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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 settembre 2025

Cassazione n. 25684/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25535/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimati- Numero registro generale 25535/2023 Numero sezionale 2782/2025 Numero di raccolta generale 25684/2025 Data pubblicazione 19/09/2025 avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIA n.2972/2023 depositata il 08/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25535/2023 Numero sezionale 2782/2025 Numero di raccolta generale 25684/2025 Data pubblicazione 19/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25535/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE -intimati- Numero registro generale 25535/2023 Numero sezionale 2782/2025 Numero di raccolta generale 25684/2025 Data pubblicazione 19/09/2025 avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIA n.2972/2023 depositata il 08/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 15/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 25535/2023 Numero sezionale 2782/2025 Numero di raccolta generale 25684/2025 Data pubblicazione 19/09/2025
Decreto Cassazione n. 25684/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris