Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2021

Cassazione n. 27399/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33803-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 1119/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila 24 giugno 2019, n. 1119. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

Con atto datato 20 aprile 2021 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

L'atto di rinuncia, sottoscritto dal difensore munito di mandato speciale a tale effetto, non è stato notificato, a quanto risulta, alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse; l'atto perciò non risponde al requisito di cui al terzo comma dell'art. 390 c.p.c., cosicché non può essere pronunciata l'estinzione del giudizio.

Mediante la dichiarazione di rinuncia, però, il ricorrente ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia del ricorso, cosicché il medesimo va dichiarato inammissibile (cfr. Cass. 13923/2019).

Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e condanna parte ricorrente al pagamento Ric. 2019 n. 33803 sez.

M2 - ud. 29-04-2021 -2- delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 3.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 29 aprile 2021. fPresi igi Gioiyanni narip,Ciu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33803-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 1119/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila 24 giugno 2019, n. 1119. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Con atto datato 20 aprile 2021 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. L'atto di rinuncia, sottoscritto dal difensore munito di mandato speciale a tale effetto, non è stato notificato, a quanto risulta, alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse; l'atto perciò non risponde al requisito di cui al terzo comma dell'art. 390 c.p.c., cosicché non può essere pronunciata l'estinzione del giudizio. Mediante la dichiarazione di rinuncia, però, il ricorrente ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia del ricorso, cosicché il medesimo va dichiarato inammissibile (cfr. Cass. 13923/2019). Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e condanna parte ricorrente al pagamento Ric. 2019 n. 33803 sez. M2 - ud. 29-04-2021 -2- delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 3.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 29 aprile 2021. fPresi igi Gioiyanni narip,Ciu
Sentenza Cassazione n. 27399/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris