CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 17639/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10594/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocatoBuonanno Roberto; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall'avvocatoIodice Giovanni; -controricorrente – avverso la sentenza n. 5516/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con testamento olografo 10 ottobre 1986 [OSCURATO:PERSONA] dispose dei suoi beni in favore delle figlie Annapia (di seguito detta Anna), Silvana, Wanda e Rosanna, lasciando alla coniuge [OSCURATO:PERSONA] l’usufrutto della casa alla discesa Gaiola e di tutte le pertinenze e costituendo sulla quota attribuita alla figlia Anna un diritto di uso e abitazione in favore della figlia Rosanna e della nipote [OSCURATO:PERSONA]. Alla morte di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta in data 31 dicembre 2001, si consolidò la nuda proprietà sui beni, oggetto del menzionato testamento olografo. Quest’ultimo fu impugnato ed il relativo giudizio si è concluso con sentenza n. 3353/2018 del Tribunale di Napoli. 2. Nelle more della definizione del giudizio di impugnazione del testamento [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la sorella Anna per ottenere il rilascio dell’immobile di cui era proprietaria, che deduceva essere illegittimamente occupato da detta sorella. 3. A loro volta [OSCURATO:PERSONA] e la di lei figlia [OSCURATO:PERSONA] (nipote di [OSCURATO:PERSONA]) convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] (sorella di Anna e zia di Valentina) per ottenere il rilascio dell’immobile sito in Napoli alla discesa Gaiola n. 18/b, che, successivamente alla morte di [OSCURATO:PERSONA], era stato concesso in comodato da [OSCURATO:PERSONA] alla di lei figlia [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, in detto giudizio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto di essere entrambe titolari del diritto di uso e di abitazione e la Artiano anche proprietaria del bene, chiedevano al Tribunale di Napoli dichiarare risolto per scadenza del termine il contratto di comodato e condannare la convenuta comodataria al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni in proprio (a decorrere dalla data di decesso della Iacoletti e, per la sola [OSCURATO:PERSONA], quale erede di quest’ultima, per il periodo precedente), con vittoria di spese. Rappresentavano che la Iacoletti con atto 30 aprile 1998 aveva citato in giudizio la figlia [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il rilascio dell’immobile oggetto del contratto di comodato ed il risarcimento dei danni. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, eccependo la litispendenza rispetto al giudizio per sfratto di morosità, da essa già promosso davanti al Tribunale di Napoli, e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese processuali da distrarsi a favore dei difensori antistatari. A sostegno della sua richiesta deduceva che: a) il bene immobile, oggetto del contratto di comodato, era stato costruito a sua cura e a sue spese; b) nulla era da lei dovuto, attesa la gratuità del comodato concesso; c) in ogni caso il diritto per le somme eventualmente dovute alla Iacoletti era estinto per prescrizione. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed assunzione delle prove orali dalle stesse richieste, nonché mediante ctu diretta a stabilire il presumibile canone di locazione dell’immobile, a partire dal 1997 (con gli aggiornamenti), tenuto conto del valore locativo di immobili similari. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 906 del 2018, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava risolto il contratto di comodato per scadenza del termine e dichiarava quindi senza titolo la detenzione dell’immobile per cui è causa da parte di [OSCURATO:PERSONA], che veniva condannata al rilascio per la data del 25 luglio 2018, compensando interamente le spese processuali.4. La sentenza del giudice di primo grado veniva impugnata dalle originarie attrici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] non era stata condannata al risarcimento dei danni (nella misura stimata dal c.t.u. o in quella ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione) e non era stata condannata alla rifusione delle spese processuali (in favore del difensore antistatario) Si costituiva anche nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA], la quale – dopo aver chiesto in via preliminare la riunione del presente procedimento con quello (pure pendente in grado di appello) da lei promosso nei confronti della sorella Anna e la declaratoria di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. - nel merito, chiedeva il rigetto dell’impugnazione avversaria, che contestava, e la vittoria delle spese. La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 5516 del 2019 – respinta la richiesta di riunione e ritenuto ammissibile l’appello - accoglieva parzialmente l’impugnazione, in quanto dichiarava la nullità della sentenza del giudice di primo grado limitatamente alla domanda risarcitoria attorea (difettando nella specie una pronuncia secondo diritto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 113 c.p.c.), che, tuttavia, decidendo nel merito, rigettava. Il rigetto veniva motivato dalla corte territoriale sulla base del fatto che, da un lato, le attrici, dopo aver dedotto di aver ricevuto offerte per la locazione del bene, senza precisare in quale occasione e da chi, nulla hanno provato sul punto e non può escludersi che lo stesso potesse essere abbandonato, senza produrre, così, alcun reddito ; e, d’altra parte, il bene immobile oggetto di causa è gravato dal diritto di uso e abitazione in favore della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e dalla testimonianza resa da quest’ultima emerge che la predetta lo utilizza seppure saltuariamente, cosicché la situazione esistente appare incompatibile con la possibilità di locarelo stesso . 5.Avverso la sentenza della corte territoriale hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. 1.1.Con il primo motivo le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2056, 2697 e 2727 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale, aderendo ai principi espressi da Cass. n. 378 del 2005, ha affermato che esse non avevano subito alcun danno da mancato rilascio o da ritardo nel rilascio, mentre avrebbe dovuto ritenere provato detto danno sulla base di presunzioni semplici (quali il fatto che ad esse era stata preclusa la possibilità del godimento diretto dell’immobile, essendo obbligate a rilasciare quello da esse occupato, proprio in favore della Artiano) e quindi condannare l’Artiano al risarcimento del danno, liquidandolo nella misura stimata dal ctu o in quella diversa valutata equitativamente. Osservano che, in punto di fatto, è pacifico che: a) l’immobile, per cui è causa, occupato da [OSCURATO:PERSONA], è di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed è gravato dal diritto di uso e di abitazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] (figlia di [OSCURATO:PERSONA]) e di [OSCURATO:PERSONA]; b) [OSCURATO:PERSONA] e sua figlia Valentina abitano in altro immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; c) quest’ultima con separata azione ha chiesto il rilascio ed i danni per essere scaduto il relativo rapporto di locazione. 1.2. Con il secondo motivo le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1292, 1294 e 1306 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che esse non avevano subito alcun danno da mancato rilascio o da ritardo nel rilascio, in quanto i loro diritti sul bene ( ad esse assegnati con la sentenza divisionale n. 3353/2018) coesistevano con il diritto di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che esse non avrebbero potuto locare il bene a terzi e, pertanto, il bene non fosse in grado di rendere frutti. Sostengono le ricorrenti che anche [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto agire per danni, ma che tale circostanza non escludeva l’obbligo risarcitorio nei loro confronti da parte di [OSCURATO:PERSONA] (responsabile dell’occupazione e del protrarsi di questa), potendo al più solo comportare una riduzione del credito risarcitorio (previa detrazione dall’importo risarcibile della quota spettante a [OSCURATO:PERSONA]). 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Inammissibile è il primo motivo nel quale parte ricorrente denuncia violazione di diverse disposizioni di legge sostanziale. QuestaCorte ha più volte affermato il principio, secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità» se non nei limiti del vizio di motivazione come indicato dall'art. 360, comma, n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (Cass. 24155/2017; 195/2016; 26110/2015). Occorre qui ribadire che la erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale, deputata a dettarne la disciplina, postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso. Con la conseguenza che risulta del tutto estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale (ricostruzione che, come è noto, è riservata al sindacato del giudice di merito). Orbene, nel motivo in esame parte ricorrente contesta al giudice di merito non di aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia, bensì di avere erroneamente ritenuto non provato, nella situazione di fatto in concreto accertata, la ricorrenza del danno da mancato rilascio o da ritardo nel rilascio: tanto fa inammissibilmente, in quanto detta valutazione comporta, non un giudizio di diritto, ma un giudizio di fatto, da impugnarsi, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazione (peraltro insussistente, nella specie). 2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo, Detto motivo è stato proposto come vizio di «omesso esame circa un fatto decisivo», in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma tale norma (nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, applicabile ratione temporis), riferisce l'omesso esame ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. U, 8053/2014, Cass. 24035/2018), non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" (Cass. 2268/2022, 22397/2019, 14802/2017). Affinché una simile censura sia rituale deve quindi trattarsi di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Con la conseguenza, tra l’altro, che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, tale vizio, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 27415/2018, 7472/2017); rimane peraltro estranea dall’ambito del vizio in questione qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si sia formato in esito all'esame del materiale istruttorio (Cass. 20553/2021). Nel caso di specie, parte ricorrente non ha indicato specificamente indicato alcun fatto storico, avente le caratteristiche sopra indicate, del quale sia stato omesso l’esame da parte del giudice di merito; ma, sotto l'apparente deduzione del denunciato vizio motivazionale, ha sollecitato una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, il che, come è noto, è inammissibile nella presente sede di legittimità (Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34476). 3. Alla inammissibilità del ricorsoconsegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente , nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 4.050 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali pe