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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34581/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] PADOVAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettelse~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] itei+~ferrsare procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di pace di Padova dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Padova, in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.,c,u7K344-1,3 AiLk Il Tribunale di Padova in composizione monocratica, investito del processo a seguito della suddetta declaratoria di incompetenza, ha sollevato conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso.

Detto Tribunale alla prima udienza di trattazione, sollecitato dal Pubblico ministero, ha, invero., rilevato che, sia per l'entità delle lesioni (guaribili in 30 giorni) che per il tasso alcolemico riscontrato (pari a 0,58 g/L), non sussiste alcuna delle ipotesi che valgono a qualificare il fatto contestato ai sensi dell'art. 590-bis e a radicare la competenza del Tribunale in composizione monocratica.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, con requisitoria scritta, di risolversi il conflitto dichiarando la competenza del Giudice di pace di Padova. [OSCURATO:PERSONA]

1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione dePtatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.

Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice remittente.

Invero, correttamente detto Giudice ha osservato che: - «il fatto contestato all'odierna imputata non è sussumibile - come desumibile dalla mera lettura della contestazione stessa - nell'ipotesi dell'art. 590 bis c.p.: le lesioni hanno infatti avuto una durata inferiore ai giorni 40, motivo per cui non possono essere ritenute gravi o gravissime in base al 10 comma della disposizione incriminatrice»; - «il fatto non è neppure sussumibile nel 2° comma dell'art. 590 bis c.p. poiché il tasso alcolemico era di valore tale da ricondurre la condotta alla lettera a) dell'art. 186, comma 2, D. Lgs. 285/1992 e non invece alla lettera c) prevista dalla medesima disposizione»; - «la competenza per il reato in contestazione, da ricondurre all'ipotesi dell'art.590, comma 1 c.p., appartiene pertanto al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 274/2000».

2. Va, pertanto, dichiarata la competenza per materia del Giudice di pace di Padova, al quale vanno trasmessi gli atti per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice di pace di Padova, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] PADOVAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettelse~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] itei+~ferrsare procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di pace di Padova dichiarava la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Padova, in ordine al reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.,c,u7K344-1,3 AiLk Il Tribunale di Padova in composizione monocratica, investito del processo a seguito della suddetta declaratoria di incompetenza, ha sollevato conflitto negativo di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso. Detto Tribunale alla prima udienza di trattazione, sollecitato dal Pubblico ministero, ha, invero., rilevato che, sia per l'entità delle lesioni (guaribili in 30 giorni) che per il tasso alcolemico riscontrato (pari a 0,58 g/L), non sussiste alcuna delle ipotesi che valgono a qualificare il fatto contestato ai sensi dell'art. 590-bis e a radicare la competenza del Tribunale in composizione monocratica. 2. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto, con requisitoria scritta, di risolversi il conflitto dichiarando la competenza del Giudice di pace di Padova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Senza dubbio nel caso in esame vi è un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione dePtatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso indicato dal Giudice remittente. Invero, correttamente detto Giudice ha osservato che: - «il fatto contestato all'odierna imputata non è sussumibile - come desumibile dalla mera lettura della contestazione stessa - nell'ipotesi dell'art. 590 bis c.p.: le lesioni hanno infatti avuto una durata inferiore ai giorni 40, motivo per cui non possono essere ritenute gravi o gravissime in base al 10 comma della disposizione incriminatrice»; - «il fatto non è neppure sussumibile nel 2° comma dell'art. 590 bis c.p. poiché il tasso alcolemico era di valore tale da ricondurre la condotta alla lettera a) dell'art. 186, comma 2, D. Lgs. 285/1992 e non invece alla lettera c) prevista dalla medesima disposizione»; - «la competenza per il reato in contestazione, da ricondurre all'ipotesi dell'art.590, comma 1 c.p., appartiene pertanto al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 274/2000». 2. Va, pertanto, dichiarata la competenza per materia del Giudice di pace di Padova, al quale vanno trasmessi gli atti per l'ulteriore corso. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice di pace di Padova, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 34581/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris