CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 06471/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione per genericità ai sensi degli artt. 581 comma 1 bis cod.proc.pen. e 591 cod.proc.pen. è manifestamente infondato. La corte territoriale ha ritenuto inammissibile l'appello avverso la sentenza di condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 291 quater d.p.r. 43 del 1973 in quanto contenente generiche critiche e frasi di stile con cui censurava la decisione impugnata. Rilevato che a seguito dell'introduzione dell'art. 581 comma 1 bis cod.proc.pen., ad opera della c.d. riforma Cartabia, il legislatore ha normativizzato il principio espresso dalle Sezioni Unite Galtelli secondo cui il principio devolutivo, che connota il giudizio di appello di cui all'art. 597 cod.proc.pen., deve necessariamente correlarsi alle norme sulle formalità dell'impugnazione, che richiedono - tra gli altri requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame - quello della specificità dei motivi (art. 581 c.p.p., lett. c, e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), (Sez. 6, n. 7994 del 17/06/2014, Riondino, Rv. 262455). Dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lettera c), 591, comma 1, lettera c), e 597, comma 1, cod. proc. pen., emerge che l'ultima di tali disposizioni — nello stabilire che la cognizione del procedimento è attribuita al giudice d'appello limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti — non può essere interpretata nel senso che sia sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, che í motivi si riferiscano semplicemente a "punti della decisione". Dunque, il giudizio di appello è pur sempre un giudizio di merito circoscritto sui punti e capi specificatamente indicati e contenenti doglianze specifiche che ne circoscrivono l'ambito del devoluto, da cui il requisito di specificità estrinseca, ora espressamente introdotto al comma 1 bis dell'art. 581 cod.proc.pen. Ciò premesso, dalla semplice lettura dell'atto di appello, emerge come il ricorrente !ungi da proporre critiche specifiche ai punti della decisione, tra cui la ritenuta partecipazione all'associazione a delinquere dedita al contrabbando, si è limitato ad una serie di enunciazioni prive di correlazione alla decisione impugnata e dunque prive di specificità estrinseca. A sua volta il ricorso per cassazione che contesta la decisione di inammissibilità dell'appello è anch'esso generico e dunque inammissibile. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] r e'tensore 9,1)