CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 17412/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 22173/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del medesimo in Via degli Scipioni 110, pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in [OSCURATO:PERSONA] degli Scipioni 268/a Pec: -controricorrente avverso la sentenza n. 1204/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI Rilevato che: la società [OSCURATO:SOCIETA]convenne davanti al Tribunale di Milano la [OSCURATO:PERSONA] SpA chiedendo fosse accertata la nullità di alcune clausole del contratto di leasing immobiliare stipulato tra le parti per violazione della normativa antiusura, quale derivante dallasommatoria del tasso di interessi di mora con quello dei corrispettivi, la declaratoria di gratuità del rapporto e la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 121.325,81, oltre interessi, al risarcimento dei danni conseguenziali e, all’esito della compensazione di varie poste di dare ed avere, la declaratoria di trasferimento in proprio favore della proprietà di un immobile; istituitosi il contraddittorio con la convenuta il Tribunale adito rigettò tutte le domande condannando l’attrice alle spese; la Corte d’Appello di Milano, adita dalla GEIM, con sentenza resa in data 20/5/2020, ha rigettato l’appello ed ha condannato la società soccombente alle spese; per quanto ancora di interesse in questa sede la Corte ha rigettato i motivi di appello relativi all’applicazione di interessi usurari, ritenendo, per l’ipotesi di superamento del tasso soglia, la nullità solo relativa della clausola sugli interessi (Cass. n. 22890/2019) in attesa della pronuncia a S.U. che definisse la questione dell’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori; ha affermato che l’usurarietà degli interessi fosse comunque da escludersi per l’operatività di una clausola di salvaguardia volta a ricondurre entro i parametri legali il tasso di interesse moratorio pattuito in contratto;ha ritenuto assorbito il motivo di gravame relativo al mancato accoglimento delle domande risarcitorie e rigettato il motivo di appello relativo all’omessa pronuncia del Tribunale sulla richiesta di riscatto del bene; avverso la sentenza la GEIM srlha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi; ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] SpA con controricorso; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380bis, 1° co. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo di ricorso –violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1346, 1418, 1419, 1421 e 1815 c.c. della l. 108/1996, dell’art. 1, co. 1 D.L. n. 2000/394 e dell’art. 644 c.p.: l’usura contrattuale del tasso di mora, accertata dalla sentenza impugnata comporta la nullità delle clausoledi leasing che stabiliscono interessi corrispettivi e moratori con conseguente gratuità del contratto di mutuo- la ricorrente lamenta che, essendo inconte stato l’avvenuto superamento del tasso soglia, con riferimento al Taeg, la Corte del merito non abbia erroneamente riconosciuto la gratuità dell’intero rapporto ai sensi dell’art. 1815 co. 2 c.c. e non abbia pronunciato la nullità delle clausole che prevedevano interessi usurari; con il secondo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione degli artt. 1344, 1346, 1418, 1421, 1815 e 2697 c.c. L. 108/1996: nullità, per violazione di norme imperative, della clausola di salvaguardia e/o irrilevanza ai fini dell’usura contrattuale anche in considerazione dell’avvenuto superamento del tasso soglia nel corso dei pagamenti effettuati -la ricorrente lamenta che la Corte di merito da un lato, non abbia dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 26286/2019) secondo cui, nell’ipotesi in cui sia contrattualizzato un divieto di legge di pattuire interessi usurari, ciò determina il sorgere di una specifica obbligazione della banca di non applicare, per tutta la durata del rapporto, interessi in misurasuperiore a quella massima consentita dalla legge con il conseguente onere in capo alla banca della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto; dall’al tro che la C orte del gravame non abbia pronunciato la nullità anche della clausola di salvaguardia contenuta in contratto la cui presenza non aveva impedito alla società convenuta di applicare in concreto interessi superiori al tasso soglia; con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 1344, 1346, 1418 e 1815 c.c., L 108/1996 e dell’art. 644 c.p. rilevanza dell’effettivo superamento del tasso soglia nel corso dei pagamenti effettuati – la ricorrente censura la impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il superamento del tasso soglia sia irrilevante ai fini dell’art. 1815 c.c., l. n.108/1996 e 644 c.p. pur essendo incontestato l’avvenuto superamento del detto tasso con riferimento alle fatture n. 1 e n. 43; con il quarto motivo di ricorso – violazione o falsa applicazione dell’art. 1815, co. 2 c.c. e/o della L. 108/1996 e dell’art. 644 c.p.c. :gratuità del rapporto di leasing in seguito all’avvenuto superamento del tasso soglia con diritto del conduttore alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi e/o trattenute senza titolo dalla concedente -la ricorrente torna a lamentare che la Corte del merito non abbia accolto la tesi della gratuità del contratto di leasing così illegittimamente omettendo di accertare il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione di tutti gli interessi e le competenze calcolate dalla società convenuta;con il quinto motivo di ricorso –omessa pronuncia sulla domanda o violazione o falsa applicazione degli artt. 1224, 1815, 2043, 2049 c.c. risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti- la ricorrente lamentache i giudici del merito non si siano pronunciati sulla domanda di danni, ritenuta illegittimamente assorbita dal rigetto delle domande inerenti l’usurarietà del contratto; con il sesto motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, degli artt. 1243, 1815, 1224, 2043, 2049 e 2059 c.c., L. 108 del 1996 e dell’art. 644 c.p. compensazione delle somme illegittimamente trattenute dovute in favore del locatore sia per la restituzione degli interessi sia per i danni con quelle pretese per il riscatto del bene –la ricorrente lamenta che il giudice del merito non abbia ritenuto operante la compensazione tra quanto indebitamente trattenuto dalla banca a titolo di interessi usurarie quanto dovuto per il riscatto dell’immobile, domanda erroneamente rigettata dalla corte di merito; il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso meritano trattazione congiunta perché tutti prospettanti la medesima tesi, quella secondo cui la Corte di merito avrebbe errato nel non riconoscere, in applicazione dell’art. 1815, 2° co. c.c., che la presenza di interessi usurari determinava la nullità della relativa clausola e, conseguentemente la gratuità del contratto; i motivi sono infondati; l’impugnata sentenza ha stabilito (p. 7) che, nel caso in cui venga accertato il superamento del tasso soglia la conseguenza non è quella della dichiarazione di gratuità del rapporto, ai sensi dell’art. 1815, co. 2 c.c. poiché la diversità tra interessi corrispettivi e moratori, che permane quanto alla causa, preclude di applicare agli interessi moratori il trattamento che l’art. 1815 co. 2 c.c. riserva ai corrispettivi, non potendo tale disposizione operare laddove l’interesse trovi origine nell’inadempimento; il principio fatto proprio dalla sentenza impugnata è, dunque, quello della diversità ontologica e funzionale tra i tassi di interesse corrispettivi e moratori: i primi costituiscono la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta, i secondi costituiscono il danno conseguente all’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria; dalla diversità deriva anche un diverso trattamento giuridico e l’alternatività dell’applicazione degli uni o degli altri: nell’ambito delle obbligazioni pecuniarie si applicano gli interessi corrispettivi fino al momento in cui non si determina l’inadempimento, in caso di ritardo nell’adempimento trovano applicazione gli interessi moratori che possono essere computati in una misura percentuale maggiore rispetto al tasso degli interessi corrispettivi; dunque la statuizione di non gratuità del contratto, anche nell’ipotesi di superamento del tasso soglia antiusura, è in linea con la distinzione codicistica e con la giurisprudenza di questa Corte la quale ha affermato in più occasioni che l’art. 1815, co. 2 c.c. si riferisce agli interessi corrispettivi e non è applicabile agli interessi convenzionali di mora (Cass., 3, n. 22890 del 13/9/2019), che nell’ ipotesi di superamento del tasso soglia ai fini della normativa antiusura, la previsione di cui all’art. 1815, co. 2 c.c. non può che colpire la singola pattuizione che programmi interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni (Cass., 1, n. 21470 del 15/9/2017) che prevedano l’applicazione di interessi non usurari e che, in ogni caso,la nullità della singola pattuizione non rende il contratto gratuito perché sono sempre da corrispondere gli interessi corrispettivi ai sensi dell’art. 1224 c.c. (Cass. S.U. n. 19597 del 18/9/2020); il secondo motivo di ricorso prospetta la tesi secondo cui la corte di merito avrebbe errato nel ritenere la validità della clausola di salvaguardia prevista dal contratto e nel non porre a carico della banca l’onere della prova di aver adempiuto alla propria obbligazione di non superare il tasso soglia; il motivo è inammissibile sebbene la motivazione dell’impugnata sentenza debba essere corretta nei sensi qui di seguito precisati; a fronte di una clausola che prevedeva che qualora il tasso per gli interessi convenzionali di mora avesse superato il tasso base (Euribor 3 mesi, divisore 365, più nove punti) il medesimo sarebbe rimasto automaticamente e, ab origine, ricondotto con arrotondamento favorevole al debitore a detto tasso Euribor con le maggiorazioni ivi previste, la Corte d’Appello ha ritenutoche la pattuizione della clausola di salvaguardia fosse idonea a ricondurre entro i parametri legali il tasso di interesse moratorio pattuito in contratto ed anzi ha ritenuto che la pattuizione di una clausola di salvaguardia fosse ratio decidendi assorbente rispetto alla questione della usurarietà del tasso di interesse; la sentenza è solo parzialmente conforme all’orientamento di questa Corte la quale, consentenza n. 26286 del 2019, ha sì ritenuto che la clausola di salvaguardia, frequentemente inserita nei contratti bancari fondamentalmente in favore della banca, non presenti profili di contrarietà a norme imperative essendo volta ad assicurare l’applicazione del precetto di ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari, ma la stessa clausola non vale ad esonerare la banca dalla prova di aver rispettato l’obbligazione di non superare il tasso soglia antiusura:diventa pertanto oggetto di una specifica obbligazione contrattuale della banca di mantenere costantemente gli interessi sotto il tasso soglia, e trattandosi di una obbligazione “ex contractu” il relativo onere è posto a carico della medesima; dunque la clausola era certamente valida ma ciò non esonerava la banca dalla prova di aver mantenuto i tassi sotto soglia; ciò posto deve però rilevarsi chenon risulta che la ricorrente abbia dedotto uno specifico motivo di appello per denunziare la violazione dell’art. 2697 c.c. pur in presenza di una espressa statuizione del giudice di primo grado (p. 4 dell’impugnata sentenza) che facevaleva sull’art. 11 del contratto contenente la clausola di salvaguardia, né la ricorrente, ai fini dell’autosufficienza della censura, dimostra come l’abbia articolata nei precedenti gradi sì da non porre questa Corte in condizione di poter escludere la novità della sua prospettazione in sede di legittimità; venendo ai motivi quinto e sesto, con cui la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulle domande risarcitorie, sull’accertamento dei presupposti per la compensazione di dare ed avere tra le parti e sulla domanda di riscatto, essi possono trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione e sono entrambi infondati; la Corte d’Appello ha ritenuto, correttamente, di assorbire le domande risarcitorie e quella volta ad accertare i presupposti della compensazione in quanto entrambe avrebbero presupposto l’accoglimento dei motivi inerenti l’accertamento della nullità delle clausole contrattuali asseritamente usurarie; tali domande non avevano, infatti, alcuna autonomia rispetto all’accertamento della sussistenza del diritto della banca concedente a trattenere legittimamente le somme versate dalla utilizzatrice a titolo di canoni di locazione e di interessi;per quanto, specificamente,concerne il vizio di omessa pronuncia in relazione al rigetto della domanda di riscatto, lo stesso è pure infondato, in quanto la sentenza ha dato atto dell’assenza delle condizioni per il riscatto (p. 8) e la ricorrente si limita ad insistere, con argomenti peraltro puramente fattuali, sulla rideterminazione di un piano di ammortamento che azzeri qualsiasi interesse con ciò palesando di presupporre comunque l’accoglimento dei motivi di ricorso relativi alla usurarietà degli interessi; con il settimo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 61, 112 e 245 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. in ordine al mancato accoglimento della richiesta CTU riguardante l’accertamento di fatti rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni o strumentazioni tecniche senza alcuna motivazione –la ricorrente lamenta che il giudice del merito non abbia ammesso una CTU al fine di determinare il saldo dei rapporti intercorsi tra le parti senza neppure motivare adeguatamente il rigetto dell’istanza di ammissione proveniente da una delle parti. il motivo è inammissibile; la scelta di ammettere o non ammettere una consulenza tecnica d’ufficio rientra nella discrez ionalità del giudice del merito , discrezionalità che è stata esercita dal giudice ritenendo di non procedere alla sua ammissione in ragione della esaustività degli elementi probatori posti a sua disposizione (contratto di leasing, perizie di parte, foglio finanziario, sintesi dei tassi,fatture di pagamento dei canoni mensili, svariate pronunce dell’[OSCURATO:PERSONA] e Finanziario); conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo;si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.600 (oltre € 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore