CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 16902/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTA' di Reggio calabriaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'acciglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 24 luglio 2025 delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza del 3giugno 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che haapplicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcereperché gravemente indiziato dei reati di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati aicapi A1) e C1), nonché dei reati-fine di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati aicapi A2), C3), C4), C6) e C7). 1.1.Con il primo motivo deduce, con riferimento al delitto di cui al capo A1), laviolazione degli artt. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, e 110 cod. pen. in relazione allaapplicazione del reato associativo a fatti che integrano il mero concorso di persone nel reato.Lo ammette lo stesso Tribunale quando afferma che le condotte di cui ai capi A1) e A2)(tentata importazione di un ingente quantitativo di cocaina) sono strettamente collegate traloro, salvo elevare gli atti preparatori e concertativi del singolo reato-fine a prova dellastruttura associativa autonoma. L’intera attività investigativa descritta nell’ordinanza ruotaintorno al tentativo di importare un singolo carico di cocaina dal Sudamerica. Gli elementivalorizzati dal Tribunale (l’invio di [OSCURATO:PERSONA] in Sudamerica, i contatti tra i sodali, laraccolta di fondi, le discussioni sulle modalità operative, la proposta di sostituirel’intermediario, sono funzionali esclusivamente al compimento di quell’unico affare). Leconversazioni indicate dal Tribunale a sostegno della stabilità del vincolo (la speranza di lautiguadagni, la volontà di ripartire dopo il fallimento dell’operazione) provano soltanto ladeterminazione dei concorrenti a portare a termine l’unico affare in questione nonequivalendo la affermata aspirazione a futuri guadagni alla prova di un “pactum sceleris”.1.2.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione manifestamente illogica econtraddittoria con riferimento al reato associativo di cui al capo A1).Il Tribunale non spiega, afferma, come sia logicamente possibile inferire un programmaindeterminato da una attività criminosa che, nei fatti, è rimasta unica e tentata. Nè la carenzadi prove dell’esistenza di tale programma può essere supplita da considerazioni di caratteresociologico e generico circa “dinamiche rinvenibili nel variegato mondo del narcotraffico nelquale si registrano spesso modelli organizzativi di tipo fluido”, considerazioni - queste ultime- del tutto disancorate dalla realtà dei fatti, che abbassano lo standard probatorio richiestoper il reato associativo e liquidano la tesi difensiva senza contrapporre una argomentazionelogicamente coerente. 1.3.Con il terzo motivo deduce, con riferimento al delitto di cui al capo C1), la violazionedell’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio di motivazione in ordine all’esistenza del reatoassociativo. Il Tribunale, afferma, pur evidenziando una maggiore operatività del gruppo, nonriesce a superare la linea di demarcazione tra una serie di reati-fine commessi in concorsocon sistematicità e l’esistenza di una associazione permanente. Gli elementi valorizzati (ilknow how, la pluralità di coltivazioni, l’adozione di cautele, la discussione su episodi passatie la pianificazione di quelli futuri, come l’acquisto di telefonini criptati), per quanto indici diprofessionalità criminale, non sono sufficienti a integrare la fattispecie associativa benpotendo essere applicati a un gruppo di persone che, pur senza un vincolo stabile, decide divolta in volta di intraprendere singole attività delittuose e di migliorare l’efficienza e lasicurezza delle proprie attività illecite (potendosi leggere in tal senso la discussione suglierrori passati e la pianificazione di strumenti più sicuri per il futuro). Una cosa è la continuitàoperativa, altra è la stabilità strutturale del vincolo; non v’è prova di una struttura che“sopravvive” ai singoli reati e ai suoi componenti, né di un programma criminoso davveroindeterminato. Le coltivazioni costituiscono episodi distinti ancorché collegati dallamedesima tipologia di reato e dagli stessi autori; si tratta - sostiene - di una prassiconsolidata di collaborazione criminale tra un gruppo ristretto di soggetti. Non possonoessere considerati alla stregua di sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fornitori dibeni (semi e attrezzature) e consulenti tecnici, in mancanza di prova di un loro stabileinserimento nella struttura con la volontà di contribuire al programma indeterminato al di làdel loro specifico interesse commerciale nelle singole forniture. 1.4.Con il quarto motivo, che riguarda i reati associativi di cui ai capi A1) e C1), deducela violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e il vizio di motivazione in relazione al proprioruolo di capo, promotore, finanziatore di entrambe le compagini associative in mancanza diprova di un contributo causale, specifico e determinante alla costituzione, direzione esostentamento economico del sodalizio che vada oltre la mera partecipazione. Lamotivazione è, sul punto, assertiva e generica.Ed invero, con riferimento al reato di cui al capo A1), il Tribunale si limita a menzionareil ricorrente in quanto “immortalato dalle videoriprese esterne all’autolavaggio” insieme aglialtri presunti finanziatori, ma tale circostanza non prova il suo ruolo direttivo o decisionale.Con riferimento al reato di cui al capo C1), il Tribunale gli attribuisce condotte tipichepiuttosto del mero partecipe (come la sua presenza durante il confezionamento sottovuotodella marijuana di cui al capo C3). Non v’è una vera indicazione delle ragioni per le quali gliè stato attribuito il ruolo apicale piuttosto che esecutivo.1.5.Con il quinto motivo deduce, in relazione al reato di cui al capo A2), la violazionedegli artt. 56 cod. pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e il vizio di motivazionemanifestamente illogica e contraddittoria in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti cometentativo punibile piuttosto che come meri atti preparatori non punibili. Il Tribunale, dopo averricostruito la vicenda, protrattasi per mesi e caratterizzata da trattative, invio di intermediari inSudamerica, discussioni e preoccupazioni per il mancato perfezionamento dell’affare,ammette che, nonostante il presunto accordo finale raggiunto per la spedizione di 150 kg. dicocaina, non era stata determinata la rotta che avrebbe dovuto seguire il carico per evitarecontrolli e sequestri. Tali considerazioni, unitamente alla presa d’atto dell’incertezzadell’arrivo a destinazione del carico, sono logicamente incompatibili con la configurabilità deltentativo punibile. L’azione non è mai iniziata. La mancata definizione di un elementoessenziale, quale la rotta di trasporto, e l'assenza di qualsiasi prova che la sostanzastupefacente sia stata concretamente presa in carico e predisposta per la spedizionedimostrano che l'operazione era ancora in una fase negoziale e preliminare. L'azione eraancora soggetta a variabili fondamentali e incontrollabili, tali da non poterla considerare"diretta in modo non equivoco" alla commissione del reato.1.6.Con il sesto motivo deduce la violazione dell’art. 110 cod. pen. e il vizio dimotivazione carente e manifestamente illogica in ordine alla sussistenza, a suo carico, deigravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo A2) con specifico riferimento al suoconcorso nel delitto. La sua mera presenza presso l’autolavaggio del fratello in occasione diincontri ai quali partecipavano altri soggetti - presenza valorizzata dal Tribunale del riesamequale grave indizio di colpevolezza -, tantomeno dimostra che lo abbia finanziato.L’ordinanza impugnata non indica un solo atto, un solo contributo materiale o moraledirettamente riferibile al ricorrente a riprova del suo concorso nel reato. Il Tribunale desumela partecipazione al reato-fine dalla presunta appartenenza al sodalizio di cui al capo A1)senza considerare che la responsabilità per il reato associativo non implica automaticamentela responsabilità per tutti i reati-fine programmati o tentati dal sodalizio. Occorre la prova delproprio contributo individuale che nel caso di specie è del tutto assente. La motivazione è,dunque, assertiva e apodittica poiché attribuisce al ricorrente la qualifica di finanziatoredell’operazione senza indicare alcun elemento a sostegno di tale qualifica, così violando ilprincipio della personalità della responsabilità penale.1.7.Con il settimo motivo deduce la violazione dell’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del1990 e il vizio di motivazione carente e manifestamente illogica in ordine alla circostanzaaggravante della ingente quantità ritenuta sussistente dal Tribunale del riesame inconsiderazione del quantitativo di circa 100/150 chilogrammi di cocaina. Si tratta - afferma -di un dato ipotetico, oggetto di conversazioni e trattative mai andate a buon fine e che non sisono mai tradotte in nulla di concreto posto che la sostanza non è mai stata acquistata,detenuta o spedita. Dunque, la circostanza aggravante è stata ritenuta sussistente sullabase della sola intenzione manifestata dai presunti concorrenti, senza un dato oggettivolegato all’azione. La motivazione è pertanto carente e manifestamente illogica perché nonspiega come un quantitativo mai esistito materialmente possa integrare la circostanzaaggravante in questione che presuppone un riferimento, seppur potenziale, a una quantitàreale di sostanza stupefacente oggetto dell’azione delittuosa. 1.8.Con l’ottavo motivo deduce la violazione degli artt. 292, comma 2-ter, 309, comma9, cod. proc. pen., per carenza di autonoma valutazione. Il Tribunale - afferma - si limita inpiù passaggi a condividere “pienamente” le argomentazioni del Giudice per le indaginipreliminari” senza esporre un proprio autonomo percorso argomentativo che dia conto delleragioni della infondatezza delle doglianze difensive. A fronte di specifiche censure sullaqualificazione giuridica dei fatti, il Tribunale risponde con affermazioni generiche cheeludono il nucleo centrale delle argomentazioni proposte, vanificando la funzione di garanziadel riesame.1.9.Con il nono motivo deduce la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. inordine alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura inframuraria a farvi fronte,esigenze ritenute sussistenti in base alla errata qualificazione giuridica dei fatti contestati aicapi A1) e C1) e al ritenuto ruolo apicale del ricorrente in ben due associazioni delittuose.Venendo meno tale ruolo, viene meno l’intero impianto argomentativo a sostegno dellaprognosi di eccezionale pericolosità e, con esso, la giustificazione della misura carceraria.Manca una valutazione concreta e specifica circa la possibilità di fronteggiare le residueesigenze cautelari (legate ai reati-fine) con una misura meno afflittiva. La motivazione sulpunto è apodittica perché si limita ad affermare che solo il carcere è idoneo a "recidere icollegamenti criminali", collegamenti la cui esistenza in forma strutturata e permanente èquel che si contesta. Il giudice quindi non è esplorato la possibilità di applicare una misurache contemperi le esigenze di sicurezza con il principio del “minor sacrificio necessario” dellalibertà personale. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.Osserva preliminarmente il Collegio:2.1.il ricorrente non contesta, in questa sede, la sussistenza indiziaria dei reati-fine (adeccezione di quello rubricato al capo A2); l’ordinanza impugnata, però, dà conto del fatto cheil ricorrente aveva posto in discussione la gravità indiziaria dei soli reati associativi rubricatiai capi A1) e C1);2.2.non è perciò possibile in questa sede proporre questioni relative alla sussistenzadei reati-fine non devolute in sede di riesame;2.3.ed invero, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nellapeculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sulfatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame afornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamataad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso chesottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposteper carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere,in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003del 10/01/2020, Di, Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982- 01; Sez. 6, b. 3058 del 18/08/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191962 - 01);2.4.non sono dunque ammissibili il quinto, il sesto ed il settimo motivo di ricorso relativial reato di cui al capo A2;2.5.parimenti inammissibile, per carenza di interesse a coltivarlo in questa sedecautelare, è il quarto motivo posto che dalla esclusione del ruolo apicale del ricorrente alcunconcreto vantaggio gli deriverebbe;2.6.ed invero, non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avversol'ordinanza del tribunale del riesame onde ottenere l'esclusione della qualifica diorganizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, posto che la merapartecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare, sicchél'esclusione del ruolo apicale non produrrebbe conseguenze favorevoli per il ricorrente, nécon riguardo ai presupposti della misura cautelare, né in ordine alla sua durata. (Sez. 6, n.948 del 18/12/2025, dep. 2026, Barbaro, Rv. 289155 - 01; Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019,Irabor, Rv. 276237 - 01).4.Residuano i motivi relativi alle due fattispecie associative e alle esigenze cautelari,motivi che sono generici e manifestamente infondati.4.1.Con riferimento al reato di cui al capo A1, il ricorrente contesta la logicità delragionamento accusatorio che, facendo leva sui dialoghi intercettati, valorizza, quale provadell’esistenza del sodalizio, l’intenzione dei sodali impegnati a portare a termine l’operazionedi importazione di 100/150 chilogrammi di cocaina dal Sudamerica di reinvestire i relativiprofitti in altre operazioni, non abbandonando l’idea nemmeno di fronte al fallimentodell’operazione non andata a buon fine nonostante l’acconto di 180.000/200.000 eurocorrisposti ai narcotrafficanti colombiani ed ecuadoriani. Sostiene il Tribunale che «gliintendimenti degli indagati non [erano] circoscritti alla organizzazione di un unico affareillecito, ma [erano] diretti alla realizzazione di un programma criminoso indeterminato masempre funzionale a garantire al gruppo, legato da cointeressenze affaristiche criminali, untraffico continuo di droga dall'estero. Il sodalizio - prosegue il Tribunale - si caratterizzava peruna certa professionalità degli indagati, dotati di stabili canali di approvvigionamento con isudamericani e di altrettanti canali di commercializzazione della droga; essi erano provvistidi considerevoli risorse economiche utili a finanziare i traffici e a sovvenzionare le attività dipianificazione all'estero degli emissari del gruppo (…) Dal materiale intercettivo era possibilecomprendere l'organigramma e la ripartizione di ruoli dei componenti, con i soggetti apicalichiamati a finanziare e a dirigere i lavori (…) e coloro a cui era stato assegnato il compito dicurare i dettagli delle importazioni e organizzare i traffici in Sudamerica». I finanziatori,sostiene il Tribunale, avevano un potere decisorio rispetto alle attività del narcotraffico; glialtri eseguivano le loro direttive. La messa a frutto degli investimenti dell’operazione perfinanziarne altre costituisce una costante dei dialoghi e dimostra, secondo il Tribunale, laproiezione finalistica dell’azione protesa a creare liquidità per sovvenzionare le attività delgruppo coagulato attorno ad un progetto criminale indefinito nei tempi, nei modi e nei luoghisì da non poter esser ricondotto ad un disegno destinato ad esaurirsi nell’immediato. I sodali,peraltro, disponevano di una propria base costituita dall’autolavaggio del [OSCURATO:PERSONA] presso ilquale discutevano dei loro traffici di droga avendo l’accortezza di non portare seco i cellularionde poter parlare liberamente.4.2.Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'elemento distintivo fra ildelitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato èrappresentato dal carattere dell'accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità dellafattispecie associativa deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di unastruttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato,condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissionedei singoli reati. (Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024, dep. 2025, Montante, Rv. 288500 - 01 cheha precisato che alla categoria dei delitti associativi è estranea quella del concorso dipersone nel reato continuato, perché in quest'ultima il programma criminoso è comunquedeterminato, seppure in maniera temperata, siccome riferito ad una pluralità di condotte tuttefacenti parte di un medesimo disegno). Si è così affermato che l'elemento aggiuntivo edistintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 rispetto alla fattispecie delconcorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti vaindividuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di unreciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564 - 01). Ed invero, nel concorso di persone nel reatocontinuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla solacommissione di più reati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte dipartecipazione e promozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti dellastabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementiche possono essere provati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi diun'organizzazione stabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge epersiste oltre la consumazione dei medesimi (Sez. 3, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino,Rv. 284724 - 01).4.3.Si tratta di indirizzo che si colloca a pieno titolo nel solco dell’orientamento secondoil quale il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di personenel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicataipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendodiretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimodisegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivodi allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vastoprogramma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con lapermanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al difuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 07/12/2018,dep. 2019, Magnani, Rv. 274442 - 01; Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540 -01; Sez. 6, n. 36131 del 13/04/2014, Torchia, Rv. 260292 - 01; Sez. 2, n. 933dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258009 - 01; Sez. 5, n. 42635 del04/10/2004, Collodo, Rv. 229906 - 01; Sez. 5, n. 3340 del 20/01/1999, Stolder, Rv. 212816 -01).4.4.Il Tribunale fa buon governo di tali principi sviluppando un ragionamento che, nellamisura in cui trae da un fatto noto (la complessità organizzativa dell’intera operazionecondotta per mesi, i rapporti con i cartelli colombiani ed ecuadoriani, l’ingente quantità didenaro investito, la proiezione finalistica della condotta) la prova del fatto ignoto (l’esistenzadel sodalizio), non può essere definito manifestamente illogico. Non vi è infatti alcuna fratturalogica evidente tra la premessa e le conseguenze che ne sono state tratte (Sez. 5, n. 19318del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105 - 01; Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Commisso, Rv.215132-01).4.5.Ed invero, l’illogicità della motivazione, come vizio deducibile, deve essereevidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato dilegittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluentile minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se nonespressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchésiano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Il compito del giudice di legittimità non è quello disovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordineall'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti glielementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dandoesaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamenteapplicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato lascelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep.1996, Clarke, Rv. 203428 - 01).4.6.Costituisce una declinazione di questi principi quello autorevolmente affermato daSez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 (e ribadito da successive pronunce tra lequali, da ultimo, Sez. 6, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460) secondo cui in tema di misure cautelari personali, allorchésia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emessodal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Cortesuprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio dilegittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamenteconto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione deglielementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie. Premesso che la richiesta di riesame ha laspecifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo lavalidità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod.proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo,la Corte ha precisato che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal puntodi vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato almodulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolarecontenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendenteall'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza.4.7.Ciò non esclude, ovviamente, che la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza afini cautelari debba tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso didubbio, in quanto, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un datoprobatorio, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonatosolo ove risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 6, n. 44963 del22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128; Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250243),purché l’ipotesi alternativa sia dotata di razionalità e plausibilità pratica e si tratti divalutazione allo stato degli atti.4.8.Come è stato autorevolmente affermato, per gravi indizi di colpevolezza ai sensidell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica orappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturalidella corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio laresponsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che,responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n.11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Cardella, Rv.256657).4.9.Il punto è, di conseguenza, stabilire se i fatti positivamente indicati dal Tribunale afondamento della propria decisione possono essere valutati, alla luce degli insegnamentisopra indicati, quali gravi indizi del reato ascritto al ricorrente ed, in particolare, se ilragionamento seguito dal Tribunale è manifestamente illogico anche sotto il profilodell’esclusione, allo stato degli atti, di valide ipotesi alternative.4.10.Tali ipotesi alternative sono state evidentemente escluse con ragionamento che, siribadisce, sfugge al sindacato di legittimità.5.A non diversi rilievi si espone il terzo motivo relativo al sodalizio di cui al capo C1finalizzato, secondo la rubrica provvisoria, alla coltivazione della canapa indiana e allasuccessiva lavorazione e commercializzazione della marijuana ricavata.5.1.L’esistenza del sodalizio è dimostrata, secondo il Tribunale del riesame, dallaconvergenza di plurimi e gravi elementi indiziari e, tra questi, oltre l’oggettiva sussistenza deireati-fine (non oggetto di contestazione in questa sede), le conversazioni intercettate, laricercata disponibilità di criptofonini, l’ingente quantità di piante coltivate, le modalitàprofessionali dell’attività svolta e le accortezze utilizzate per sfuggire ad eventuali controllidella polizia giudiziaria, l’analisi condotta dai sodali dei risultati raggiunti negli anniprecedenti e degli “errori” compiuti proponendosi di non ripeterli. I contatti tra gli indagatierano continui - afferma il Tribunale - così come l’apporto di ciascuno di essi; venivanoutilizzati plurimi luoghi per svolgere attività di coltivazione della droga, in modo peraltroprofessionale, dando prova di conoscenza delle dinamiche del narcotraffico, di essere titolaridi un vero e proprio know how del settore e di essere avvezzi alle modalità con cui condurrela coltivazione. Anche in questo caso, i sodali usavano incontrarsi nell’autolavaggio deifratelli [OSCURATO:PERSONA] per discutere de visu di faccende associative senza correre il rischio diessere intercettati. 5.2.Il ragionamento accusatorio (che si nutre, in questo caso, di elementi di prova ancorpiù consistenti e dalla consumazione di vari reati-fine) non è viziato da travisamenti di sorta(nemmeno dedotti) e le censure difensive sono assolutamente generiche e sollecitatorie diuna difesa valutazione di fatti che oggettivamente non si prestano, sul piano logico, ad unesito decisorio alternativo; il concorso di persone nel reato continuato è solo postulato dalricorrente ma è conclusione astratta che non dimostra la manifesta illogicità delragionamento accusatorio. 6.L’ottavo e il nono motivo sono generici e manifestamente infondati.6.1.Premesso che avverso l’ordinanza di cui all’art. 309 cod. proc. pen. possono farsivalere unicamente i vizi della motivazione o la motivazione assente o apparente e non laviolazione dell’art. 292 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta,Rv. 280603 - 01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122 -01, secondo cui il requisito dell'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delleesigenze cautelari, è previsto dall'art.292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla soladecisione adottata dal giudice che emette la misura "inaudita altera parte", essendofunzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta el'organo giudicante), il Tribunale ha dato ampiamente conto delle ragioni della condivisionedella decisione del Giudice per le indagini preliminari con motivazione che ha dato contodelle deduzioni difensive, esaminandole e confutandole.6.2.Quanto alle esigenze cautelari, il ricorrente ne nega l’esistenza in considerazionedella postulata insussistenza dei reati associativi. La manifesta infondatezza dei primi tremotivi fa venir meno l’argomento difensivo che neglige, oltretutto, l’operatività della doppiapresunzione (di pericolosità e adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere) di cuiall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Tantomeno il ricorrente si confronta con l’ampia edarticolata motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla adeguatezza dellacustodia cautelare in carcere a farvi fronte cui il Tribunale dedica un intero paragrafo e bendue pagine.7.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen.,essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186),l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc.pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessacome sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.Così è deciso, 11/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]