CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022
Cassazione n. 36642/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30108-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1781/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/05/2021; Ric. 2021 n. 30108 sez. ML -ud. 04-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio per far accertare, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 276 del 2003, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della SDA [OSCURATO:PERSONA] spa (d’ora in avanti anche SDA) a far data dal 10.7.2002, con inquadramento nel 1° livello parametro 159 c.c.n.l. Logistica, trasporto, merci e spedizione, previa dichiarazione di inefficacia del licenziamento intimatole il 3.8.2016 dalla formale datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] spa, e con condanna della SDA alla riammissione in servizio, al pagamento delle retribuzioni maturate dal 3.8.2016 e al versamento dei relativi contributi. 2. Il tribunale ha accolto il ricorso e dichiarato l’esistenza del rapporto di lavoro della Castellano alle dipendenze della SDA dal 10.7.2002, con inquadramento nel 1° livello a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha condannato la società alla riammissione in servizio della dipendente e al pagamento delle retribuzioni dal 3.8.2016 e della contribuzione previdenziale e assistenziale; ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato alla predetta in quanto non riferibile alla effettiva datrice di lavoro. 3. La Corte territoriale ha respinto l’appello principale della SDA e, in accoglimento dell’appello incidentale della lavoratrice, ha riconosciuto l’inquadramento della stessa nel 1° livello parametro 159 del c.c.n.l. Logistica a far data dal 10.7.2002. 4. I giudici di secondo grado hanno accertato, in base alle deposizioni testimoniali e alla documentazione raccolta, come la Castellano, sebbene formalmente dipendente della [OSCURATO:PERSONA] spa e addetta agli appalti da questa stipulati con la SDA, avesse svolto fin dall’inizio Ric. 2021 n. 30108 sez. ML -ud. 04-10-2022 -3- del rapporto di lavoro (da luglio 2002 al 3.8.2016) la propria attività alle dipendenze della committente SDA. In particolare, hanno accertato come la stessa “nell'espletamento della sua attività lavorativa (fosse) diretta e controllata dai dipendenti della SDA […] i quali agivano come suoi superiori gerarchici; […] che le direttive impartite e il controllo effettuato dai dipendenti della SDA sul lavoro della Castellano non riguardavano l’esito del servizio, né tale attività si espletava mediante controlli a campione per verificare la qualità del servizio reso, ma si sostanziava in un'attività espressione del potere organizzativo e direttivo nei confronti della lavoratrice utilizzata nell'appalto; […] che dall'istruttoria (era) emersa la totale estraneità dell'appaltatore nell'organizzazione e direzione della Castellano nell’esecuzione dell’appalto; […] che le ferie e i turni erano concordati dalla lavoratrice direttamente con la SDA; […] che la documentazione versata in att i e in particolare le mail prodotte dalla Castellano dimostravano che i dipendenti della SDA fornissero alla ricorrente indicazioni specifiche che riguardavano anche le singole pratiche gestite dalla lavoratrice; […] che dall’istruttoria svolta e dalla documentazione acquisita (emergeva come) la Castellano, almeno a partire dal 2004, avesse lavorato per la SDA occupandosi di servizi non oggetto dei contratti di appalto stipulati tra la Gepin, sua formale datrice di lavoro, e la SDA”. 5. Avverso tale sentenza la SDA [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. 6. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Consideratoche: Ric. 2021 n. 30108 sez. ML -ud. 04-10-2022 -4- 7. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ. 8. Si censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha escluso che l'accertamento passato in giudicato, contenuto nell'ordinanza del Tribunale di Napoli n. 17214/2017 emessa ai sensi dell'art. 1, comma 47, legge 92 del 2012, di illegittimità del licenziamento intimato alla Castellano dalla [OSCURATO:PERSONA] SPA e l’ordine di reintegra presso quest’ultima, non avrebbero precluso l'accoglimento della domanda formulata dalla Castellano nel presente giudizio e volta all'accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze della SDA. 9. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. 276 del 2003 e dell’art. 1, legge 1369 del 1960, in relazione all’art. 116 cod. proc. civ. 10. Si censura la sentenza in appello per aver ritenuto configurabile la violazione dell'art. 29 cit. e, in ogni caso, dell'art. 1 della legge 1369 del 1960 solo in virtù della circostanza che dall'istruttoria svolta sarebbe emerso che la Castellano era stata destinataria di ordini e/o direttive da parte di SDA e dei suoi preposti, senza tuttavia tenere conto di quale fosse il loro oggetto e contenuto e senza verificare se tali ordini o direttive fossero finalizzati a controllare l'attività della Castellano o, diversamente, l'esatta realizzazione del servizio oggetto di appalto. 11. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 29 del d.lgs. 276 del 2003 e dell’art. 1, legge 1369 del 1960. 12. Si censura la sentenza d’appello per aver ritenuto configurabile la violazione dell'articolo 29 cit. e, in ogni caso, dell'art. 1 della legge 1369 del 1960, sul presupposto che l'attività di back office di gestione delle Ric. 2021 n. 30108 sez. ML -ud. 04-10-2022 -5- pratiche di reclamo espletata dalla Castellano non sarebbe stata prevista nei contratti di appalto sottoscritti il 15 luglio 2002 e il 9 luglio 2007, così omettendo di tenere conto dell'effettivo contenuto di tali contratti. 13. [OSCURATO:PERSONA], considerato che il procedimento in esame pone, tra l’altro, questioni che involgono i rapporti tra l’azione verso l’utilizzatore ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 276 del 2003 e l’impugnazione del licenziamento intimato dal datore di lavoro formale; che rispetto a tali questioni (su cui v. Cass. 17969 del 2016 e n. 6668 del 2019) può avere rilievo sia l’abrogazione, ad opera del d.lgs. 81/2015, dell’art. 27 del d.lgs. 276/2003, a cui rinvia l’art. 29 cit., e sia la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 80 bis, aggiunto al d.l. 19 maggio 2020 n. 34, dalla legge 17 luglio 2020 n. 177; che su tali disposizioni non risultano precedenti di questa Corte; ritiene che non ricorrano le condizioni per la trattazione della causa in Sezione sesta e dispone la trasmissione del procedimento alla Sezione Quarta Lavoro per la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte dispone la tra