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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14234/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che il motivo, con cui la ricorrente ha censurato l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è reiterativo di analoga doglianza a cui la Corte territoriale ha dato corretta risposta, avendo evidenziato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata nel caso, come quello in esame, di riconoscimento della recidiva specifica, in quanto elemento sintomatico dell'accertata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza; rilevato che, così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, Serra, Rv. 280250 — 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; considerato che il motivo, con cui la ricorrente ha censurato l'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è reiterativo di analoga doglianza a cui la Corte territoriale ha dato corretta risposta, avendo evidenziato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata nel caso, come quello in esame, di riconoscimento della recidiva specifica, in quanto elemento sintomatico dell'accertata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza; rilevato che, così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, Serra, Rv. 280250 — 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso