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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33600/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 06/10/2022 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania in data 06/10/2022, ad esito della dichiarazione del difensore, procuratore speciale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che rinunciava a tutti i motivi tranne quello sulla determinazione della pena, ed in seguito concordava con il Procuratore generale la pena ai sensi dell'art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen., ha rideterminato sull'accordo delle parti la pena inflitta nella misura di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa per i reati allo stesso ascritti in continuazione (art. 56, 629, art. 582, art. 585 cod. pen.).

2. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il [OSCURATO:PERSONA] deducendo nell'unico motivo proposto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. quanto al disposto aumento della pena applicato in misura eccessiva rispetto al fatto contestato.

3. Il motivo è all'evidenza inammissibile.

Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dagli stessi in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

In particolare si è poi di recente precisato, con principio che qui si intende ribadire che: "In tema di patteggiarnento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. , introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmante modificato, salva l'illegalità della pena concordata" (Sez. 319983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01), circostanza che all'evidenza non ricorre anche sulla base della mera lettura del motivo di ricorso che appare del tutto generico ed aspecifico.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 06/10/2022 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania in data 06/10/2022, ad esito della dichiarazione del difensore, procuratore speciale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che rinunciava a tutti i motivi tranne quello sulla determinazione della pena, ed in seguito concordava con il Procuratore generale la pena ai sensi dell'art. 602, comma 1-bis cod. proc. pen., ha rideterminato sull'accordo delle parti la pena inflitta nella misura di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa per i reati allo stesso ascritti in continuazione (art. 56, 629, art. 582, art. 585 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il [OSCURATO:PERSONA] deducendo nell'unico motivo proposto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. quanto al disposto aumento della pena applicato in misura eccessiva rispetto al fatto contestato. 3. Il motivo è all'evidenza inammissibile. Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata dagli stessi in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. In particolare si è poi di recente precisato, con principio che qui si intende ribadire che: "In tema di patteggiarnento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. , introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmante modificato, salva l'illegalità della pena concordata" (Sez. 319983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01), circostanza che all'evidenza non ricorre anche sulla base della mera lettura del motivo di ricorso che appare del tutto generico ed aspecifico. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis
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