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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 43658/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione della somma di denaro oggetto di sequestro preventivo nel procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione pronunciata in data 4 novembre 2021, irrevocabile il 4 aprile 2022.

A ragione della decisione poneva la circostanza l'istanza de qua, pervenuta in data 14 novembre 2022, costituiva mera riproposizione di analoga istanza, fondata sui medesimi elementi, già stata decisa «per difetto dello ius possidendi» del quale il ricorrente non aveva fornito alcuna prova.

Del pari inammissibile riteneva la richiesta di trasmissione degli atti al giudice civile, ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., non essendovi alcuna controversia tra due parti sulla restituzione del bene.

2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il ricorrente deduce due motivi d'impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con essi lamenta, in primo luogo l'erroneità della decisione del Giudice dell'esecuzione, che ha fondato il provvedimento sulla mancata prova da parte dell'istante del diritto alla restituzione, in spregio al principio di diritto espresso in sede di legittimità, secondo cui «Per l'accoglimento della domanda di restituzione delle cose sequestrate, avanzata dal possessore prosciolto, nel caso in cui manchi la prova dell'altruità delle cose e non vi siano state domande di restituzione da parte di altri soggetti, non occorre la prova positiva dello ius possidendi in capo al richiedente, ma è sufficiente il favor possessionis (Sez. 2, n. 26462 del 06/05/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231960).

2.2. In via di subordine, attesa l'esistenza di un contrasto tra arresti della Corte di legittimità in punto di sussistenza dell'onere di trasmissione degli atti al giudice civile ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., ha chiesto la remissione della questione controversa alle Sezioni Unite per la una uniforme soluzione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta depositata il 17 febbraio 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce censure infondate e va, pertanto, rigettato.

2. Per la comprensione del gravame s'impone la ricostruzione della vicenda processuale, che si è svolta nei termini seguenti: - il 4 maggio 2022 il ricorrente svolgeva una prima istanza di restituzione delle somme che oggetto di sequestro preventivo che aveva perso efficacia in conseguenza alla pronuncia irrevocabile di assoluzione del ricorrente dal reato di ricettazione; - il 4 luglio 2022 il Giudice dell'esecuzione dichiarava l'istanza inammissibile ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen. perché il difensore era privo di nomina idonea per la fase dell'incidente di esecuzione; - 1'11 luglio 2022 il ricorrente, questa volta a mezzo di difensore all'uopo nominato, riproponeva l'istanza, avente il medesimo oggetto che veniva qualificata dal Giudice dell'esecuzione come opposizione alla propria precedente ordinanza del 4 luglio e la dichiarava inammissibile, poiché si era formato giudicato sulla questione della restituzione, rigettata dal giudice di merito e la cui statuizione non è stata impugnata e, comunque, in difetto di prova da parte del ricorrente del diritto alla restituzione in suo favore; - seguiva una terza istanza, proposta in data 14 novembre 2022, introduttiva del presente procedimento, dichiarata inammissibile perché reiterativa di precedente decisione.

3. La vicenda dianzi compendiata è caratterizzata, all'evidenza, da un susseguirsi di incidenti di esecuzione e impugnazioni riguardanti il medesimo oggetto.

Il secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen. prevede la declaratoria d'inammissibilità dell'incidente di esecuzione, oltre che nell'ipotesi di manifesta infondatezza della relativa richiesta, nel caso in cui questa costituisca mera riproposizione, basata sui medesimi elementi, di una richiesta già rigettata.

La legge pone dunque una rigida preclusione processuale secondo la quale ben possono esservi più incidenti esecutivi che devono, tuttavia, riguardare richieste basate su elementi diversi.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che in tema di procedimento di esecuzione, l'art. 666, secondo comma, cod. proc. pen., nel sancire l'inammissibilità della «mera riproposizione di una richiesta già rigettata, A , 1» basata sui medesimi elementi», fa operare la detta preclusione quando le questioni reiterate siano del tutto identiche a quelle già disattese, non quando, invece, si tratti di nuove eccezioni ovvero di medesime questioni fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto diversi da quelli già presi in considerazione, non importa se antecedenti o sopravvenuti rispetto alla precedente decisione.

Si è altresì precisato che «L'art. 666, comma 2, c.p.p. nel prevedere l'inammissibilità delle istanze meramente reiterative di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede affatto che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività; il che ben si giustifica anche sotto il profilo della rado legis, considerando che la disposizione anzidetta è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto» (Sez. 3, n. 2694 del 20/11/2019, dep. 23/01/2020, Pellegrino, Rv. 278283; Sez. 1, n. 25345 del 19/03/2014, Nozzolino, Rv. 262135).

4. Nel caso che ci occupa, l'istanza dichiarata inammissibile con il provvedimento impugnato aveva il medesimo oggetto (restituzione della somma di 113.960,00 euro sequestrate nel procedimento conclusisi con assoluzione di Grumo) e il medesimo elemento di controversia (I prova del diritto dell'istante alla restituzione in suo favore) e nessun elemento di novità è stato allegato dal ricorrente.

Sicché, a ragione, l'istanza de qua è stata ritenuta riproduttiva di analoga precedentemente respinta e, come tale, dichiarata inammissibile.

5. E' appena il caso di evidenziare come il principio espresso in sede di legittimità secondo cui il giudice penale, al quale venga chiesta la restituzione delle cose sequestrate, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse, è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, non è per nulla controverso e - per ciò che qui rileva - presuppone l'accertamento di una controversia sulla proprietà e sul conseguente diritto alla restituzione tra due parti, non sussistente - per quanto consta - nel caso di specie.

Ciò priva di pregio la richiesta subordinata svolta dal ricorrente.

6. L'impugnazione va, pertanto, complessivamente rigettata, Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione della somma di denaro oggetto di sequestro preventivo nel procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione pronunciata in data 4 novembre 2021, irrevocabile il 4 aprile 2022. A ragione della decisione poneva la circostanza l'istanza de qua, pervenuta in data 14 novembre 2022, costituiva mera riproposizione di analoga istanza, fondata sui medesimi elementi, già stata decisa «per difetto dello ius possidendi» del quale il ricorrente non aveva fornito alcuna prova. Del pari inammissibile riteneva la richiesta di trasmissione degli atti al giudice civile, ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., non essendovi alcuna controversia tra due parti sulla restituzione del bene. 2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il ricorrente deduce due motivi d'impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con essi lamenta, in primo luogo l'erroneità della decisione del Giudice dell'esecuzione, che ha fondato il provvedimento sulla mancata prova da parte dell'istante del diritto alla restituzione, in spregio al principio di diritto espresso in sede di legittimità, secondo cui «Per l'accoglimento della domanda di restituzione delle cose sequestrate, avanzata dal possessore prosciolto, nel caso in cui manchi la prova dell'altruità delle cose e non vi siano state domande di restituzione da parte di altri soggetti, non occorre la prova positiva dello ius possidendi in capo al richiedente, ma è sufficiente il favor possessionis (Sez. 2, n. 26462 del 06/05/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231960). 2.2. In via di subordine, attesa l'esistenza di un contrasto tra arresti della Corte di legittimità in punto di sussistenza dell'onere di trasmissione degli atti al giudice civile ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., ha chiesto la remissione della questione controversa alle Sezioni Unite per la una uniforme soluzione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta depositata il 17 febbraio 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate e va, pertanto, rigettato. 2. Per la comprensione del gravame s'impone la ricostruzione della vicenda processuale, che si è svolta nei termini seguenti: - il 4 maggio 2022 il ricorrente svolgeva una prima istanza di restituzione delle somme che oggetto di sequestro preventivo che aveva perso efficacia in conseguenza alla pronuncia irrevocabile di assoluzione del ricorrente dal reato di ricettazione; - il 4 luglio 2022 il Giudice dell'esecuzione dichiarava l'istanza inammissibile ex art. 666 comma 2 cod. proc. pen. perché il difensore era privo di nomina idonea per la fase dell'incidente di esecuzione; - 1'11 luglio 2022 il ricorrente, questa volta a mezzo di difensore all'uopo nominato, riproponeva l'istanza, avente il medesimo oggetto che veniva qualificata dal Giudice dell'esecuzione come opposizione alla propria precedente ordinanza del 4 luglio e la dichiarava inammissibile, poiché si era formato giudicato sulla questione della restituzione, rigettata dal giudice di merito e la cui statuizione non è stata impugnata e, comunque, in difetto di prova da parte del ricorrente del diritto alla restituzione in suo favore; - seguiva una terza istanza, proposta in data 14 novembre 2022, introduttiva del presente procedimento, dichiarata inammissibile perché reiterativa di precedente decisione. 3. La vicenda dianzi compendiata è caratterizzata, all'evidenza, da un susseguirsi di incidenti di esecuzione e impugnazioni riguardanti il medesimo oggetto. Il secondo comma dell'art. 666 cod. proc. pen. prevede la declaratoria d'inammissibilità dell'incidente di esecuzione, oltre che nell'ipotesi di manifesta infondatezza della relativa richiesta, nel caso in cui questa costituisca mera riproposizione, basata sui medesimi elementi, di una richiesta già rigettata. La legge pone dunque una rigida preclusione processuale secondo la quale ben possono esservi più incidenti esecutivi che devono, tuttavia, riguardare richieste basate su elementi diversi. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che in tema di procedimento di esecuzione, l'art. 666, secondo comma, cod. proc. pen., nel sancire l'inammissibilità della «mera riproposizione di una richiesta già rigettata, A , 1» basata sui medesimi elementi», fa operare la detta preclusione quando le questioni reiterate siano del tutto identiche a quelle già disattese, non quando, invece, si tratti di nuove eccezioni ovvero di medesime questioni fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto diversi da quelli già presi in considerazione, non importa se antecedenti o sopravvenuti rispetto alla precedente decisione. Si è altresì precisato che «L'art. 666, comma 2, c.p.p. nel prevedere l'inammissibilità delle istanze meramente reiterative di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede affatto che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività; il che ben si giustifica anche sotto il profilo della rado legis, considerando che la disposizione anzidetta è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto» (Sez. 3, n. 2694 del 20/11/2019, dep. 23/01/2020, Pellegrino, Rv. 278283; Sez. 1, n. 25345 del 19/03/2014, Nozzolino, Rv. 262135). 4. Nel caso che ci occupa, l'istanza dichiarata inammissibile con il provvedimento impugnato aveva il medesimo oggetto (restituzione della somma di 113.960,00 euro sequestrate nel procedimento conclusisi con assoluzione di Grumo) e il medesimo elemento di controversia (I prova del diritto dell'istante alla restituzione in suo favore) e nessun elemento di novità è stato allegato dal ricorrente. Sicché, a ragione, l'istanza de qua è stata ritenuta riproduttiva di analoga precedentemente respinta e, come tale, dichiarata inammissibile. 5. E' appena il caso di evidenziare come il principio espresso in sede di legittimità secondo cui il giudice penale, al quale venga chiesta la restituzione delle cose sequestrate, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietà di esse, è tenuto a rimettere gli atti al giudice civile del luogo competente in primo grado per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, non è per nulla controverso e - per ciò che qui rileva - presuppone l'accertamento di una controversia sulla proprietà e sul conseguente diritto alla restituzione tra due parti, non sussistente - per quanto consta - nel caso di specie. Ciò priva di pregio la richiesta subordinata svolta dal ricorrente. 6. L'impugnazione va, pertanto, complessivamente rigettata, Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 43658/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris