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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 30047/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente o I 11 INANZA sul ricorso 18174-2019 propo to da: AGENZIA DELLE ENT P TE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettiv mente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso VVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e •fende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5528/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 18174 sez.

MT - ud. 07-07-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n.2114/16 ,sez 7 , rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'avviso di accertamento TY502EL2551/2014 per Irap 2011 Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia 5528/01/18 che, con sentenza /2017, accoglieva parzialmente l'impugnazione ritenendo che la società appellante non potesse considerarsi società di comodo ma che ,peraltro, la stessa non poteva qualificarsi come società agricola.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di un motivo La contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc .

Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che la società contribuente non potesse considerarsi società di comodo valutando esclusivamente l'attività di coltivazione del fondo in relazione alla creazione in atto all'epoca di serre senza considerare l'ulteriore attività di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili.

Il motivo è fondato.

L'Agenzia delle Entrate , premesso che la società contribuente ha per oggetto sociale " la coltivazione in serra per la produzione di piante " e "la produzione e commercializzazione di energia" riporta nel suo ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza, il testo della sentenza di primo grado ove si afferma che " sull'ampiezza dell'attività agricola e sulla strumentalità dell'impianto fotovoltaico si ossei-va che la relazione tecnica che descrive minutamente le colture è carente sotto due profili ...".

Sulla base di questa premessa la sentenza di primo, dopo avere esaminato nel merito le censure della contribuente relativamente alla attività agricola ed al reddito dichiarato, ha concluso nel seguente modo :" pertanto a prescindere dal rispetto della soglia di 200 KW di potenza nominale ai fini della connotazione di strumentalità alla attività agricola, si conferma l'imponibile accertato dall'Ufficio".

In altri termini, la sentenza di primo grado aveva ritenuto che la contribuente fosse una società di comodo sulla base della sola verifica della attività agricola ritenendo superfluo ogni ulteriore accertamento sull'attività di produzione di energia.

A fronte ,quindi, dell'appello della contribuente che richiedeva il riconoscimento della natura agricola nonché la tassazione del reddito su base catastale e che deduceva la non operatività della società, la Commissione regionale ,che ha escluso la natura di società di comodo della contribuente, nel valutare tale natura , avrebbe dovuto prendere in esame non solo l'attività agricola svolta ( che sarebbe stata non produttiva di reddito in quanto ancora nella fase preliminare e non produttiva della costruzione delle serre) ma anche l'attività di produzione di energia rientrante nell'oggetto sociale il cui accertamento era stato ritenuto superfluo dalla sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente; ciò tanto più che la sentenza in esame ha dato anch'essa atto che l'oggetto sociale era " la coltivazione in serra per la produzione di piante Cf e "la produzione e commercializzazione di energia".

A tale proposito la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che in materia di società di comodo, i parametri previsti dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni ed attività patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto. (Cass 21358/15) L'accertamento quindi di tutte le attività svolte dalla società contribuente al fine di accertarne la natura di comodo o meno costituisce un fatto decisivo per la controversia il cui omesso esame comporta l'accoglimento del motivo di ricorso.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Roma 7.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente o I 11 INANZA sul ricorso 18174-2019 propo to da: AGENZIA DELLE ENT P TE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettiv mente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso VVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e •fende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5528/1/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 18174 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n.2114/16 ,sez 7 , rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'avviso di accertamento TY502EL2551/2014 per Irap 2011 Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia 5528/01/18 che, con sentenza /2017, accoglieva parzialmente l'impugnazione ritenendo che la società appellante non potesse considerarsi società di comodo ma che ,peraltro, la stessa non poteva qualificarsi come società agricola. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle entrate sulla base di un motivo La contribuente non ha resistito con controricorso. La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell'art 380 bis cpc . Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che la società contribuente non potesse considerarsi società di comodo valutando esclusivamente l'attività di coltivazione del fondo in relazione alla creazione in atto all'epoca di serre senza considerare l'ulteriore attività di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili. Il motivo è fondato. L'Agenzia delle Entrate , premesso che la società contribuente ha per oggetto sociale " la coltivazione in serra per la produzione di piante " e "la produzione e commercializzazione di energia" riporta nel suo ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza, il testo della sentenza di primo grado ove si afferma che " sull'ampiezza dell'attività agricola e sulla strumentalità dell'impianto fotovoltaico si ossei-va che la relazione tecnica che descrive minutamente le colture è carente sotto due profili ...". Sulla base di questa premessa la sentenza di primo, dopo avere esaminato nel merito le censure della contribuente relativamente alla attività agricola ed al reddito dichiarato, ha concluso nel seguente modo :" pertanto a prescindere dal rispetto della soglia di 200 KW di potenza nominale ai fini della connotazione di strumentalità alla attività agricola, si conferma l'imponibile accertato dall'Ufficio". In altri termini, la sentenza di primo grado aveva ritenuto che la contribuente fosse una società di comodo sulla base della sola verifica della attività agricola ritenendo superfluo ogni ulteriore accertamento sull'attività di produzione di energia. A fronte ,quindi, dell'appello della contribuente che richiedeva il riconoscimento della natura agricola nonché la tassazione del reddito su base catastale e che deduceva la non operatività della società, la Commissione regionale ,che ha escluso la natura di società di comodo della contribuente, nel valutare tale natura , avrebbe dovuto prendere in esame non solo l'attività agricola svolta ( che sarebbe stata non produttiva di reddito in quanto ancora nella fase preliminare e non produttiva della costruzione delle serre) ma anche l'attività di produzione di energia rientrante nell'oggetto sociale il cui accertamento era stato ritenuto superfluo dalla sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della contribuente; ciò tanto più che la sentenza in esame ha dato anch'essa atto che l'oggetto sociale era " la coltivazione in serra per la produzione di piante Cf e "la produzione e commercializzazione di energia". A tale proposito la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che in materia di società di comodo, i parametri previsti dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni ed attività patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto. (Cass 21358/15) L'accertamento quindi di tutte le attività svolte dalla società contribuente al fine di accertarne la natura di comodo o meno costituisce un fatto decisivo per la controversia il cui omesso esame comporta l'accoglimento del motivo di ricorso. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Roma 7.
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