riproposizione delle argomentazioni formulate in I° grado in punto di legittimazione ad agire dell’attore pur a fronte di una motivazione apodittica, meramente apparente della sentenza di primo grado”, che avrebbepretermesso ogni esame di tali argomentazioni. 2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile perché la censura non si confronta con la motivazione spesa dalla Corte di appello nella sua interezza, motivazione che, oltre ad aver evidenziato, sul punto qui da ultimo in discussione, l’inammissibilità del gravame per difetto di autosufficienza delle relative censure, ha anche evidenziato(fin dalla indicazione delle conclusioni rese innanzi al Tribunale e riportate nella sentenza qui impugnata ) che il petitumavanzato in primo grado dall’odierno ricorrente era proprio diretto a far valere in giudizio non un dirittoproprio dell’attore, ma un diritto altrui, e cioè quello di godimento sull’immobile liquidato,asseritamente sussistente in capo alla ex moglie, in virtù del sopra richiamato verbale di separazione. Affermazione quest’ultima che non ha trovato esplicita e convincente smentita nelle doglianze proposte anche in questa sede di giudizio di legittimità. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnatoper “Nullità della sentenza impugnata ex art. 360, comma I, n. 4, c.p.c. in relazione alla violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la Corte territoriale, in difformità dall’orientamento consolidato di codesta S.C., ritenuto inammissibile, al fine di sostanziare la critica alla sentenza, la riproposizione delle argomentazioni formulate in I grado in punto di legittimazione ad agire dell’attore pur a fronte di una motivazione apodittica, meramente apparente della sentenza di primo grado, che ha pretermesso ogni esame di tali argomentazioni”. 4. Il quarto mezzo denuncia “Nullità della sentenza impugnata ex art. 360, comma I, n. 4, c.p.c. in relazionealla violazione o falsa applicazione dell’art.342 c.p.c., per avere la Corte territoriale, in difformità dall’orientamento consolidato di codesta S.C., ritenuto inammissibile, al fine di sostanziarela critica alla sentenza, la riproposizione delle argomentazioni formulate in I° grado in punto di legittimazione ad agire dell’attore pur a fronte di una motivazione apodittica, meramente apparentedella sentenza di primo grado, che ha pretermesso ogni esame di tali argomentazioni”. 4.1 Il terzo e quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, sono del pari inammissibili, in quanto le doglianze - così proposte alla declaratoria di inammissibilità del gravame disposta ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. da parte della Corte di merito -peccano di genericità. Le censure riguardano, invero, da un lato, il contestato profilo della nullità della costituzione delle convenutein giudizio per il patrocinio di un difensore comune, in asserito,conflitto di interesse e, dall’altro, il profilo della presunta collusione tra il liquidatore e le società aggiudicatarie, tutte riconducibili - secondo il ricorrente -al titolare effettivo (Gervasoni). 4.2 Sul punto è utile ricordare che, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte, il ricorrente che censuri in cassazione la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, a sua volta e nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 6 settembre 2021, n. 24048; v. anche: Cass.Sez. L - , Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022). Va infatti ricordato che la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., integrante "error in procedendo" -che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito - presuppone pur sempre “l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza" (così, espressamente: Cass.n. 3612/2022, cit. supra; cfr. anche Cass. Sez. 3, ordinanza n. 18776 del 04/07/2023; Cass. Sez. 2, ordinanza n. 21514del 20/08/2019). Orbene, le censure proposte dal ricorrente non obbediscono ai principi qui ricordati ed ora riaffermati, non avendo specificato in quale modo avessero censurato le statuizioni di primo grado in modo da rendere specifici i motivi di gravame. 4.3 Con particolare riferimento alle censure articolate nel quarto motivo, va aggiunto che la stessesi concentrano sulla “critica” rispetto ad una pronuncia del giudice di prime cure che aveva rilevato che l’esistenza di un accordo collusivo e preventivo in danno del debitore Tabellini fra acquirente e la procedura di liquidazione, come espressione della massa dei creditori di Tabellini per lo scambio di crediti (sia quelli verso Tabellini, sia verso Cofise) con gli immobili,non era stato comunque provato e non emergeva dai fatti esposti dall’attore e dalla sequenza dei procedimenti che avevanoriguardato il debitore Tabellini. A fronte di una pronuncia del Tribunale che aveva chiaramente affermato che mancava la prova della collusione, la critica in appello avanzata dalla controparte era stata formulata in modo totalmente generico e aspecifico, con conseguente (ed affermata) inammissibilità dell’appello ex art. 342 cod.proc. c iv . Ne consegue l’inammissibilità anche del motivo di ricorso per cassazione qui in esame che non si confronta integralmente con le sopra riferit e ratio nes decidendi. 5. Il ricorrente propone infine un quinto motivo col quale denuncia “Nullità della sentenza impugnata ex art. 360, comma I, n. 4, c.p.c. in relazioneagli artt. 132 c.p.c. e 111, co. 6, Cost., per motivazione meramente apparente in punto di carenzadi specificità dei motivi di appello”. 5.1 Anche il quinto motivo è inammissibile, in quanto - a fronte di una motivazione (quella impugnata) che ha articolato un argomentare complesso e certo non riconducibile nel paradigma della motivazione apparente (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n . 8053 del 2014 ; Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019) - la doglianza qui proposta risulta , ancora una volta,generica e non idonea a scalfire il costrutto motivazionale su cui poggia la sentenza oggiimpugnata per cassazione. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei
Sentenza Cassazione n. 29922/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris