CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04470/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11588-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 76/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/02/2022 R.G.N. 1160/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto previdenza Indebito R.G.N.11588/2022 Cron. Rep. Ud.17/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 76/2022 della Corte d’appello di Catanzaro che, riformando la decisione del Tribunale di Castrovillari, ha respinto la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per i periodi dal 25 agosto 2006 al 31 dicembre 2006 con la [OSCURATO:PERSONA]Andrea e la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di recupero dell’INPS relativo a indebita percezione dell’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2007. Propone due motivi di ricorso, cui resiste INPS con controricorso. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 17 dicembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza è censurata sulla base di due motivi. 1)Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. e dell’art. 2946 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. 2)Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e dell’art. 2946 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per avere la Corte omesso l’esame di un fatto decisivo circa l’eccezione di prescrizione decennale sollevata in primo e secondo grado nonché violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. sempre in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per avere omesso di valutare un documento decisivo per il giudizio, ossia l’estratto conto previdenziale del 22 febbraio 2019 attestante che il ricorrente aveva svolto n. 102 giornate di lavoro in agricoltura nel 2006 ed altrettante nel 2007. La Corte ha ritenuto che il termine di prescrizione decennale fosse stato interrotto da INPS con una prima comunicazione di indebito del 21 dicembre 2014, seguita da secondo sollecito del 2 aprile 2018. In particolare, la sentenza ha così motivato: -il Tribunale ha trascurato la contro-eccezione di interruzione della prescrizione che INPS aveva ritualmente formulato allegando che, prima della richiesta restitutoria del 29 gennaio 2019, aveva recapitato una prima comunicazione (in data 21.12.2014) entro il termine di 10 anni dal pagamento avvenuto il 1 luglio 2008, seguita da una seconda; -del recapito di questa non c’è prova mentre è provato il recapito della prima: INPS ha prodotto in appello la richiesta, inviata per posta, restituita ad INPS il 14.2.2015 per compiuta giacenza, con effetto dimostrativo del perfezionamento del procedimento notificatorio; -l’appellato eccepisce l’inammissibilità della produzione in appello dell’atto interruttivo ma il rilievo è infondato perché l’esistenza di quell’atto era stata ritualmente allegata in primo grado con specifica indicazione della data e del contenuto, il che rende ammissibile l’acquisizione anche officiosa della prova; -a ciò si aggiunga che INPS aveva prodotto in primo grado la stampa dei propri archivi informatici in cui l’atto interruttivo era stato registrato, il che costituisce un’utile pista probatoria; -poco è a dirsi infine sulla fondatezza del credito INPS che discende dalla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli e dalla conseguente perdita del diritto alla prestazione erogata in forza dell’iscrizione; -dell’esistenza di tale requisito il ricorrente non aveva fatto menzione nell’atto introduttivo del giudizio e non ha replicato all’eccezione di decadenza che INPS ha sollevato addebitandogli di non aver reagito alla cancellazione nel termine di cui all’art. 22 del d.l. n. 7/1970. A fronte di tale motivazione, le due censure possono essere esaminate insieme per l’intima connessione che le unisce. Le doglianze sono infondate nella parte in cui si appuntano sulla ammissione in grado di appello della produzione documentale dell’atto interruttivo della prescrizione ritenuto indispensabile dalla Corte. Come ancora di recente ricordato da Cass. n. 27754/2025, Cass. SSU n. 10531/2013 ha chiarito ciò che già in precedenza era stato affermato da Cass. SSUU n. 15661/2005 che, «in applicazione dei principi, già fissati da Cass. Sez. U, 3/02/1998, n. 1099, aveva ritenuto come l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, «può essere rilevata d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti»». Sul punto, si richiama, ex multis, Cass. n. 10634/2021, per la quale «è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui l'eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall'eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorché sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro,sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal giudice, che è tenuto, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (v. fra le tante Cass. n. 16542 del 2010); 14. si è affermato che questo potere ufficioso rileva specificamente nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dalla legge n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all'esperimento della procedura di riscossione, potendo e dovendo il giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione (che nelle liti concernenti il merito della pretesa creditoria non ènemmeno parte necessaria della causa, avendo l'art. 4, comma 2-quater, 1. n. 265/2002, soppresso al comma 5 dell'art. 24, d.lgs n. 46/1999, le parole «ed al concessionario») ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti (v. ord. n. 14755 del 2018); 15. tali principi, già affermati da questa Corte nell'interpretazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. in relazione ai processi per opposizione a cartella esattoriale per la verifica di tempestività dell'opposizione (cfr. fra le tante Cass. nn. 11274 del 2007, 20748 del 2013, 24644 del 2015, 2333 del 2016), vanno ribaditi anche con riguardo alle liti in cui venga in rilievo un fatto di interruzione della prescrizione che sia ritualmente entrato a far parte del contraddittorio processuale e che si ricolleghi ad un atto della procedura di riscossione». Inoltre, la Corte, con valutazione di merito non censurabile in questa sede, ha apprezzato la pista probatoria già esistente e, sul presupposto di essa, ha ritenuto di ammettere le produzioni documentali considerate necessarie all’accertamento della verità. E’, del resto, consolidato (come ex multisCass. n. 33393/2019 e n. 7694/2018) che «nel rito del lavoro, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento». Quanto al fatto che la Corte abbia concluso che il documento del 2014 dimostrasse l’interruzione della prescrizione nonostante recasse un importo diverso rispetto alla missiva pervenuta alla parte nel 2019 –avendo considerato che detta difformità di per sé non fosse significativa della diversità del credito dell’INPS – la motivazione risiede nell’apprezzamento del contenuto dei due atti (posto che in entrambe le missive era specificato che l’oggetto dell’indebito era l’indennità di disoccupazione agricola percepita nel 2007) ed il motivo in parte quadifetta di specificità perché non viene, neppure sinteticamente, riportato il documento su cui si fonderebbe l’asserito vizio. I motivi presentano, poi, profili di inammissibilità nella parte in cui lamentano un omesso esame di fatto decisivo (che consisterebbe nell’esame di un documento, id est l’estratto conto previdenziale, da cui desumere l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, che non viene neppure sinteticamente riportato in ricorso), considerato che la ratio decidendi autonoma, bastevole da sé a fondare la decisione, è che [OSCURATO:PERSONA] era stato cancellato dagli elenchi dei lavoratori agricoli e non ha impugnato detta cancellazione nel termine decadenziale dell’art. 22 del d.l n. 7/1970, non avendone neppure fatto menzione nel ricorso e non avendo replicato alla eccezione di decadenza dell’Istituto. Il ricorso va, pertanto, rigettato ma non si fa luogo a condanna alle spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. come già disposto dal giudice del merito. In considerazione dell’esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore i